CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 34860/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 (CUI:07DL81G)avverso la sentenza del 24/04/2026 del G.i.p. del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 24/04/2026, il G.i.p. del Tribunale di Roma, riconosciutele circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanzeaggravanti, applicava, su richiesta congiunta dell’imputato e con il consenso delpubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] FakryAhmed [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 800,00 dimulta per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza commessacon arma e da più persone riunite) ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diRoma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unicomotivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina pluriaggravataanziché come furto con strappo, «disattendendo il criterio discretivo circa ladirezione teleologica della violenza esercitata».Dopo avere premesso che, secondo la Corte di cassazione, il criterio distintivotra i due reati sopra indicati risiederebbe nella direzione teleologica della violenza,il ricorrente deduce che, nel caso di specie: a) la prima violenza contestata, cioèl’avere colpito la persona offesa con uno schiaffo, sarebbe «riconducibile, per ladinamica dei fatti e per la concitazione degli eventi, ad una conseguenza derivantedalla relazione fisica intercorrente con la cosa sottratta (una collana che di fatto èposizionata in prossimità del viso) da intendersi come gesto indiretto econseguenziale all’atto dello strappo, ben lungi dall’essere espressione di unaviolenza fisica indirizzata direttamente alla persona offesa»; b) la seconda violenzacontestata, cioè l’avere lanciato una bottiglia di vetro contro il [OSCURATO:PERSONA], sarebbeconnotata da «assenza di efficacia intimidatoria nei confronti della persona offesala quale, dopo la sottrazione, seguiva l’odierno imputato riprendendolo con ilproprio telefono cellulare».3. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inseritodall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministeroe l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.4. Ciò posto, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantementeaffermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, lapossibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto insentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto – ossia ai casi in cui sussistel’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati –, il quale èconfigurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capod’imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosiescludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessariopassaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultinocon immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci,Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidentidalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275971-02).Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso non evidenziaun errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuitoall’imputato come rapina anziché come furto con strappo, cioè una qualificazionepalesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione, atteso che,dallo stesso, risulta che all’imputato era stata contestata anche una rapinaimpropria in cui la violenza era contestata come adoperata dall’agente,immediatamente dopo la sottrazione della collana, per procurarsi l’impunità;violenza che era consistita, a tale fine, nel colpire la persona offesa con unoschiaffo al volto e nel lanciarle contro una bottiglia di vetro dopo averla branditacontro la stessa minacciandola di scagliargliela contro e che, pertanto, non risultaaffatto, tanto meno in modo immediato, non direttamente rivolta contro lapersona.5. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionatanovella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiuntoall’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelleforme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.6. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]