CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24767/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. CACCINI N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1038/2022 depositata il 08/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto l’appello della società contribuente e riformatola decisione di primo grado; 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la società contribuente con richiesta di inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza e di rigetto nel merito. Considerato che 1. Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso non risulta inammissibile, in quanto lo stesso prospetta due motivi specifici di violazione di legge e rappresenta tutti gli elementi di fattoe di diritto sui quali essi si basano. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01). 2. Risulta fondato il primo motivo, che assorbe il secondo motivo. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione degli art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 en. 4, cod. proc. civ. Oggetto del presente giudizio è l’Imu per gli anni di imposta 2012 e 2013, mentre l’avviso di accertamento per la determinazione della rendita, dopo una procedura DOCFA, è oggetto di altro giudizio. La CTR nella sentenza impugnata richiama la propria precedente sentenza che aveva deciso sulla determinazione della rendita (sent. N. 4346/13/2021) con l’accoglimento del ricorso della società contribuente. Sulla base di questa provvisoria decisione (siccome impugnata dalle parti, con insussistenza di giudicato alcuno) la CTR ha deciso anche la controversia sull’Imu. La CTR ha considerato la sentenza come fosse passata in cosa giudicata, non affrontando tutte le questioni poste dalle parti, violando in tal modo l’art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. 3. La somma dovuta per l’imposta è conseguenziale alla determinazione della rendita, e la determinazione della rendita non era oggetto del presente giudizio. Del resto, la rendita catastale una volta determinata in sede giudiziaria (con efficacia di giudicato) opera retroattivamente anche per l’Imu: «In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale» (Sez. 5- , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022, Rv. 664932 – 01) . La contribuente, quindi potrà richiedere il rimborso dell’imposta, se la rendita catastale fosse ridotta: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità d'imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dall'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale» (Sez. 5, Sentenza n. 11094 del 07/05/2008,Rv. 603491 - 01). 4. Il ricorso deve accogliersi per il primo motivo e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio id legittimità. Infatti, «In tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 421 del 10/01/2014, Rv. 629221 - 01) . P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza e rinvia alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, in divers