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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 38457/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 8/2/2021, con cui è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per la detenzione illegale di circa 18 grammi di cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Frisco tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria.

Il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio solo sul fatto che fosse inverosimile la discolpa del ricorrente di non aver veduto il lancio dello stupefacente dal finestrino della vettura, posto dal lato del passeggero, senza peraltro spiegare perché dovessero reputarsi inattendibili le dichiarazioni del coindagato Andolina, che si era dichiarato esclusivo proprietario della droga, e senza fornire elementi indiziari idonei a far presumere che il ricorrente avesse condiviso con Andolina la volontà di detenere e trasportare stupefacenti a fini di spaccio.

Era dunque assente il contributo concorsuale del ricorrente in vista di un progetto comune, anche a voler ritenere che egli fosse consapevole della presenza della droga nella vettura.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale non aveva spiegato quali fossero le modalità del fatto di per sé idonee a corroborare la pericolosità del ricorrente, non essendovi evidenza di contatti con fornitori all'ingrosso della droga.

Inoltre indebitamente era stata valorizzata la recidiva, a fronte di precedenti remoti e riferiti a reati di altra specie, inidonei ad attestare una pericolosità attuale e concreta.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura, tema su cui il Tribunale aveva omesso di soffermarsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In punto di gravità indiziaria il Tribunale, preso atto delle discolpe incentrate sulle dichiarazioni del coindagato e sulla versione difensiva del ricorrente, che aveva negato di essersi avveduto del lancio della droga dal finestrino posto dal lato del passeggero, ha sostenuto che l'assunto difensivo era inattendibile e tale da pregiudicare per intero anche l'attendibilità delle dichiarazioni del coindagato.

Va però rimarcato sul punto un profilo di manifesta illogicità dell'analisi, in quanto l'inattendibilità della dichiarazione riguardante il fatto di non essersi avveduto del lancio della droga, non implica altresì l'originaria condivisione della detenzione e dunque non vale automaticamente a smentire le dichiarazioni dell'Andolina in merito al suo esclusivo possesso dello stupefacente: se da un lato costituisce regola d'esperienza che il conducente possa aver più difficoltà a disfarsi della droga gettandola dal finestrino dal lato del passeggero, ciò rendendo maggiormente plausibile una siffatta condotta da parte dello stesso passeggero, tuttavia dall'altro deve rimarcarsi che il dato oggettivo emerso è costituito solo dal lancio della droga da quel finestrino, il che non consente automaticamente di attribuire la condotta al ricorrente, fermo restando che tale circostanza dovrebbe comunque essere valutata nel contesto complessivo di una condotta di cui il coindagato si era assunto la diretta e primaria responsabilità.

3. Tali rilievi incidono dunque sulla ricostruzione della gravità indiziaria, in assenza di ulteriori elementi dai quali il Tribunale abbia desunto la complessiva condivisione di un programma illecito, incentrato sulla detenzione e sul trasporto dello stupefacente a fini di spaccio.

In particolare tali rilievi influiscono sulla concreta definizione del quadro delle consapevolezze del ricorrente e dell'eventuale oggetto della sua volontà, spettando al giudice di merito stabilire se, stando alla ricostruzione accusatoria, il ricorrente avesse inteso limitare il proprio contributo all'aiuto prestato al coindagato, onde consentirgli di disfarsi della droga in suo possesso, anche a fronte della cospicua somma rinvenuta in macchina dal lato del conducente.

4. Ma tali rilievi incidono maggiormente sul versante delle esigenze cautelari.

Va infatti rimarcato che sul punto il Tribunale si è vistosamente contraddetto.

Da un lato non ha escluso l'ipotesi dell'occasionalità del passaggio in macchina offerto dall'Andolina al ricorrente (pag. 4 dell'ordinanza).

Ma dall'altro ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sul fatto che i due occupanti della vettura stessero cooperando attivamente al trasporto e all'occultamento della sostanza destinata allo spaccio e sul fatto che l'indagato disponesse di attuali contatti con fornitori all'ingrosso della sostanza: sta di fatto che tale ipotesi ricostruttiva non risulta coerente con le premesse circa la possibilità che si fosse trattato di un passaggio occasionale, elemento da valutarsi alla luce del fatto che il contributo del ricorrente potesse essersi manifestato solo al fine di aiutare il coindagato a disfarsi della droga.

Ed allora risulta evidente l'incoerenza e l'illogicità del complessivo ragionamento, ulteriormente aggravata dalla indebita valorizzazione di una recidiva correlata a fatti remoti e disomogenei.

