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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27301/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputata ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione dell'elevato grado di negligenza palesato con la formulazione di un motivo di ricorso non consentito (oltre che macroscopicamente generico e viziato da affermazioni palesemente non corrispondenti al vero: la sentenza impugnata, estremamente diffusa, non è stata certamente redatta compilando "un modulo prestampato", come al contrario si legge a pag. 1 del ricorso); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputata ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione dell'elevato grado di negligenza palesato con la formulazione di un motivo di ricorso non consentito (oltre che macroscopicamente generico e viziato da affermazioni palesemente non corrispondenti al vero: la sentenza impugnata, estremamente diffusa, non è stata certamente redatta compilando "un modulo prestampato", come al contrario si legge a pag. 1 del ricorso); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris