CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come rispettivamente loro contestato nella qualità di concorrenti estranee nella distrazione di somme di danaro dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nell'agosto del 2012 ed amministrata da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, genero e coniuge delle imputate. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi le imputate 2.1 II ricorso della Bernabei articola due motivi. Con il primo la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta natura distrattiva dei pagamenti ricevuti dalla società amministrata dall'imputata. Lamenta in tal senso che la Corte avrebbe trascurato, sebbene specificamente sollecitato con il gravame di merito, quanto riferito dal curatore fallimentare e dal consulente dell'accusa Piergiacomi in merito all'effettiva esistenza di rapporti commerciali tra la fallita e la società della Bernabei, che solo le carenze delle indagini, le quali non avevano interessato la contabilità di quest'ultima, non avevano consentito di documentare. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla denegata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta preferenziale. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse della Salvatori articola a sua volta due motivi, in larga parte sovrapponibili a quelli della madre alla cui illustrazione pertanto si rinvia. In aggiunta, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta altresì il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante il contenuto ammontare delle distrazioni alla stessa addebitate e la posizione subalterna al marito riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità delle imputate sulla mancata acquisizione della documentazione contabile della fallita e, conseguentemente, sull'assenza di una comprovata giustificazione delle rimesse effettuate alle società gestite dalle medesime, nonché sull'esistenza di stretti vincoli parentali e di coniugio tra le stesse e l'amministratore di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici dell'appello hanno dunque desunto il consapevole concorso nella consumazione del reato in qualità di estranee delle imputate dalla ritenuta natura distrattiva dei trasferimenti di danaro operati in favore delle loro società. Ma la tenuta del ragionamento probatorio articolato in sentenza risulta minata anzitutto dall'omessa effettiva confutazione delle obiezioni sollevate in proposito con i motivi d'appello, con i quali le ricorrenti avevano eccepito quantomeno l'esistenza di un ragionevole dubbio sull'esistenza di rapporti commerciali tra la fallita e le suddette società in grado di giustificare i trasferimenti oggetto di contestazione. Ed in proposito le stesse avevano evidenziato come dalle relazioni e dalle dichiarazioni del curatore e del consulente tecnico del pubblico ministero fosse emerso quantomeno un inizio di prova in tal senso, eccependo altresì come non potesse loro imputarsi la lacuna investigativa costituita dalla mancata verifica delle risultanze contabili delle proprie società. La Corte, come detto, non si è specificamente confrontato con tali doglianze, liquidate con motivazione solo apparente, che non prende in considerazione le risultanze processuali evocate con il gravame di merito. Il vizio motivazionale appare in tutta la sua evidenza in relazione alla censura proposta con il secondo motivo delle ricorrenti, non avendo rivelato i giudici del merito le ragioni che hanno loro consentito di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, che i trasferimenti di danaro imputati siano vere e proprie distrazioni, piuttosto che il pagamento preferenziale di crediti effettivamente vantati dalle società dei ricorrenti nell'ambito degli evocati rapporti commerciali, accertamento che richiedeva eventualmente l'esercizio dei poteri istruttori del giudice dell'appello. 3. Alla luce dei vizi motivazionali riscontrati la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze proposte con il ricorso della Salvatori. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]