CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il GP del Tribunale di Siracusa con sentenza del 24 novembre 2025 ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata per il reato di detenzione continuata di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce violazione di legge e illogicità della motivazione relativa al diniego della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, poiché fondato su motivazioni generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'accordo tra le parti non era subordinato all'applicazione della sanzione sostitutiva e il GIP ha formulato adeguata motivazione per respingere la richiesta, valorizzando la gravità della condotta e delle specifiche modalità del fatto e la personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali e dalla constatazione che, pur avendo beneficiato della sospensione condizionale della pena, aveva reiterato la condotta illecita; che questi elementi appaiono in effetti sintomatici dell'incapacità di autocontrollo dell'imputato e della impossibilità di formulare una prognosi positiva di adempimento delle prescrizioni imposte dalla sanzione sostitutiva; che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.M