CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 040TB5K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 73 co. 7 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 210 di sostanza stupefacente di tipo cocaina; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e n. 11, 337 quater cod. pen., per aver sfondato con violenza la sbarra posta a chiusura della strada; per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essere evaso dalla detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata applicazione nella massima estensione della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 co. 7 d.P.R. 390/1990. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato abbia fornito il suo patrimonio di conoscenze, tornendo utili indicazioni sui soggetti responsabili dell'attività di spaccio e consentendo agli inquirenti di individuare un soggetto fornitore delle sostanze e procedere al sequestro di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Pertanto, la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso è stata ritenuta prevalente anche sulla recidiva reiterata, diversamente dalle già ritenute circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, le quali sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata. Conseguentemente, il giudice a quo ha applicato una sola riduzione di pena, partendo dalla pena base corrispondente al minimo edittale, di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, in anni tre di reclusione ed euro 13.000 di multa applicando la riduzione minima, pari alla metà della pena come determinata, tenuto conto del grado di proficuità della collaborazione prestata dall'imputato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de