5. In definitiva l'ordinanza impugnata deve essere nel suo complesso annullata, in modo che in sede di rinvio siano rivalutati e ridefiniti sia la gravità indiziaria sia il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, tale da giustificare l'applicazione di misure cautelari.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 21/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente, M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 8/2/2021, con cui è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per la detenzione illegale di circa 18 grammi di cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Frisco tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. Il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio solo sul fatto che fosse inverosimile la discolpa del ricorrente di non aver veduto il lancio dello stupefacente dal finestrino della vettura, posto dal lato del passeggero, senza peraltro spiegare perché dovessero reputarsi inattendibili le dichiarazioni del coindagato Andolina, che si era dichiarato esclusivo proprietario della droga, e senza fornire elementi indiziari idonei a far presumere che il ricorrente avesse condiviso con Andolina la volontà di detenere e trasportare stupefacenti a fini di spaccio. Era dunque assente il contributo concorsuale del ricorrente in vista di un progetto comune, anche a voler ritenere che egli fosse consapevole della presenza della droga nella vettura. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale non aveva spiegato quali fossero le modalità del fatto di per sé idonee a corroborare la pericolosità del ricorrente, non essendovi evidenza di contatti con fornitori all'ingrosso della droga. Inoltre indebitamente era stata valorizzata la recidiva, a fronte di precedenti remoti e riferiti a reati di altra specie, inidonei ad attestare una pericolosità attuale e concreta. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura, tema su cui il Tribunale aveva omesso di soffermarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di gravità indiziaria il Tribunale, preso atto delle discolpe incentrate sulle dichiarazioni del coindagato e sulla versione difensiva del ricorrente, che aveva negato di essersi avveduto del lancio della droga dal finestrino posto dal lato del passeggero, ha sostenuto che l'assunto difensivo era inattendibile e tale da pregiudicare per intero anche l'attendibilità delle dichiarazioni del coindagato. Va però rimarcato sul punto un profilo di manifesta illogicità dell'analisi, in quanto l'inattendibilità della dichiarazione riguardante il fatto di non essersi avveduto del lancio della droga, non implica altresì l'originaria condivisione della detenzione e dunque non vale automaticamente a smentire le dichiarazioni dell'Andolina in merito al suo esclusivo possesso dello stupefacente: se da un lato costituisce regola d'esperienza che il conducente possa aver più difficoltà a disfarsi della droga gettandola dal finestrino dal lato del passeggero, ciò rendendo maggiormente plausibile una siffatta condotta da parte dello stesso passeggero, tuttavia dall'altro deve rimarcarsi che il dato oggettivo emerso è costituito solo dal lancio della droga da quel finestrino, il che non consente automaticamente di attribuire la condotta al ricorrente, fermo restando che tale circostanza dovrebbe comunque essere valutata nel contesto complessivo di una condotta di cui il coindagato si era assunto la diretta e primaria responsabilità. 3. Tali rilievi incidono dunque sulla ricostruzione della gravità indiziaria, in assenza di ulteriori elementi dai quali il Tribunale abbia desunto la complessiva condivisione di un programma illecito, incentrato sulla detenzione e sul trasporto dello stupefacente a fini di spaccio. In particolare tali rilievi influiscono sulla concreta definizione del quadro delle consapevolezze del ricorrente e dell'eventuale oggetto della sua volontà, spettando al giudice di merito stabilire se, stando alla ricostruzione accusatoria, il ricorrente avesse inteso limitare il proprio contributo all'aiuto prestato al coindagato, onde consentirgli di disfarsi della droga in suo possesso, anche a fronte della cospicua somma rinvenuta in macchina dal lato del conducente. 4. Ma tali rilievi incidono maggiormente sul versante delle esigenze cautelari. Va infatti rimarcato che sul punto il Tribunale si è vistosamente contraddetto. Da un lato non ha escluso l'ipotesi dell'occasionalità del passaggio in macchina offerto dall'Andolina al ricorrente (pag. 4 dell'ordinanza). Ma dall'altro ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sul fatto che i due occupanti della vettura stessero cooperando attivamente al trasporto e all'occultamento della sostanza destinata allo spaccio e sul fatto che l'indagato disponesse di attuali contatti con fornitori all'ingrosso della sostanza: sta di fatto che tale ipotesi ricostruttiva non risulta coerente con le premesse circa la possibilità che si fosse trattato di un passaggio occasionale, elemento da valutarsi alla luce del fatto che il contributo del ricorrente potesse essersi manifestato solo al fine di aiutare il coindagato a disfarsi della droga. Ed allora risulta evidente l'incoerenza e l'illogicità del complessivo ragionamento, ulteriormente aggravata dalla indebita valorizzazione di una recidiva correlata a fatti remoti e disomogenei. 5. In definitiva l'ordinanza impugnata deve essere nel suo complesso annullata, in modo che in sede di rinvio siano rivalutati e ridefiniti sia la gravità indiziaria sia il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, tale da giustificare l'applicazione di misure cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 21/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente, M
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