Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 24346/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ONE Ud.27/05/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 20342/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], UNION EUROPEA Y COOPERACION, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- relativamente al giudizio pendente presso il TRIBUNALE di ROMAiscritto al n.11863/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso con affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ovvero, in via subordinata, per l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande diverse da quella di reintegrazione nel posto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti al giudice del lavoro, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], Unione Europea e Cooperazione di Spagna, domandando: a) l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli dal convenuto, condannando il Ministero spagnolo alla «reintegrazione in servizio…nelle mansioni alle quali era assegnato o altre equivalenti ovvero in via subordinata» rimettendo gli atti al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid – Seccion de lo Social perché in continuità con la declaratoria di nullità annullabilità e/o illegittimità del licenziamento operata dal [OSCURATO:PERSONA]» ne disponesse «la reintegra ai sensi dell’art. 278 co. 1 Ley 36/2011»; b) condannare il Ministero spagnolo al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento a quello di reintegra e della rivalutazione monetaria dalla data di ogni mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, oltre accessori; c) condannare il Ministero spagnolo al pagamento degli emolumenti non corrisposti prima della lettera di licenziamento, oltre accessori; d) condannare il Ministero spagnolo «in via subordinata nella…ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra al pagamento in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto non assoggettata a contribuzione previdenziale subordinando l’efficacia di tale pronuncia alla manifestazione di volontà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della possibilità sostitutiva offerta dalla norma»; e) condannare il Ministero spagnolo «in via subordinata in caso in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero di non doverla accogliere al pagamento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] del TFR maturato nella misura da determinarsi con separato giudizio».

2. L’attore, a fondamento della propria pretesa, allegava: - di aver lavorato alle dipendenze dell’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], ubicata in Italia, a Roma, a far data dal 1° marzo 2005 con «mansioni di usciere»; -di essere affetto da una patologia diagnosticata nel mese di febbraio 2022 in ragione della quale si era assentato dal lavoro a decorrere da quel momento fino al 31 agosto 2023; - di avere segnalato il 2 agosto 2023 all’amministrazione dell’Ambasciata di non avere ricevuto la retribuzione del mese di luglio 2023; - di avere comunicato al datore di lavoro il 4 agosto 2023 l’avvenuta guarigione e, pertanto, di avere interrotto l’assenza per malattia certificata sino al 31 agosto 2023, rendendosi disponibile a riprendere servizio in data 7 agosto 2023; -di essersi recato il 7 agosto 2023 sul posto di lavoro ma di essere stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambasciata che non era autorizzato a prendere servizio; - di aver ricevuto, il 19 settembre 2023, una lettera con cui gli era stato comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto; -di aver ricevuto, il 12 febbraio 2024, ulteriore intimazione di licenziamento da parte del Ministerio de [OSCURATO:PERSONA], Union Europea y Cooperacion, e di avere impugnato il licenziamento in Spagna davanti al Tribunale del Lavoro di Madrid al fine di eccepire la competenza giurisdizionale del Tribunale di Roma.

3. Il ricorrente, quindi, deduceva la nullità del licenziamento per carenza della motivazione atteso che il Ministero nella comunicazione di recesso non aveva indicato la normativa presa a riferimento ai fini della determinazione del superamento del periodo di comporto, viceversa non avvenuto, chiedendo, come anticipato, la reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle spettanze patrimoniali non percepite, e, nell’ipotesi di negatoria della giurisdizione italiana ovvero ancora, e gradatamente, di negatoria della fondatezza della domanda principale, il pagamento dell’indennità, degli emolumenti non percepiti, nonché, comunque, del trattamento di fine rapporto da liquidarsi in altro giudizio.

4. Si costituiva il Ministerio de [OSCURATO:PERSONA], Union Europea y Cooperacion di Spagna, per tramite dell’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], «in persona del Ministro consigliere e legale rappresentante pro tempore », «incaricato ad interim dell’Ambasciata», «in rappresentanza del Ministero», eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, in ragione dell’immunità giurisdizionale riferibile allo Stato estero, nonché per effetto della descritta litispendenza internazionale, e, in via gradata, resistendo nel merito alle pretese avanzate.

5. Con ricorso a queste Sezioni Unite il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], Unione Europea e Cooperazione di Spagna ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con tre motivi illustrati da memoria.

6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato altresì memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte, nel senso della dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano, in linea subordinata con riferimento alle domande a contenuto patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

8. Con il primo motivo si chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto non estesa alla valutazione degli atti di organizzazione interna e alle valutazioni discrezionali di un ente pubblico sovrano estero nel perseguimento dei propri fini istituzionali, tra le quali la determinazione e la scelta della propria pianta organica e relativo personale, nonché la facoltà di risolvere i rapporti di lavoro, essendo in particolare escluso, anche a mente della Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che possa disporsi la reintegra del dipendente dell’Ambasciata con ripristino dell’incarico di lavoro, come confermato dalla stessa scelta del ricorrente di adire previamente il giudice spagnolo, implicando così il concorrente effetto di litispendenza internazionale.

9. Con il secondo motivo si chiede dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano anche in ragione della litispendenza internazionale riferita alla previa adizione del Tribunale di Madrid per impugnare lo stesso licenziamento, con accettazione tacita di quella diversa giurisdizione.

10. Con il terzo motivo si chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano poiché anche la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, avanzata in conseguenza dell’affermata illegittimità del recesso, dovrebbe ritenersi implicare un’indagine e una conseguente attività istruttoria idonea a incidere strutturalmente sull’autonomia gestionale di uno Stato estero sovrano allo scopo di sindacarne l’operato nelle scelte discrezionali in ordine alla selezione del personale, nonché alla struttura e composizione della propria pianta organica.

11. Preliminarmente dev’essere osservato che parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale del difensore di parte ricorrente, contestando la mancata dimostrazione dei poteri di conferimento della stessa da parte dell’indicato Ministro consigliere e incaricato ad interimdell’Ambasciata.

12. L’eccezione è infondata.

12.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato laprocura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo (Cass., Sez.

U., 05/11/2021, n. 31963).

Al contempo, anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso, proposto da una persona giuridica, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza del soggetto che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona fisica sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione (Cass., Sez.

U., 01/02/2010, n. 2224, pag. 6, in cui ci si conforma a Cass., Sez.

U., 09/06/1997, n. 5139).

12.2. Nell’ipotesi, la procura risulta conferita, come davanti al giudice di merito, da soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che si è qualificato legale rappresentante pro tempore quale incaricato ad interim, e parte controricorrente, senza insistere sul punto in memoria, si è limitata ad assumere, assertivamente, che i relativi «apparirebbero riservati» sempre e solo all’Ambasciatore, senza che tale contestazione risulti essere stata svolta davanti al Tribunale, e, al contempo, senza che sia stato contestato alcun aliquid novi in ipotesi intercorso, in punto di tali poteri di rappresentanza, tra la fase di merito e quella davanti a questa Corte che ha natura incidentale e non impugnatoria, essendo il regolamento uno strumento per risolvere in viapreventiva ogni contrasto sulla potestas iudicandi del giudice adito (cfr., ad esempio, Cass., Sez.

U., 26/06/2020, n. 12865).

13. Si può passare dunque all’esame delle questioni di merito.

14. Innanzi tutto dev’essere osservato che, in linea generale, in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, dev’essere valutata la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione (il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito: Cass., Sez.

U., 23/07/2021, n. 21165, Cass., Sez.

U., 14/04/2020, n. 7822).

Al contempo, il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. disciplina la giurisdizione sull’intera controversia, sicché deve riguardare tutte le domande, anche se tra loro cumulate in rapporto di subordinazione, senza incidere sull’ordine voluto dalla parte: conseguentemente, la controversia va rimessa al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale, ma con dichiarazione della giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata (Cass., Sez.

U., 26/01/2024, n. 2481, in un caso in cui il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione su entrambe le domande proposte: queste Sezioni Unite hanno rimesso le parti innanzi allo stesso giudice, dichiarandolo munito di giurisdizione sulla domanda principale, contemporaneamente affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta in via subordinata).

15. Nella fattispecie in scrutinio, come visto in parte narrativa, è stata proposta (v. il ricorso ai sensi dell’ art. 414 cod. proc. civ. , pagg. 24-25): - una domanda principale di reintegra del lavoratore dipendente, con una prima subordinata di dichiarazione di nullità o annullamento del licenziamento con rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid – Seccion de lo Social perché in continuità con la declaratoria di nullità annullabilità e/o illegittimità del licenziamento operata dal [OSCURATO:PERSONA]» ne disponesse «la reintegra»; - ulteriori domande, cumulate, di condanna al pagamento degli emolumenti non corrisposti prima del licenziamento, e di condanna al pagamento di «una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra», oltre accessori; - un’ulteriore domanda subordinata, «nella…ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra», di condanna del Ministero spagnolo «al pagamento in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto non assoggettata contribuzione previdenziale», sia pure «subordinando l’efficacia di tale pronuncia alla manifestazione di volontà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della possibilità sostitutiva offerta dalla norma»; - e un’ulteriore domanda subordinata, cumulata alla precedente, di condanna del Ministero spagnolo, nel «caso in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero di non doverla accogliere», «al pagamento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] del TFR maturato nella misura da determinarsi con separato giudizio».

Ne consegue che: - la domanda principale è quella di reintegra ovvero di accertamento, in via gradata ma sempre principaliter, dell’invalidità del licenziamento, con rimessione, in tesi, al giudice spagnolo per disporre la conseguente reintegra; - vi sono, inoltre, domante a contenuto meramente patrimoniale, cumulate; - vi sono, infine, domande subordinate all’ipotesi di diniego della giurisdizione del giudice italiano sulla richiesta di reintegra, nel senso della condanna al pagamento di un’indennità sostitutiva di quella, ovvero, anche per l’ipotesi di diniego nel merito della reintegra, nel senso della condanna al pagamento del TFR da liquidare in separato giudizio.

16. Dunque, dev’essere esaminata distintamente la (sussistenza o meno della) giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero su quella di accertamento in via principale dell’invalidità del licenziamento, e, poi, la (sussistenza o meno della) giurisdizione sulle domande cumulate e subordinate a contenuto solo patrimoniale.

Sulle prime due domande dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulle restanti la sussistenza di quest’ultima giurisdizione.

17. Deve innanzi tutto osservarsi, come rimarcato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7 del controricorso), che, secondo l’art. 10 del contratto di lavoro individuale, sotteso all’odierno giudizio, «le due parti, per risolvere i conflitti che si possono creare nell’interpretazione del contratto si [sono sottoposte] di mutuo accordo alla giurisdizione dei Giudici e dei [OSCURATO:PERSONA]».

17.1. L’interpretazione di tale clausola contrattuale è pacificamente soggetta alla giurisdizione italiana e viene quindi effettuata da questa Corte.

17.2. L’art. 7 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati – che, come si vedrà infra (§ 18.2), ha sul punto valenza ricognitiva del diritto internazionale consuetudinario – stabilisce che «uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa: a) mediante accordo internazionale; b) in un contratto scritto; o c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato».

17.3. Prescindendo, al momento, dall’esame del rapporto tra la suddetta norma e il regolamento comunitario quale accordo internazionale, che, per ragioni logiche, verrà scrutinato successivamente (v. in specie § 18.6), dev’essere escluso che la clausola in parola possa essa stessa fondare la giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande proposte.

La controversia, infatti, non è circoscritta alla “interpretazione del contratto” sottoscritto, ovvero del relativo contenuto, ma involge più ampiamente il complessivo rapporto di lavoro e il suo svolgimento attuativo.

In particolare, le parti controvertono della disciplina del periodo di comporto, se evincibile dall’art. 2110, cod. civ., e connessa legislazione speciale, o anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, e, in relazione alla descritta vicenda, della tutela reintegratoria ovvero patrimoniale.

Sono quindi in discussione previsioni diverse da quelle disciplinate dal contratto cui si riferisce espressamente la relativa clausola.

Secondo la dottrina internazionale la locuzione “materia” (matter), ovvero quella fatta propria dalla citata Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, dev’essere intesa nel senso di fatti sostanziali sulla cui base è stata proposta la domanda, ovvero come l’oggetto della controversia della quale è stato investito il giudice adito.

Si tratta, cioè, di una dicitura da correlare specificatamente alle questioni oggetto della domanda giudiziale, laddove nel caso in scrutinio non è stata devoluta in lite, come visto, l’interpretazione della portata propria delle previsioni del contratto individuale pattuito che, in specie, in nulla regola il periodo di comporto.

Depone conclusivamente nel senso appena ricostruito, il criterio restrittivo – sottolineato anche in dottrina – dell’interpretazione da dare a clausole che derogano al principio del limite pubblicistico alla giurisdizione, risolvendosi, il suddetto patto, in una rinuncia all’immunità inerente a poteri sovrani, quali, nell’ipotesi, i poteri di autorganizzazione.

Tale rinuncia, a mente della Convenzione in parola, dev’essere infatti specifica, chiara e inequivoca (cfr. la giurisprudenza CEDU in termini, esemplificata dall’arresto 05/02/2019, Ndayegamiye-Mpomarazina c.

Svizzera, causa n. 16874 /12 , §§ 57-59).

Si deve palesare una dizione “esplicita”, come recita l’art. 7 menzionato, ovvero successiva perché riferita alla “causa” già insorta, profilo, quest’ultimo, che ha indotto alcuni approfondimenti dottrinali a ritenere sussistente la rinuncia, anche senza un’espressa dichiarazione, solo nel caso in cui lo Stato agisca in giudizio o deduca nel merito senz’allegare il proprio diritto all’immunità (v. infatti anche, sulla necessità di una «rinuncia espressa» all’immunità giurisdizionale, l’art. 32, comma 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804).

18. Ciò posto, il ricorso e le contrapposte deduzioni del controricorso impongono la partita analisi delle fonti, ovvero l’esame della richiamata Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 2004 e del Regolamento dell’Unione Europea n. 1215 del 2012, in linea con la ricostruzione già effettuata da queste Sezioni Unite con la pronuncia 10/06/2022, n. 18801 .

18.1. Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha disposto l'autorizzazione all'adesione e la piena esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite in parola.

18.2. [OSCURATO:PERSONA] non è ancora entrata in vigore, non avendo raggiunto la soglia minima di trenta ratifiche richiesta dall’art. 30, anche se l'art. 11, che contiene una dettagliata disciplina concernente l'immunità degli Stati in materia di controversie di lavoro, ha già acquisito un significativo rilievo.

Tuttavia, come anticipato ed evidenziato anche nel controricorso (pag. 11, nota 11), sin dalla sentenza 23 marzo 2010, causa n. 15869/02, caso Cudak c.

Lituania, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato il citato articolo 11 come interamente riproduttivo del diritto consuetudinario, dando origine a un indirizzo in grado di influenzare le prassi interpretative degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il principio, come sottolineato in dottrina, si rinviene ulteriormente in diffusa giurisprudenza CEDU, anteriore e successiva al caso Cudak, tra cui: 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] c.

Svizzera, causa n. 16874/12, cit.; 25/10/2016, Radunovic e aa. c/ Montenegro, cause nn. 45197/13, 53000/13 e 73404/13; 29/06/2011, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c/ France, causa 34869/05, specie § 53; 18/06/2011, Guadagnino c/ Italia e Francia, causa n. 2555/03.

L’assunto è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte in numerose decisioni, progressivamente volte a consolidare l’orientamento, tra le quali Cass., 8 settembre 2014 n. 19674 ; Cass. 9 giugno 2016 n. 11848 ; Cass. 22 dicembre 2016 n. 26661 ; Cass. 6 giugno 2017 n. 13980 ; Cass.18 settembre 2017 n. 21541 .

18.3. L’art. 11, par. 1, della Convenzione pone la sussistenza della giurisdizione e l'immunità in un rapporto di regola ed eccezione, in quanto prevede che «sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato».

Il par. 2 elenca, come eccezioni alla regola generale affermata al par. 1, una serie di casi in cui l'immunità deve essere riconosciuta, attribuendo rilievo allo status del lavoratore e alle mansioni da questo svolte, con specifico riferimento all'adempimento di compiti particolari nell’esercizio di funzioni pubbliche.

Oltre allo status e alle mansioni del lavoratore, il par. 2 attribuisce rilievo anche al criterio del petitum, come risulta dal combinato disposto delle lettere c), d), prevedendosi che lo Stato datore di lavoro goda di immunità quando l'azione abbia per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento in detto rapporto (v. infra § 18.5.2), ovvero, distintamente, il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e vi sia il rischio d’interferenza con i dichiarati interessi dello Stato in materia di sicurezza.

La lett. f), infine, stabilisce che lo Stato possa godere di immunità ove siano state pattuite clausole contrattuali di deroga alla giurisdizione dello Stato del foro.

18.4. [OSCURATO:PERSONA] UE n. 1215 del 2012 è confluito il precedente Regolamento CE n. 44 del 2001 – a sua volta sostitutivo della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle Convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri – quale poi modificato dai Regolamenti nn. 1791 del 2006 e 1103 del 2008.

Esso stabilisce che «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza [principio di universalità], davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro» (articolo 4, paragrafo 1).

«Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro» (art. 4, par. 2).

«Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25» (articolo 6, paragrafo 1).

«Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo» (art. 6, par. 2).

La sezione 5 del capo II del Regolamento (articoli 20-23) contiene norme speciali che disciplinano la competenza in materia di contratti individuali di lavoro.

In particolare, l'articolo 20 del Regolamento stabilisce, al par. 2, che «qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro [cui è assimilabile la sede dell'Ambasciata, come sottolinea Cass., Sez.

U., n. 18801 del 2022, cit., pag. 10, in linea con Corte di giustizia 19 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica algerina democratica e popolare, causa C-154/11], il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato».

L'articolo21 prevede, inoltre, che: «1.

Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o b) in un altro Stato membro: i) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.2.

Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b)».

Ancora, l’articolo 22, prescrive che: «1.

L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione».

Infine, secondo l’articolo 23: «le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo: 1) posteriore al sorgere della controversia; o 2) che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione».

18.5. Un coordinato perimetro normativo, quale quello a tal fine riportato, conduce a ribadire che le norme sulla giurisdizione dei Tribunali nazionali devono essere tenute distinte, concettualmente e funzionalmente, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione (Cass., Sez.

U., n. 18801 del 2022, cit.).

18.5.1. In una prospettiva volta a contenere l'incidenza delle limitazioni legate all'immunità nelle controversie di lavoro, nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene il principio secondo cui nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri sussiste la giurisdizione del giudice italiano per un verso quando oggetto del rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, per l’altro quando – e ciò anche qualora il rapporto abbia per oggetto lo svolgimento di attività propriamente inerenti alle predette funzioni istituzionali – la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale del convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2 lett. d) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2004, ragioni di sicurezza dello Stato.

Paradigmatica è Cass., Sez.

U., 27 febbraio 2017, n. 4882, alla quale si conforma Cass., Sez.

U., n. 18801 del 2022, cit., entrambe in ipotesi di domande a contenuto solo patrimoniale, proposte da dipendenti di Ambasciate.

18.5.2. Va rimarcato che l’arresto n. 4882 del 2017, richiama precedenti conformi tra cui, tipicamente, Cass., Sez.

U., 18/09/2014, n. 19674, cit., in cui è stato espressamente stabilito che: - il giudice italiano difettava di giurisdizione in ordine alla domanda proposta contro l’Accademia di Francia in Roma, volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento – intimato a un dipendente con mansioni di supporto organizzativo dell'attività del segretario generale dell'ente, occupandosi « della contrattualistica e della cura dei rapporti con la clientela nell'utilizzazione commerciale della [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla gestione degli eventi e alla cura dei ricevimenti» – e la correlata reintegra, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, operante prim’ancora che la detta Convenzione sia vincolante per tutti gli Stati aderenti perché ricognitiva di un canone già parte integrante del diritto consuetudinario internazionale; -sussisteva, invece, la giurisdizione del giudice italiano per le pretese dirette all'attribuzione di differenze retributive, trattandosi di domanda avente ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, senza incidenza sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero non ricorrendo, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato.

In coerenza, Cass., 27/12/2019, n. 34474 ha statuito che nella controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un lavoratore dipendente (inquadramento livello A1 del relativo contratto collettivo nazionale) del Consolato generale del Perù in Italia, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, andava esclusa la giurisdizione del giudice italiano in quanto la domanda in questione era, come tale, in grado d’incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussisteva con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta.

In tale ultima sentenza si richiamano in particolare: -Cass., Sez.

U., 17/01/2007, n. 880, in un caso di dichiarato difetto di giurisdizione sulla domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro proposta da una segretaria dell'ufficio agricolo di un'Ambasciata, cheespletava le mansioni di dattilografa addetta alla corrispondenza e alla comunicazione con vari enti e ministeri; - Cass., Sez.

U., 18/04/2014 n. 9034, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano proprio in relazione alla domanda di una dipendente dell'Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'accertamento della nullità del licenziamento con conseguente richiesta di condanna dell'Ambasciata alla sua reintegra, ritenendo che l'ipotesi in esame rientrasse nell’eccezione prevista dalla lettera c) del § 2 dell'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, quanto al «reinserimento di un candidato» («reinstatement of an individual», laddove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 18 gennaio 2011, Guadagnino c.

Italia, cit., parla espressamente di «reintegro», § 71, contrapponendolo alle rivendicazioni patrimoniali, § 73, pur nell’ipotesi di mansioni ausiliarie), con la conseguenza che doveva applicarsi l’immunità giurisdizionale dedotta dall’Ambasciata convenuta (cfr., in aggiunta, sullo specifico punto, a risalire nel tempo, i seguenti precedenti: Cass., Sez.

U., 18/09/2017, n. 21541, cit., secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929, sicché la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente - nella specie, un docente- non involge atti compiuti iure imperii e appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, inclusa la pretesa diretta alla reintegra nel posto di lavoro, dato che detta domanda, una volta esclusa la natura di soggetto sovrano e di ente centrale della Chiesa cattolica dell'università, è sottratta sia al principio consuetudinario di diritto internazionale della c.d. immunità ristretta, riguardante le sole pretese che, pur attenendo a un rapporto lavorativo iure privatorum, possono incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all’organizzazione e all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente, sia al principio di immunità reale garantito, dall’art. 15, del Trattato citato, agli immobili e alle sedi degli enti centrali, nonché alle attività ivi svolte; Cass., Sez.

U., n. 13980 del 2017, cit., secondo cui nella controversia instaurata da una dipendente dell’ambasciata di uno Stato estero - nella specie l’Ambasciata in Italia della Repubblica dello Zambia- per sentire dichiarare l’inesistenza, la nullità e l’inefficacia, e in ogni caso l’illegittimità del licenziamento intimatole e la correlata reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, difettava la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, mentre la stessa giurisdizione era sussistente con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia - direttamente o indirettamente collegati all’impugnazione del licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive- non idonei, di per sé, ad incidere sull’autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), della citata Convenzione; e soprattutto Cass., Sez.

U., 13/02/2012, n. 1981, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra, a seguito di licenziamento disciplinare, di un dipendente dell'ambasciata brasiliana a Roma nella qualità di ausiliario locale con mansioni di portiere, poiché l'eventuale accoglimento della stessa avrebbe interferito sulle decisioni adottate da un soggetto di diritto internazionale in ordine alla propria organizzazione con riguardo a una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza attinente, in certa misura, anche alla sicurezza interna); - Cass., Sez.

U., 11/7/2019, n. 18661, in cui si è precisato, superando il precedente di Cass. Sez.

U., 10/07/2006 n. 15620 di segno contrario, che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, la controversia va ricondotta nell'ambito delle pretese meramente patrimoniali, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Si trattava del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo dipendente che svolgeva mansioni ausiliarie (di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, legge n. 300 del 1970.

Si è concluso che «l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento non [era] idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che [fossero] espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione», e la giurisdizione italiana sussisteva poiché «le mansioni rivestite dal dipendente [erano] meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l'accertamento in questione [era] del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche».

18.5.3. Il discrimine è dunque stato non solo quello delle mansioni meramente ausiliarie, ma, altresì, il contenuto patrimoniale della domanda, senza ripercussioni, al contempo, sull’esercizio delle funzioni propriamente istituzionali.

E, in questa chiave, come appena visto, si è affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento sul presupposto che fosse del tutto e propriamente incidentale.

18.5.4. Non va dimenticato che altro precedente, menzionato sia da Sez.

U. n. 18801 del 2022 che da Sez.

U. n. 488 del 2017, è quello di Cass. Sez.

U. 27 ottobre 2014 n. 22744 , decisione che, pur in mancanza di confronto con il tema del coordinamento con il regolamento applicabile dell’Unione Europea, ha risolto la questione della deroga convenuta tra le parti in base alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a quest’ultima valore sul piano del diritto consuetudinario, così ritenendola decisiva in tema di perimetro dell’immunità giurisdizionale ristretta.

18.5.5. Il tema del richiamato coordinamento era stato invece affrontato, da precedenti decisioni.

Cass., Sez.

U., 10/06/2010, n. 14703, nel riaffermare il principio sopra richiamato, sottolinea che «occorre tener conto non solo della natura delle mansioni in concreto esercitate dal lavoratore, ma anche del tipo di domanda proposta, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva - ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice italiano – al profilo meramente patrimoniale della pretesa esercitata in giudizio dal lavoratore dipendente di uno Stato estero».

Nella fattispecie «le mansioni dell'attore (impiegatizie di addetto alle relazioni con il pubblico) non [toccavano] l'esercizio di poteri sovrani dello Stato estero ed inoltre la domanda azionata in giudizio [aveva] contenuto esclusivamente patrimoniale, avendo ad oggetto la pretesa di differenze retributive».

Nell’arresto, inoltre, si è sottolineato che: - ai sensi dell’art. 18, regolamento n. 44 del 2001 allora applicabile, corrispondente all’attuale art. 20, regolamento n. 1215 del 2012, poiché il lavoro si svolgeva presso l'Ambasciata del Regno dell'[OSCURATO:PERSONA] in Italia (come nel caso in questa sede in scrutinio, pacificamente sin dal ricorso al giudice del lavoro, in Italia è ubicata l’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi nella sede di attività di tale datore di lavoro, quest'ultimo, ai fini della causa, doveva considerarsi domiciliato nel territorio italiano, sicché, a norma dell'art. 19 (ora art. 21), il datore di lavoro poteva essere convenuto davanti ai giudici italiani; - l'inderogabilità della competenza funzionale del giudice del lavoro riguarda le controversie spettanti alla cognizione del giudice italiano e non può, quindi, interferire, in assenza di ogni specifica previsione, con i criteri di attribuzione della giurisdizione, ove questi operino a favore di un giudice straniero; - la clausola di proroga della giurisdizione (a favore di uno Stato estero) per rilevare dev’essere, quando esercitata dal datore, posteriore al sorgere della controversia (ipotesi dunque differente dalla fattispecie in questa sede in esame) (artt. 21, regolamento allora applicabile, e 23, regolamento n. 1215 del 2012).

Cass., Sez.

U., 26/01/2011 n. 1774 è in linea con il precedente del 2010 appena analizzato.

18.6. Si comprende perché l’orientamento di queste Sezioni Unite, nel possibile disallineamento fra il tenore dell'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e quello dell'art. 21 del regolamento eurounitario, e in funzione della mediazione tra l'esigenza di garanzia di accesso al giudice per il lavoratore e la salvaguardia delle prerogative sovrane degli Stati esteri, sia nel senso che il conflitto tra le due norme non può essere risolto in base al criterio della prevalenza dell'una sull'altra, dovendosi accedere, invece, alla logica del coordinamento interpretativo della normativa internazionale, europea e interna, con ermeneutica improntata alla reciproca interdipendenza, sulla base di una distinzione di piani che non pone l'immunità come questione preliminare rispetto a quella della competenza giurisdizionale, ma quale eccezione ovvero limite rispetto a quest'ultima nel momento in cui l'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato entra in conflitto con la sovranità di un altro Stato (Cass., Sez.

U., n. 18801 del 2002, cit.). [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U., n. 18801 del 2002 ha ritenuto argomenti sistematici favorevoli alla focalizzata prospettiva: -l’art. 26 della stessa Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, in cui si prevede che «le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione» (in coerenza con Cass.

S.U. 22/10/2021 n. 29556 ); - in particolare, l’arresto di Corte di giustizia 19 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica algerina democratica e popolare, causa C-154/11, cit., resa su rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione degli articoli 18 e 21 del regolamento n. 44 del 2001, nell'ambito di una controversia insorta tra un impiegato presso l'ambasciata della Repubblica algerina con sede a Berlino (che «nell’esercizio delle sue funzioni, era tenuto a condurre ospiti, collaboratori e, ad interim , anche l’ambasciatore» e, inoltre, «doveva consegnare la corrispondenza dell’ambasciata alle autorità tedesche e all’ufficio postale») e il suo datore di lavoro, in cui si trova statuito che (come sopra in parte anticipato) «un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una “sede d’attività” ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri.

Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore».

Il caso era quello di una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, cui si era aggiunta, in corso di lite, la domanda avente ad oggetto la contestazione della «liceità della risoluzione del…contratto di lavoro e, dall’altro,» la domanda di condanna al «pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché [di] reintegrazione nel…posto di lavoro fino alla soluzione della controversia».

Nella motivazione si legge che, secondo la prassi internazionale, «l’immunità giurisdizionale non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità, esercitati iure imperii.

Essa può essere, per contro, esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri.

Pertanto, alla luce del contenuto del citato principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati, occorre considerare che esso non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 in una controversia, come quella principale, nella quale un lavoratore chiede il versamento di indennità e impugna la risoluzione del contratto di lavoro che ha concluso con uno Stato, qualora il giudice adito constati che le funzioni esercitate da tale lavoratore non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri o nel caso in cui l’azione giudiziaria non rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza.

Sulla base di tale constatazione, il giudice investito di una controversia come quella principale può anche considerare che tale controversia rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001».

18.7. Tale ultima decisione ha quindi riaffermato che il regolamento unionale va coordinato con il diritto consuetudinario internazionale il quale funge da limite all’affermazione della competenza giurisdizionale in base al primo, e, seppur interpretando, per quanto qui di utilità, il concetto di Ambasciata quale sede di attività ai sensi dell’attuale art. 20 della disciplina comunitaria, ha posto l’accento sulla necessità di un accertamento, da parte del giudice nazionale (e queste Sezioni Unite sono anche giudice del fatto in punto di giurisdizione: v. solo ad esempio Cass., Sez.

U., 08/01/2024, n. 567), dell’inerenza delle funzioni svolte all’esercizio di poteri sovrani.

18.8. Nel quadro del dialogo tra Corti va sottolineato che: a) la sopra esaminata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene univocamente che allo scrutinio della domanda di reintegra osti il principio dell’immunità giurisdizionale ristretta quale ricostruito, ritenuto espressione di una norma di diritto internazionale consuetudinario e come tale riconosciuto dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004; b) al fine dell’apprezzamento dell’inerenza ai poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato estero, vanno tenute nel conto le oggettive esigenze di riservatezza connesse allo svolgimento anche di mansioni ausiliarie; c) non regolamento unionale applicabile in punto di competenza giurisdizionale riguardo (anche) ai contratti di lavoro, ora n. 1215 del 2012, non è rinvenibile una disciplina della contigua materia dell’immunità giurisdizionale né, pertanto, un’espressa deroga al principio di diritto internazionale in parola, e tale deroga mediante accordo internazionale è possibile (anch’essa) purché sia esplicita.

18.9. Traendo le fila dal quadro ricostruttivo sopra ripercorso, in specie alla luce del diritto consuetudinario quale cristallizzato nella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, con cui deve coordinarsi la normativa interna e anche comunitaria di cui al regolamento n. 1215 del 2012, deve dirsi concludersi che: a) le domande a contenuto meramente patrimoniale, inclusa quella dell’indennità in sostituzione della reintegra sul posto e nelle mansioni di lavoro, non possono dirsi rientrare tra quelle cui è opponibile l’immunità giurisdizionale ristretta, e su di esse va affermata, nel caso, la giurisdizione del giudice italiano; b) la domanda di reintegra definitiva sul posto e nelle mansioni di lavoro, incide sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, potendo interferire, in certa misura, anche nel caso di mansioni ausiliarie come quelle di portiere ovvero usciere, tipicamente con le esigenze di riservatezza proprie delle Ambasciate e dei Consolati, infatti richiamate, nel caso, dallo stesso contratto (ultima pagina, ultimo capoverso, lettera b): su di essa va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano; c) la domanda di pronuncia dell’invalidità del licenziamento, quando strumentale alla corresponsione di emolumenti, con accertamento quindi incidentale, non può come tale incidere sulle potestà sovrane, anche di autorganizzazione, sicché su di essa deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

19. Nella fattispecie: i) va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra sul po

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE Ud.27/05/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 20342/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], UNION EUROPEA Y COOPERACION, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrente- relativamente al giudizio pendente presso il TRIBUNALE di ROMAiscritto al n.11863/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso con affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ovvero, in via subordinata, per l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande diverse da quella di reintegrazione nel posto di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti al giudice del lavoro, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], Unione Europea e Cooperazione di Spagna, domandando: a) l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli dal convenuto, condannando il Ministero spagnolo alla «reintegrazione in servizio…nelle mansioni alle quali era assegnato o altre equivalenti ovvero in via subordinata» rimettendo gli atti al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid – Seccion de lo Social perché in continuità con la declaratoria di nullità annullabilità e/o illegittimità del licenziamento operata dal [OSCURATO:PERSONA]» ne disponesse «la reintegra ai sensi dell’art. 278 co. 1 Ley 36/2011»; b) condannare il Ministero spagnolo al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento a quello di reintegra e della rivalutazione monetaria dalla data di ogni mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, oltre accessori; c) condannare il Ministero spagnolo al pagamento degli emolumenti non corrisposti prima della lettera di licenziamento, oltre accessori; d) condannare il Ministero spagnolo «in via subordinata nella…ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra al pagamento in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto non assoggettata a contribuzione previdenziale subordinando l’efficacia di tale pronuncia alla manifestazione di volontà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della possibilità sostitutiva offerta dalla norma»; e) condannare il Ministero spagnolo «in via subordinata in caso in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero di non doverla accogliere al pagamento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] del TFR maturato nella misura da determinarsi con separato giudizio». 2. L’attore, a fondamento della propria pretesa, allegava: - di aver lavorato alle dipendenze dell’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], ubicata in Italia, a Roma, a far data dal 1° marzo 2005 con «mansioni di usciere»; -di essere affetto da una patologia diagnosticata nel mese di febbraio 2022 in ragione della quale si era assentato dal lavoro a decorrere da quel momento fino al 31 agosto 2023; - di avere segnalato il 2 agosto 2023 all’amministrazione dell’Ambasciata di non avere ricevuto la retribuzione del mese di luglio 2023; - di avere comunicato al datore di lavoro il 4 agosto 2023 l’avvenuta guarigione e, pertanto, di avere interrotto l’assenza per malattia certificata sino al 31 agosto 2023, rendendosi disponibile a riprendere servizio in data 7 agosto 2023; -di essersi recato il 7 agosto 2023 sul posto di lavoro ma di essere stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambasciata che non era autorizzato a prendere servizio; - di aver ricevuto, il 19 settembre 2023, una lettera con cui gli era stato comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto; -di aver ricevuto, il 12 febbraio 2024, ulteriore intimazione di licenziamento da parte del Ministerio de [OSCURATO:PERSONA], Union Europea y Cooperacion, e di avere impugnato il licenziamento in Spagna davanti al Tribunale del Lavoro di Madrid al fine di eccepire la competenza giurisdizionale del Tribunale di Roma. 3. Il ricorrente, quindi, deduceva la nullità del licenziamento per carenza della motivazione atteso che il Ministero nella comunicazione di recesso non aveva indicato la normativa presa a riferimento ai fini della determinazione del superamento del periodo di comporto, viceversa non avvenuto, chiedendo, come anticipato, la reintegra nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle spettanze patrimoniali non percepite, e, nell’ipotesi di negatoria della giurisdizione italiana ovvero ancora, e gradatamente, di negatoria della fondatezza della domanda principale, il pagamento dell’indennità, degli emolumenti non percepiti, nonché, comunque, del trattamento di fine rapporto da liquidarsi in altro giudizio. 4. Si costituiva il Ministerio de [OSCURATO:PERSONA], Union Europea y Cooperacion di Spagna, per tramite dell’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], «in persona del Ministro consigliere e legale rappresentante pro tempore », «incaricato ad interim dell’Ambasciata», «in rappresentanza del Ministero», eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, in ragione dell’immunità giurisdizionale riferibile allo Stato estero, nonché per effetto della descritta litispendenza internazionale, e, in via gradata, resistendo nel merito alle pretese avanzate. 5. Con ricorso a queste Sezioni Unite il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], Unione Europea e Cooperazione di Spagna ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con tre motivi illustrati da memoria. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato altresì memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni scritte, nel senso della dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano, in linea subordinata con riferimento alle domande a contenuto patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo si chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto non estesa alla valutazione degli atti di organizzazione interna e alle valutazioni discrezionali di un ente pubblico sovrano estero nel perseguimento dei propri fini istituzionali, tra le quali la determinazione e la scelta della propria pianta organica e relativo personale, nonché la facoltà di risolvere i rapporti di lavoro, essendo in particolare escluso, anche a mente della Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che possa disporsi la reintegra del dipendente dell’Ambasciata con ripristino dell’incarico di lavoro, come confermato dalla stessa scelta del ricorrente di adire previamente il giudice spagnolo, implicando così il concorrente effetto di litispendenza internazionale. 9. Con il secondo motivo si chiede dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano anche in ragione della litispendenza internazionale riferita alla previa adizione del Tribunale di Madrid per impugnare lo stesso licenziamento, con accettazione tacita di quella diversa giurisdizione. 10. Con il terzo motivo si chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano poiché anche la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, avanzata in conseguenza dell’affermata illegittimità del recesso, dovrebbe ritenersi implicare un’indagine e una conseguente attività istruttoria idonea a incidere strutturalmente sull’autonomia gestionale di uno Stato estero sovrano allo scopo di sindacarne l’operato nelle scelte discrezionali in ordine alla selezione del personale, nonché alla struttura e composizione della propria pianta organica. 11. Preliminarmente dev’essere osservato che parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale del difensore di parte ricorrente, contestando la mancata dimostrazione dei poteri di conferimento della stessa da parte dell’indicato Ministro consigliere e incaricato ad interimdell’Ambasciata. 12. L’eccezione è infondata. 12.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato laprocura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo (Cass., Sez. U., 05/11/2021, n. 31963). Al contempo, anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso, proposto da una persona giuridica, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza del soggetto che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona fisica sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione (Cass., Sez. U., 01/02/2010, n. 2224, pag. 6, in cui ci si conforma a Cass., Sez. U., 09/06/1997, n. 5139). 12.2. Nell’ipotesi, la procura risulta conferita, come davanti al giudice di merito, da soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che si è qualificato legale rappresentante pro tempore quale incaricato ad interim, e parte controricorrente, senza insistere sul punto in memoria, si è limitata ad assumere, assertivamente, che i relativi «apparirebbero riservati» sempre e solo all’Ambasciatore, senza che tale contestazione risulti essere stata svolta davanti al Tribunale, e, al contempo, senza che sia stato contestato alcun aliquid novi in ipotesi intercorso, in punto di tali poteri di rappresentanza, tra la fase di merito e quella davanti a questa Corte che ha natura incidentale e non impugnatoria, essendo il regolamento uno strumento per risolvere in viapreventiva ogni contrasto sulla potestas iudicandi del giudice adito (cfr., ad esempio, Cass., Sez. U., 26/06/2020, n. 12865). 13. Si può passare dunque all’esame delle questioni di merito. 14. Innanzi tutto dev’essere osservato che, in linea generale, in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, dev’essere valutata la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione (il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito: Cass., Sez. U., 23/07/2021, n. 21165, Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822). Al contempo, il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. disciplina la giurisdizione sull’intera controversia, sicché deve riguardare tutte le domande, anche se tra loro cumulate in rapporto di subordinazione, senza incidere sull’ordine voluto dalla parte: conseguentemente, la controversia va rimessa al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale, ma con dichiarazione della giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata (Cass., Sez. U., 26/01/2024, n. 2481, in un caso in cui il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione su entrambe le domande proposte: queste Sezioni Unite hanno rimesso le parti innanzi allo stesso giudice, dichiarandolo munito di giurisdizione sulla domanda principale, contemporaneamente affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta in via subordinata). 15. Nella fattispecie in scrutinio, come visto in parte narrativa, è stata proposta (v. il ricorso ai sensi dell’ art. 414 cod. proc. civ. , pagg. 24-25): - una domanda principale di reintegra del lavoratore dipendente, con una prima subordinata di dichiarazione di nullità o annullamento del licenziamento con rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid – Seccion de lo Social perché in continuità con la declaratoria di nullità annullabilità e/o illegittimità del licenziamento operata dal [OSCURATO:PERSONA]» ne disponesse «la reintegra»; - ulteriori domande, cumulate, di condanna al pagamento degli emolumenti non corrisposti prima del licenziamento, e di condanna al pagamento di «una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra», oltre accessori; - un’ulteriore domanda subordinata, «nella…ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra», di condanna del Ministero spagnolo «al pagamento in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro di un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto non assoggettata contribuzione previdenziale», sia pure «subordinando l’efficacia di tale pronuncia alla manifestazione di volontà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della possibilità sostitutiva offerta dalla norma»; - e un’ulteriore domanda subordinata, cumulata alla precedente, di condanna del Ministero spagnolo, nel «caso in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ritenesse di non avere giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero di non doverla accogliere», «al pagamento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] del TFR maturato nella misura da determinarsi con separato giudizio». Ne consegue che: - la domanda principale è quella di reintegra ovvero di accertamento, in via gradata ma sempre principaliter, dell’invalidità del licenziamento, con rimessione, in tesi, al giudice spagnolo per disporre la conseguente reintegra; - vi sono, inoltre, domante a contenuto meramente patrimoniale, cumulate; - vi sono, infine, domande subordinate all’ipotesi di diniego della giurisdizione del giudice italiano sulla richiesta di reintegra, nel senso della condanna al pagamento di un’indennità sostitutiva di quella, ovvero, anche per l’ipotesi di diniego nel merito della reintegra, nel senso della condanna al pagamento del TFR da liquidare in separato giudizio. 16. Dunque, dev’essere esaminata distintamente la (sussistenza o meno della) giurisdizione sulla domanda di reintegra ovvero su quella di accertamento in via principale dell’invalidità del licenziamento, e, poi, la (sussistenza o meno della) giurisdizione sulle domande cumulate e subordinate a contenuto solo patrimoniale. Sulle prime due domande dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulle restanti la sussistenza di quest’ultima giurisdizione. 17. Deve innanzi tutto osservarsi, come rimarcato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7 del controricorso), che, secondo l’art. 10 del contratto di lavoro individuale, sotteso all’odierno giudizio, «le due parti, per risolvere i conflitti che si possono creare nell’interpretazione del contratto si [sono sottoposte] di mutuo accordo alla giurisdizione dei Giudici e dei [OSCURATO:PERSONA]». 17.1. L’interpretazione di tale clausola contrattuale è pacificamente soggetta alla giurisdizione italiana e viene quindi effettuata da questa Corte. 17.2. L’art. 7 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati – che, come si vedrà infra (§ 18.2), ha sul punto valenza ricognitiva del diritto internazionale consuetudinario – stabilisce che «uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all’esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa: a) mediante accordo internazionale; b) in un contratto scritto; o c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato». 17.3. Prescindendo, al momento, dall’esame del rapporto tra la suddetta norma e il regolamento comunitario quale accordo internazionale, che, per ragioni logiche, verrà scrutinato successivamente (v. in specie § 18.6), dev’essere escluso che la clausola in parola possa essa stessa fondare la giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande proposte. La controversia, infatti, non è circoscritta alla “interpretazione del contratto” sottoscritto, ovvero del relativo contenuto, ma involge più ampiamente il complessivo rapporto di lavoro e il suo svolgimento attuativo. In particolare, le parti controvertono della disciplina del periodo di comporto, se evincibile dall’art. 2110, cod. civ., e connessa legislazione speciale, o anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, e, in relazione alla descritta vicenda, della tutela reintegratoria ovvero patrimoniale. Sono quindi in discussione previsioni diverse da quelle disciplinate dal contratto cui si riferisce espressamente la relativa clausola. Secondo la dottrina internazionale la locuzione “materia” (matter), ovvero quella fatta propria dalla citata Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, dev’essere intesa nel senso di fatti sostanziali sulla cui base è stata proposta la domanda, ovvero come l’oggetto della controversia della quale è stato investito il giudice adito. Si tratta, cioè, di una dicitura da correlare specificatamente alle questioni oggetto della domanda giudiziale, laddove nel caso in scrutinio non è stata devoluta in lite, come visto, l’interpretazione della portata propria delle previsioni del contratto individuale pattuito che, in specie, in nulla regola il periodo di comporto. Depone conclusivamente nel senso appena ricostruito, il criterio restrittivo – sottolineato anche in dottrina – dell’interpretazione da dare a clausole che derogano al principio del limite pubblicistico alla giurisdizione, risolvendosi, il suddetto patto, in una rinuncia all’immunità inerente a poteri sovrani, quali, nell’ipotesi, i poteri di autorganizzazione. Tale rinuncia, a mente della Convenzione in parola, dev’essere infatti specifica, chiara e inequivoca (cfr. la giurisprudenza CEDU in termini, esemplificata dall’arresto 05/02/2019, Ndayegamiye-Mpomarazina c. Svizzera, causa n. 16874 /12 , §§ 57-59). Si deve palesare una dizione “esplicita”, come recita l’art. 7 menzionato, ovvero successiva perché riferita alla “causa” già insorta, profilo, quest’ultimo, che ha indotto alcuni approfondimenti dottrinali a ritenere sussistente la rinuncia, anche senza un’espressa dichiarazione, solo nel caso in cui lo Stato agisca in giudizio o deduca nel merito senz’allegare il proprio diritto all’immunità (v. infatti anche, sulla necessità di una «rinuncia espressa» all’immunità giurisdizionale, l’art. 32, comma 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ratificata dall’Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804). 18. Ciò posto, il ricorso e le contrapposte deduzioni del controricorso impongono la partita analisi delle fonti, ovvero l’esame della richiamata Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 2004 e del Regolamento dell’Unione Europea n. 1215 del 2012, in linea con la ricostruzione già effettuata da queste Sezioni Unite con la pronuncia 10/06/2022, n. 18801 . 18.1. Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha disposto l'autorizzazione all'adesione e la piena esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite in parola. 18.2. [OSCURATO:PERSONA] non è ancora entrata in vigore, non avendo raggiunto la soglia minima di trenta ratifiche richiesta dall’art. 30, anche se l'art. 11, che contiene una dettagliata disciplina concernente l'immunità degli Stati in materia di controversie di lavoro, ha già acquisito un significativo rilievo. Tuttavia, come anticipato ed evidenziato anche nel controricorso (pag. 11, nota 11), sin dalla sentenza 23 marzo 2010, causa n. 15869/02, caso Cudak c. Lituania, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato il citato articolo 11 come interamente riproduttivo del diritto consuetudinario, dando origine a un indirizzo in grado di influenzare le prassi interpretative degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il principio, come sottolineato in dottrina, si rinviene ulteriormente in diffusa giurisprudenza CEDU, anteriore e successiva al caso Cudak, tra cui: 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Svizzera, causa n. 16874/12, cit.; 25/10/2016, Radunovic e aa. c/ Montenegro, cause nn. 45197/13, 53000/13 e 73404/13; 29/06/2011, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c/ France, causa 34869/05, specie § 53; 18/06/2011, Guadagnino c/ Italia e Francia, causa n. 2555/03. L’assunto è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte in numerose decisioni, progressivamente volte a consolidare l’orientamento, tra le quali Cass., 8 settembre 2014 n. 19674 ; Cass. 9 giugno 2016 n. 11848 ; Cass. 22 dicembre 2016 n. 26661 ; Cass. 6 giugno 2017 n. 13980 ; Cass.18 settembre 2017 n. 21541 . 18.3. L’art. 11, par. 1, della Convenzione pone la sussistenza della giurisdizione e l'immunità in un rapporto di regola ed eccezione, in quanto prevede che «sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato». Il par. 2 elenca, come eccezioni alla regola generale affermata al par. 1, una serie di casi in cui l'immunità deve essere riconosciuta, attribuendo rilievo allo status del lavoratore e alle mansioni da questo svolte, con specifico riferimento all'adempimento di compiti particolari nell’esercizio di funzioni pubbliche. Oltre allo status e alle mansioni del lavoratore, il par. 2 attribuisce rilievo anche al criterio del petitum, come risulta dal combinato disposto delle lettere c), d), prevedendosi che lo Stato datore di lavoro goda di immunità quando l'azione abbia per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento in detto rapporto (v. infra § 18.5.2), ovvero, distintamente, il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e vi sia il rischio d’interferenza con i dichiarati interessi dello Stato in materia di sicurezza. La lett. f), infine, stabilisce che lo Stato possa godere di immunità ove siano state pattuite clausole contrattuali di deroga alla giurisdizione dello Stato del foro. 18.4. [OSCURATO:PERSONA] UE n. 1215 del 2012 è confluito il precedente Regolamento CE n. 44 del 2001 – a sua volta sostitutivo della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle Convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri – quale poi modificato dai Regolamenti nn. 1791 del 2006 e 1103 del 2008. Esso stabilisce che «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza [principio di universalità], davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro» (articolo 4, paragrafo 1). «Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro» (art. 4, par. 2). «Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25» (articolo 6, paragrafo 1). «Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo» (art. 6, par. 2). La sezione 5 del capo II del Regolamento (articoli 20-23) contiene norme speciali che disciplinano la competenza in materia di contratti individuali di lavoro. In particolare, l'articolo 20 del Regolamento stabilisce, al par. 2, che «qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro [cui è assimilabile la sede dell'Ambasciata, come sottolinea Cass., Sez. U., n. 18801 del 2022, cit., pag. 10, in linea con Corte di giustizia 19 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica algerina democratica e popolare, causa C-154/11], il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato». L'articolo21 prevede, inoltre, che: «1. Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o b) in un altro Stato membro: i) davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b)». Ancora, l’articolo 22, prescrive che: «1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione». Infine, secondo l’articolo 23: «le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo: 1) posteriore al sorgere della controversia; o 2) che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione». 18.5. Un coordinato perimetro normativo, quale quello a tal fine riportato, conduce a ribadire che le norme sulla giurisdizione dei Tribunali nazionali devono essere tenute distinte, concettualmente e funzionalmente, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione (Cass., Sez. U., n. 18801 del 2022, cit.). 18.5.1. In una prospettiva volta a contenere l'incidenza delle limitazioni legate all'immunità nelle controversie di lavoro, nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene il principio secondo cui nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri sussiste la giurisdizione del giudice italiano per un verso quando oggetto del rapporto di lavoro sia l'esecuzione di un'attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, per l’altro quando – e ciò anche qualora il rapporto abbia per oggetto lo svolgimento di attività propriamente inerenti alle predette funzioni istituzionali – la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale del convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2 lett. d) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2004, ragioni di sicurezza dello Stato. Paradigmatica è Cass., Sez. U., 27 febbraio 2017, n. 4882, alla quale si conforma Cass., Sez. U., n. 18801 del 2022, cit., entrambe in ipotesi di domande a contenuto solo patrimoniale, proposte da dipendenti di Ambasciate. 18.5.2. Va rimarcato che l’arresto n. 4882 del 2017, richiama precedenti conformi tra cui, tipicamente, Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19674, cit., in cui è stato espressamente stabilito che: - il giudice italiano difettava di giurisdizione in ordine alla domanda proposta contro l’Accademia di Francia in Roma, volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento – intimato a un dipendente con mansioni di supporto organizzativo dell'attività del segretario generale dell'ente, occupandosi « della contrattualistica e della cura dei rapporti con la clientela nell'utilizzazione commerciale della [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla gestione degli eventi e alla cura dei ricevimenti» – e la correlata reintegra, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, operante prim’ancora che la detta Convenzione sia vincolante per tutti gli Stati aderenti perché ricognitiva di un canone già parte integrante del diritto consuetudinario internazionale; -sussisteva, invece, la giurisdizione del giudice italiano per le pretese dirette all'attribuzione di differenze retributive, trattandosi di domanda avente ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, senza incidenza sulle potestà pubblicistiche dell'ente estero non ricorrendo, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato. In coerenza, Cass., 27/12/2019, n. 34474 ha statuito che nella controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un lavoratore dipendente (inquadramento livello A1 del relativo contratto collettivo nazionale) del Consolato generale del Perù in Italia, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, andava esclusa la giurisdizione del giudice italiano in quanto la domanda in questione era, come tale, in grado d’incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussisteva con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta. In tale ultima sentenza si richiamano in particolare: -Cass., Sez. U., 17/01/2007, n. 880, in un caso di dichiarato difetto di giurisdizione sulla domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro proposta da una segretaria dell'ufficio agricolo di un'Ambasciata, cheespletava le mansioni di dattilografa addetta alla corrispondenza e alla comunicazione con vari enti e ministeri; - Cass., Sez. U., 18/04/2014 n. 9034, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano proprio in relazione alla domanda di una dipendente dell'Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'accertamento della nullità del licenziamento con conseguente richiesta di condanna dell'Ambasciata alla sua reintegra, ritenendo che l'ipotesi in esame rientrasse nell’eccezione prevista dalla lettera c) del § 2 dell'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, quanto al «reinserimento di un candidato» («reinstatement of an individual», laddove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia, cit., parla espressamente di «reintegro», § 71, contrapponendolo alle rivendicazioni patrimoniali, § 73, pur nell’ipotesi di mansioni ausiliarie), con la conseguenza che doveva applicarsi l’immunità giurisdizionale dedotta dall’Ambasciata convenuta (cfr., in aggiunta, sullo specifico punto, a risalire nel tempo, i seguenti precedenti: Cass., Sez. U., 18/09/2017, n. 21541, cit., secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli «enti centrali della Chiesa cattolica», esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929, sicché la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente - nella specie, un docente- non involge atti compiuti iure imperii e appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, inclusa la pretesa diretta alla reintegra nel posto di lavoro, dato che detta domanda, una volta esclusa la natura di soggetto sovrano e di ente centrale della Chiesa cattolica dell'università, è sottratta sia al principio consuetudinario di diritto internazionale della c.d. immunità ristretta, riguardante le sole pretese che, pur attenendo a un rapporto lavorativo iure privatorum, possono incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all’organizzazione e all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente, sia al principio di immunità reale garantito, dall’art. 15, del Trattato citato, agli immobili e alle sedi degli enti centrali, nonché alle attività ivi svolte; Cass., Sez. U., n. 13980 del 2017, cit., secondo cui nella controversia instaurata da una dipendente dell’ambasciata di uno Stato estero - nella specie l’Ambasciata in Italia della Repubblica dello Zambia- per sentire dichiarare l’inesistenza, la nullità e l’inefficacia, e in ogni caso l’illegittimità del licenziamento intimatole e la correlata reintegra nel posto di lavoro, attesa l'operatività del principio dell'immunità ristretta, recepito dall'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, difettava la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegra, perché tale pretesa investe in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, mentre la stessa giurisdizione era sussistente con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia - direttamente o indirettamente collegati all’impugnazione del licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive- non idonei, di per sé, ad incidere sull’autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell'ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), della citata Convenzione; e soprattutto Cass., Sez. U., 13/02/2012, n. 1981, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra, a seguito di licenziamento disciplinare, di un dipendente dell'ambasciata brasiliana a Roma nella qualità di ausiliario locale con mansioni di portiere, poiché l'eventuale accoglimento della stessa avrebbe interferito sulle decisioni adottate da un soggetto di diritto internazionale in ordine alla propria organizzazione con riguardo a una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza attinente, in certa misura, anche alla sicurezza interna); - Cass., Sez. U., 11/7/2019, n. 18661, in cui si è precisato, superando il precedente di Cass. Sez. U., 10/07/2006 n. 15620 di segno contrario, che, anche nel caso in cui il lavoratore opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, la controversia va ricondotta nell'ambito delle pretese meramente patrimoniali, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Si trattava del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo dipendente che svolgeva mansioni ausiliarie (di autista), il quale, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, legge n. 300 del 1970. Si è concluso che «l'accertamento della legittimità o meno del licenziamento non [era] idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che [fossero] espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione», e la giurisdizione italiana sussisteva poiché «le mansioni rivestite dal dipendente [erano] meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato e l'accertamento in questione [era] del tutto incidentale - per non esser possibile alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche». 18.5.3. Il discrimine è dunque stato non solo quello delle mansioni meramente ausiliarie, ma, altresì, il contenuto patrimoniale della domanda, senza ripercussioni, al contempo, sull’esercizio delle funzioni propriamente istituzionali. E, in questa chiave, come appena visto, si è affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento sul presupposto che fosse del tutto e propriamente incidentale. 18.5.4. Non va dimenticato che altro precedente, menzionato sia da Sez. U. n. 18801 del 2022 che da Sez. U. n. 488 del 2017, è quello di Cass. Sez. U. 27 ottobre 2014 n. 22744 , decisione che, pur in mancanza di confronto con il tema del coordinamento con il regolamento applicabile dell’Unione Europea, ha risolto la questione della deroga convenuta tra le parti in base alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a quest’ultima valore sul piano del diritto consuetudinario, così ritenendola decisiva in tema di perimetro dell’immunità giurisdizionale ristretta. 18.5.5. Il tema del richiamato coordinamento era stato invece affrontato, da precedenti decisioni. Cass., Sez. U., 10/06/2010, n. 14703, nel riaffermare il principio sopra richiamato, sottolinea che «occorre tener conto non solo della natura delle mansioni in concreto esercitate dal lavoratore, ma anche del tipo di domanda proposta, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva - ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice italiano – al profilo meramente patrimoniale della pretesa esercitata in giudizio dal lavoratore dipendente di uno Stato estero». Nella fattispecie «le mansioni dell'attore (impiegatizie di addetto alle relazioni con il pubblico) non [toccavano] l'esercizio di poteri sovrani dello Stato estero ed inoltre la domanda azionata in giudizio [aveva] contenuto esclusivamente patrimoniale, avendo ad oggetto la pretesa di differenze retributive». Nell’arresto, inoltre, si è sottolineato che: - ai sensi dell’art. 18, regolamento n. 44 del 2001 allora applicabile, corrispondente all’attuale art. 20, regolamento n. 1215 del 2012, poiché il lavoro si svolgeva presso l'Ambasciata del Regno dell'[OSCURATO:PERSONA] in Italia (come nel caso in questa sede in scrutinio, pacificamente sin dal ricorso al giudice del lavoro, in Italia è ubicata l’Ambasciata di Spagna presso la [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi nella sede di attività di tale datore di lavoro, quest'ultimo, ai fini della causa, doveva considerarsi domiciliato nel territorio italiano, sicché, a norma dell'art. 19 (ora art. 21), il datore di lavoro poteva essere convenuto davanti ai giudici italiani; - l'inderogabilità della competenza funzionale del giudice del lavoro riguarda le controversie spettanti alla cognizione del giudice italiano e non può, quindi, interferire, in assenza di ogni specifica previsione, con i criteri di attribuzione della giurisdizione, ove questi operino a favore di un giudice straniero; - la clausola di proroga della giurisdizione (a favore di uno Stato estero) per rilevare dev’essere, quando esercitata dal datore, posteriore al sorgere della controversia (ipotesi dunque differente dalla fattispecie in questa sede in esame) (artt. 21, regolamento allora applicabile, e 23, regolamento n. 1215 del 2012). Cass., Sez. U., 26/01/2011 n. 1774 è in linea con il precedente del 2010 appena analizzato. 18.6. Si comprende perché l’orientamento di queste Sezioni Unite, nel possibile disallineamento fra il tenore dell'art. 11 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e quello dell'art. 21 del regolamento eurounitario, e in funzione della mediazione tra l'esigenza di garanzia di accesso al giudice per il lavoratore e la salvaguardia delle prerogative sovrane degli Stati esteri, sia nel senso che il conflitto tra le due norme non può essere risolto in base al criterio della prevalenza dell'una sull'altra, dovendosi accedere, invece, alla logica del coordinamento interpretativo della normativa internazionale, europea e interna, con ermeneutica improntata alla reciproca interdipendenza, sulla base di una distinzione di piani che non pone l'immunità come questione preliminare rispetto a quella della competenza giurisdizionale, ma quale eccezione ovvero limite rispetto a quest'ultima nel momento in cui l'esercizio della giurisdizione da parte di uno Stato entra in conflitto con la sovranità di un altro Stato (Cass., Sez. U., n. 18801 del 2002, cit.). [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U., n. 18801 del 2002 ha ritenuto argomenti sistematici favorevoli alla focalizzata prospettiva: -l’art. 26 della stessa Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, in cui si prevede che «le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione» (in coerenza con Cass. S.U. 22/10/2021 n. 29556 ); - in particolare, l’arresto di Corte di giustizia 19 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica algerina democratica e popolare, causa C-154/11, cit., resa su rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione degli articoli 18 e 21 del regolamento n. 44 del 2001, nell'ambito di una controversia insorta tra un impiegato presso l'ambasciata della Repubblica algerina con sede a Berlino (che «nell’esercizio delle sue funzioni, era tenuto a condurre ospiti, collaboratori e, ad interim , anche l’ambasciatore» e, inoltre, «doveva consegnare la corrispondenza dell’ambasciata alle autorità tedesche e all’ufficio postale») e il suo datore di lavoro, in cui si trova statuito che (come sopra in parte anticipato) «un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una “sede d’attività” ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore». Il caso era quello di una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, cui si era aggiunta, in corso di lite, la domanda avente ad oggetto la contestazione della «liceità della risoluzione del…contratto di lavoro e, dall’altro,» la domanda di condanna al «pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché [di] reintegrazione nel…posto di lavoro fino alla soluzione della controversia». Nella motivazione si legge che, secondo la prassi internazionale, «l’immunità giurisdizionale non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità, esercitati iure imperii. Essa può essere, per contro, esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri. Pertanto, alla luce del contenuto del citato principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati, occorre considerare che esso non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 in una controversia, come quella principale, nella quale un lavoratore chiede il versamento di indennità e impugna la risoluzione del contratto di lavoro che ha concluso con uno Stato, qualora il giudice adito constati che le funzioni esercitate da tale lavoratore non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri o nel caso in cui l’azione giudiziaria non rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza. Sulla base di tale constatazione, il giudice investito di una controversia come quella principale può anche considerare che tale controversia rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001». 18.7. Tale ultima decisione ha quindi riaffermato che il regolamento unionale va coordinato con il diritto consuetudinario internazionale il quale funge da limite all’affermazione della competenza giurisdizionale in base al primo, e, seppur interpretando, per quanto qui di utilità, il concetto di Ambasciata quale sede di attività ai sensi dell’attuale art. 20 della disciplina comunitaria, ha posto l’accento sulla necessità di un accertamento, da parte del giudice nazionale (e queste Sezioni Unite sono anche giudice del fatto in punto di giurisdizione: v. solo ad esempio Cass., Sez. U., 08/01/2024, n. 567), dell’inerenza delle funzioni svolte all’esercizio di poteri sovrani. 18.8. Nel quadro del dialogo tra Corti va sottolineato che: a) la sopra esaminata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene univocamente che allo scrutinio della domanda di reintegra osti il principio dell’immunità giurisdizionale ristretta quale ricostruito, ritenuto espressione di una norma di diritto internazionale consuetudinario e come tale riconosciuto dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004; b) al fine dell’apprezzamento dell’inerenza ai poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato estero, vanno tenute nel conto le oggettive esigenze di riservatezza connesse allo svolgimento anche di mansioni ausiliarie; c) non regolamento unionale applicabile in punto di competenza giurisdizionale riguardo (anche) ai contratti di lavoro, ora n. 1215 del 2012, non è rinvenibile una disciplina della contigua materia dell’immunità giurisdizionale né, pertanto, un’espressa deroga al principio di diritto internazionale in parola, e tale deroga mediante accordo internazionale è possibile (anch’essa) purché sia esplicita. 18.9. Traendo le fila dal quadro ricostruttivo sopra ripercorso, in specie alla luce del diritto consuetudinario quale cristallizzato nella Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2004, con cui deve coordinarsi la normativa interna e anche comunitaria di cui al regolamento n. 1215 del 2012, deve dirsi concludersi che: a) le domande a contenuto meramente patrimoniale, inclusa quella dell’indennità in sostituzione della reintegra sul posto e nelle mansioni di lavoro, non possono dirsi rientrare tra quelle cui è opponibile l’immunità giurisdizionale ristretta, e su di esse va affermata, nel caso, la giurisdizione del giudice italiano; b) la domanda di reintegra definitiva sul posto e nelle mansioni di lavoro, incide sulla potestà sovrana di autorganizzazione dello Stato estero, potendo interferire, in certa misura, anche nel caso di mansioni ausiliarie come quelle di portiere ovvero usciere, tipicamente con le esigenze di riservatezza proprie delle Ambasciate e dei Consolati, infatti richiamate, nel caso, dallo stesso contratto (ultima pagina, ultimo capoverso, lettera b): su di essa va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano; c) la domanda di pronuncia dell’invalidità del licenziamento, quando strumentale alla corresponsione di emolumenti, con accertamento quindi incidentale, non può come tale incidere sulle potestà sovrane, anche di autorganizzazione, sicché su di essa deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. 19. Nella fattispecie: i) va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra sul po
Sentenza Cassazione n. 24346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris