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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38298/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'urico 'nativo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità ir quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di meri :o e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi ir materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittin ità, ha ineccepibilmente osservato che in disparte ~l'omogeneità delle viol zion , ostano al riconoscimento dell'istituto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo nten orso tra i fatti (più di un anno), la diversità delle loro modalità esecutive, l'asienza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumaziqne cl al primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo *

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a que la, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stat aprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, pu in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la contini4izior tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, liMitaridosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Resta/ dunque/ solo da aggiungere che il ricorso è nella sosanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifi( o •

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese ili .oces;3uali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delli i causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellii Cassa delle ammende.

P.Q.M.

I - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'114i ricorrente al pa arn, nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Ci ;sa delle ammende.

Così deciso, in Roma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'urico 'nativo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità ir quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di meri :o e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi ir materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittin ità, ha ineccepibilmente osservato che in disparte ~l'omogeneità delle viol zion , ostano al riconoscimento dell'istituto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo nten orso tra i fatti (più di un anno), la diversità delle loro modalità esecutive, l'asienza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumaziqne cl al primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo * 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a que la, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stat aprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, pu in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la contini4izior tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, liMitaridosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta/ dunque/ solo da aggiungere che il ricorso è nella sosanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifi( o • 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del icorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese ili .oces;3uali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delli i causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellii Cassa delle ammende. P.Q.M. I - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'114i ricorrente al pa arn, nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Ci ;sa delle ammende. Così deciso, in Roma 2
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