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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 10641/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 09/01/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l'ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili.

In tema di impugnazioni, la rinuncia — come avvenuto nella fattispecie — a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 09/01/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/01/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 19/05/2025, applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, hanno presentato un unico atto ricorso per cassazione censurando, quale unico motivo, l'ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili. In tema di impugnazioni, la rinuncia — come avvenuto nella fattispecie — a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cui ripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/
Sentenza Cassazione n. 10641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris