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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09654/2026

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persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardian.3264/2023 depositata il 06/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 11393/2024Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9654/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dellespese del giudizio, che si liquidano in euro 1,500, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sgambato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardian.3264/2023 depositata il 06/11/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 11393/2024Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9654/2026Data pubblicazione 15/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dellespese del giudizio, che si liquidano in euro 1,500, oltre alle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 09654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris