CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 11167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16482/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERAZIONE (I.R.C.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 37 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 894/2020 , pubblicata il09/12/2020, R.G. n. 1131/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 894/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] il quale, sulla base di una decisione passata in giudicato riguardante il suo diritto ad essere nominato Direttore Generale in prova dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.) dal 20.10.2005 con il riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico e con condanna di parte datoriale a corrispondere le differenze retributive tra il trattamento economico fruito e quello previsto- aveva chiesto la corresponsione della [OSCURATO:PERSONA] di Anzianità (RIA), intesa come maturato economico individuale, asseritamente omessa nel calcolo delle differenze dovute. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che la pretesa dell’originario ricorrente richiedeva la soluzione della questione tecnica se, in presenza di un bando aperto al pubblico per la copertura di un posto nei ruoli di un ente pubblico economico, il transito in quel posto di un dipendente della stessa amministrazione banditrice dovesse essere qualificato come una nuova assunzione ovvero come un passaggio di carriera sottoposto allo ius variandi dell’amministrazione esercitato ai se nsi dell’art. 2103 cc; hanno sottolineato che, avendo l’I.R.C.A.C. indetto una procedura concorsuale che ripeteva dal modello pubblicistico i propri meccanismi regolatori, esso si era vincolato a tale regime e, quindi, era da escludere che trovassero applicazione gli istituti di tutela economica che disciplinavano la cd. mobilità interna e/o esterna nel pubblico impiego; hanno concluso, pertanto, che il Minì non aveva diritto a conservare i diritti economici che afferivano alla precedente anzianità di servizio avendo instaurato un rapporto di lavoro del tutto nuovo. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione. 4. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5. I motivi possono essere così sintetizzati.6. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2103 cc, 1230 cc, 1231 cc nonché dell’art. 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto che l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale, senza la formale interruzione del contratto dirigenziale, già in essere tra le parti, determinasse la novazione del rapporto di lavoro in essere, i cui elementi costituitivi avrebbero dovuto essere, invece, dimostrati dall’I.R.C.A.C. 7. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 35 e 36 D.P.R.S. n. 10 del 2001, in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, in subordine, in relazioneagli artt. 1362 e 1363 cc, per avere la Corte di appello ritenuto che, dalle disposizioni sopra citate, non discendesse il diritto di esso ricorrente all’attribuzione della retribuzione individuale di anzianità, intesa come maturato economico e pari alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello di Direttore Generale. 8. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità. 9. Il dato da cui partire è rappresentato dal fatto che, nel caso in esame, l’accesso alla selezione di Direttore Generale era avvenuto attraverso un bando aperto a concorrenti esterni ed interni: non si trattava, quindi, di una procedura riguardante una progressione interna: tale presupposto non può esseremesso in contestazione. 10. Come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, la procedura aperta a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti (pubblici) è preordinata alla costituzione ex novodei rapporti di lavoro (Cass. n. 13981/2017) e si tratta di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 97 Cost. e del D.lgs. n. 165/2001, art. 35. 11. In punto di diritto, l’assunto dei giudici di seconde cure è, quindi, condivisibile ed è avvalorato dalla avvenuta applicazione, al rapporto di lavoro, di un contratto collettivo diverso da quello applicato originariamente al Minì (dirigenza pubblica regionale in luogo di quello della dirigenza bancaria). 12. In punto di fatto, invece, va ribadito il principio secondo cui l’accertamento sulla sussistenza di una novazione oggettiva è un accertamento di merito (Cass. n 27390/2018) e, in quanto tale, il suo sindacato è inammissibile in sede di legittimità se adottato, come nel caso de quo, con una motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nuova formulazione) con la conseguenza che il principio della infrazionabilità della anzianità, una volta ritenuta la novazione oggettiva del precedente rapporto, non può operare (Cass. n. 2227/1997). 13. Inoltre, quanto alla doglianza secondo c ui il diritto al “maturato economico” del ricorrente discenderebbe dagli artt. 35 e 26 del Decreto Pres. Reg. Sicilia n. 10 del 2001, deve osservarsi che la censura manca di decisività perché non è specificato se vi sia stato o meno un effettivo deterioramento economico atteso che il maggior trattamento retributivo all’epoca spettante al Minì era stato assorbito, come sostiene l’Istituto, per effetto della retribuzione di Direttore Generale, di talché non è chiarito quale fosse il sopra indicato “maturato economico” per il quale, si ribadisce, ai sensi del Decreto sopra indicato, vale il principio del riassorbimento della voce retributiva già riconosciuta dai contratti collettivi e non quello della attribuzione “ex novo”. 14. In base alle considerazioni che prec edono il ricorso deve essere rigettato. 15. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 16. Sussistono presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma