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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02525/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generate dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche quale sty;titts,:c processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento (iE i ncorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., annullava il provvedinento del G.I.P. di Roma del 24 dicembre 2020, con il quale era stata cor cessa all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la facoltà d'uso relativamente all'immobile oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso il 14 ottobre 2020 dal medesimo G.I.P.; tale decreto, già confermato dal Tribunale del R esarne con precedente ordinanza, era stato reso in ordine al reato di cui all'art. 11(1 del Codice della navigazione, contestato a Montesoro per avere occupato, in difetto di titolo concessorio, un'area pubblica demaniale, pari a circa 180 niq., u:)icata sul [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, civico 99 (cottage della fila B).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Montesoro, tramite I suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due •notivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa deduce la violazione degli art 275, 299 e 321 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione della decisione impugnata, osservando come fosse apodittica l'affermazione del Trib secondo cui l'uso del bene era incompatibile con la finalità della misura caul:elare adottata, ossia di evitare la protrazione dello stato antigiuridico, non essendosi considerato che la decisione del Tribunale si era risolta in una modifica in peius della misura, le cui modalità attuative erano state rese meno gravose dal G.I.P. in ragione di una corretta valutazione in termini di proporzionalità rispeto alla entità e alla natura del fatto contestato, essendo applicabile anche EI sequestro preventivo il principio di proporzionalità, dovendosi inoltre considerar': che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state imposte severe prescrizioni, peraltro rispettale.

Sarebbero rimaste altresì ignorate nel provvedimento impugnato le allegazioni volte a rimarcare la situazione del complesso "Maresole", contraddisti ita la un coacervo di norme regolamentari succedutesi nel tempo e da un é viclazione continuativa delle stesse da parte degli enti territoriali preposti al rilascio, alla proroga e al rinnovo delle concessioni demaniali, il che avrebbe dovuto -i avare ai fini della valutazione sull'elemento soggettivo del reato contestato.

Da ultimo, infine, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie vi è 51:ita la immediata riapposizione dei sigilli al manufatto de quo, senza attendere i termini di legge per l'impugnazione, risultando ciò in antitesi con la previsione li cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., che sospende l'esecuzione dell'ordmanza che accoglie l'appello del P.M. fino a quando la decisione non diventi cefinitiva.

Vi sarebbe dunque una sperequazione della disciplina, in forza de la quale la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità dinnanzi al Giudice delle leggi per la violazione dei parametri costituzionali di cui agli art. 2, 3 e 24 C ost.7 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che il bene oggetto del decreto di sequestro del G.I.P. del 14 ottobre 2020 è costituito da un immobile di circa 180 mq. ubicato sul lungomare [OSCURATO:PERSONA] di Ostia al n. 99, composto da un corpc cli fa Abrica principale (cottage) di 112 mq. e da 68 mq. di pertinenze esterne.

Dopo l'imposizione della misura cautelare reale, il G.I.P. aveva riconosciuto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la facoltà d'uso dell'immobile, valorizzando H fatto che si trattava di una detenzione risalente a molti anni prima, inseritasi nel peculiare contesto della gestione di un complesso residenziale, "Mares.;ole", che si protrae da molti anni nonostante la scadenza dei titoli concessori.

Nell'accogliere l'appello del P.M., il Tribunale del riesame, pur rite •)enclo (correttamente) la decisione del G.I.P. non abnorme, ha tuttavia annui ato il provvedimento di autorizzazione all'uso del bene immobile sequestrato, rile :and() che, con il riconoscimento della facoltà d'uso, non temporaneo o detta:o da motivi contingenti, erano state di fatto vanificate le ragioni che avevanc irciotto il medesimo giudice a disporre il sequeStro preventivo cd. impeditivo, essendo la misura finalizzata proprio a evitare la protrazione dello stato a itigiu collegato appunto alla commissione del reato (art. 1161 del Codice della navigazione), di cui è stato ravvisato il fumus nella fase genetica del seque;tro.

Ora, l'impostazione seguita dai giudici dell'impugnazione cautelare 23pare immune da censure, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di cuesa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Rv.. 259540 e Sez. 3, n. .3042 del 28/05/2015, Rv. 264303), secondo cui, in tema di reati edilizi, la facpltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro prentivo cosiddetto impeditivo è incompatibile con le finalità della misura zairelare, ovvero quelle di inibire le conseguenze antigiuridiche, ulteriori r spetto alla consumazione dei reati, essendo stato peraltro esteso tale princip o anche al caso in cui la facoltà d'uso residenziale sia stata riconosciuta rispetto a un manufatto sottoposto a sequestro non cd. impeditivo, ma che sia finalIzzal alla sola confisca, configurandosi anche in tal caso la necessità di non van ficare l'esigenza di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatar c: della misura, e ciò senza contare il rischio di un possibile deterioramento del bene (cfr. in termini Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278020:1.

Di qui l'infondatezza delle censure sollevate sul punto, dovenlicsi :Iltresì escludere che la decisione impugnata, rimuovendo la facoltà d'uso (lel bene, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità, che non risulta violalo dal ripristino della piena espansività di un sequestro, la cui legittimità spstanziale peraltro non appare suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede.

2. Da ultimo, deve osservarsi che non si ravvisano i presurpos:i per accogliere la sollecitazione difensiva volta a sollevare la questione di egittimità costituzionale rispetto alla previsione, desumibile dal combinato disposto degli art. 310 comma 3 e 325 comma 4 cod. proc. pen., secondo cui, a cif'ere'iza di 1 quanto avviene per le impugnazioni cautelari in materia di libertà personille, la decisione con cui il Tribunale del riesame inasprisce il regime cautelare delle misure reali è immediatamente esecutiva, anche se non ancora defir itivE :tanto è vero che, nella vicenda in esame, vi è stata la pronta riapposizione clia sigilli prima ancora della proposizione del ricorso per cassazione).

E invero la differente disciplina della produzione degli effetti tra le ordinare del Tribunale del riesame che modificano in peius il regime cautelare in materia di libertà personale e quelle peggiorative rese in ambito cautelare reale non presenta profili di irragionevolezza, dovendosi evidenziare che la prev sione di cui al citato art. 310 comma 3 crsc'eciri'43doL'grl'iesecuzione della decisione coi l i a quale il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., dispone Aria nisura cautelare personale, è sospesa fino a che la deéisione non sia divenuta deT-iitiva, costituisce già un'eccezione alla regola generale, codificata dall'art. 5E8 1ccimma cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in mabria di libertà personale (e ciò a maggior ragione vale per quelli in materia cautelare reale) non hanno in alcun caso effetto sospensivo del provvedimento in - pLgnato.

Orbene, l'evidente differenza degli interessi in gioco tra la materia cautelare reale e la materia della limitazione della libertà personale rence non irragionevole la mancata estensione alla prima di quella che, per a Se( Dnda, costituisce già una previsione derogatoria alla regola secondo cui le imr ucnazioni cautelari non sospendono gli effetti della decisione impugnata, costituendo luella di cui all'art. 310,comn---à—VunTh---nna di garanzia che risulta giust ficata per i soli casi in cui, in tema di libertà personale, vi sia stata una difforme valutizione dei giudici di merito, la seconda delle quali si riveli sfavorevole all'indagato.

Ove tale evenienza si verifichi in materia cautelare reale, non apra -e illogico recuperare la regola generale, affermata espressamente dall'art. 325 comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ovvero sia di quella che abbia applicato la camela in prima battuta, sia di quella che l'abbia disposta in accoglimento dell'appe o del P.M., non derivando da ciò compromissioni della sfera della libertà persona e, cui non può essere equiparata tout court la tutela della libera disponibilitè clei teni.

Non vi è dunque spazio per l'accoglimento della sollecitazione difensiva, e ciò a maggior ragione ove si consideri che, nella vicenda in esame, la decisiome del Tribunale del riesame non ha disposto ex novo la misura cautelare de sequestrD, ma si è limitata a escludere (fondatamente) una facoltà d'uso ricoriosciu:a dal giudice che aveva disposto la cautela rispetto a un sequestro già in esecu2i(me.I

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricor3c p.-eposuc nell'interesse di Montesoro deve essere rigettato, con onere per il ri:crrerite, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generate dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche quale sty;titts,:c processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento (iE i ncorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., annullava il provvedinento del G.I.P. di Roma del 24 dicembre 2020, con il quale era stata cor cessa all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la facoltà d'uso relativamente all'immobile oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso il 14 ottobre 2020 dal medesimo G.I.P.; tale decreto, già confermato dal Tribunale del R esarne con precedente ordinanza, era stato reso in ordine al reato di cui all'art. 11(1 del Codice della navigazione, contestato a Montesoro per avere occupato, in difetto di titolo concessorio, un'area pubblica demaniale, pari a circa 180 niq., u:)icata sul [OSCURATO:PERSONA] di Ostia, civico 99 (cottage della fila B). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Montesoro, tramite I suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due •notivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa deduce la violazione degli art 275, 299 e 321 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione della decisione impugnata, osservando come fosse apodittica l'affermazione del Trib secondo cui l'uso del bene era incompatibile con la finalità della misura caul:elare adottata, ossia di evitare la protrazione dello stato antigiuridico, non essendosi considerato che la decisione del Tribunale si era risolta in una modifica in peius della misura, le cui modalità attuative erano state rese meno gravose dal G.I.P. in ragione di una corretta valutazione in termini di proporzionalità rispeto alla entità e alla natura del fatto contestato, essendo applicabile anche EI sequestro preventivo il principio di proporzionalità, dovendosi inoltre considerar': che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state imposte severe prescrizioni, peraltro rispettale. Sarebbero rimaste altresì ignorate nel provvedimento impugnato le allegazioni volte a rimarcare la situazione del complesso "Maresole", contraddisti ita la un coacervo di norme regolamentari succedutesi nel tempo e da un é viclazione continuativa delle stesse da parte degli enti territoriali preposti al rilascio, alla proroga e al rinnovo delle concessioni demaniali, il che avrebbe dovuto -i avare ai fini della valutazione sull'elemento soggettivo del reato contestato. Da ultimo, infine, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie vi è 51:ita la immediata riapposizione dei sigilli al manufatto de quo, senza attendere i termini di legge per l'impugnazione, risultando ciò in antitesi con la previsione li cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., che sospende l'esecuzione dell'ordmanza che accoglie l'appello del P.M. fino a quando la decisione non diventi cefinitiva. Vi sarebbe dunque una sperequazione della disciplina, in forza de la quale la difesa chiede di sollevare la questione di legittimità dinnanzi al Giudice delle leggi per la violazione dei parametri costituzionali di cui agli art. 2, 3 e 24 C ost.7 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che il bene oggetto del decreto di sequestro del G.I.P. del 14 ottobre 2020 è costituito da un immobile di circa 180 mq. ubicato sul lungomare [OSCURATO:PERSONA] di Ostia al n. 99, composto da un corpc cli fa Abrica principale (cottage) di 112 mq. e da 68 mq. di pertinenze esterne. Dopo l'imposizione della misura cautelare reale, il G.I.P. aveva riconosciuto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la facoltà d'uso dell'immobile, valorizzando H fatto che si trattava di una detenzione risalente a molti anni prima, inseritasi nel peculiare contesto della gestione di un complesso residenziale, "Mares.;ole", che si protrae da molti anni nonostante la scadenza dei titoli concessori. Nell'accogliere l'appello del P.M., il Tribunale del riesame, pur rite •)enclo (correttamente) la decisione del G.I.P. non abnorme, ha tuttavia annui ato il provvedimento di autorizzazione all'uso del bene immobile sequestrato, rile :and() che, con il riconoscimento della facoltà d'uso, non temporaneo o detta:o da motivi contingenti, erano state di fatto vanificate le ragioni che avevanc irciotto il medesimo giudice a disporre il sequeStro preventivo cd. impeditivo, essendo la misura finalizzata proprio a evitare la protrazione dello stato a itigiu collegato appunto alla commissione del reato (art. 1161 del Codice della navigazione), di cui è stato ravvisato il fumus nella fase genetica del seque;tro. Ora, l'impostazione seguita dai giudici dell'impugnazione cautelare 23pare immune da censure, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di cuesa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Rv.. 259540 e Sez. 3, n. .3042 del 28/05/2015, Rv. 264303), secondo cui, in tema di reati edilizi, la facpltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro prentivo cosiddetto impeditivo è incompatibile con le finalità della misura zairelare, ovvero quelle di inibire le conseguenze antigiuridiche, ulteriori r spetto alla consumazione dei reati, essendo stato peraltro esteso tale princip o anche al caso in cui la facoltà d'uso residenziale sia stata riconosciuta rispetto a un manufatto sottoposto a sequestro non cd. impeditivo, ma che sia finalIzzal alla sola confisca, configurandosi anche in tal caso la necessità di non van ficare l'esigenza di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatar c: della misura, e ciò senza contare il rischio di un possibile deterioramento del bene (cfr. in termini Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278020:1. Di qui l'infondatezza delle censure sollevate sul punto, dovenlicsi :Iltresì escludere che la decisione impugnata, rimuovendo la facoltà d'uso (lel bene, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità, che non risulta violalo dal ripristino della piena espansività di un sequestro, la cui legittimità spstanziale peraltro non appare suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede. 2. Da ultimo, deve osservarsi che non si ravvisano i presurpos:i per accogliere la sollecitazione difensiva volta a sollevare la questione di egittimità costituzionale rispetto alla previsione, desumibile dal combinato disposto degli art. 310 comma 3 e 325 comma 4 cod. proc. pen., secondo cui, a cif'ere'iza di 1 quanto avviene per le impugnazioni cautelari in materia di libertà personille, la decisione con cui il Tribunale del riesame inasprisce il regime cautelare delle misure reali è immediatamente esecutiva, anche se non ancora defir itivE :tanto è vero che, nella vicenda in esame, vi è stata la pronta riapposizione clia sigilli prima ancora della proposizione del ricorso per cassazione). E invero la differente disciplina della produzione degli effetti tra le ordinare del Tribunale del riesame che modificano in peius il regime cautelare in materia di libertà personale e quelle peggiorative rese in ambito cautelare reale non presenta profili di irragionevolezza, dovendosi evidenziare che la prev sione di cui al citato art. 310 comma 3 crsc'eciri'43doL'grl'iesecuzione della decisione coi l i a quale il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del P.M., dispone Aria nisura cautelare personale, è sospesa fino a che la deéisione non sia divenuta deT-iitiva, costituisce già un'eccezione alla regola generale, codificata dall'art. 5E8 1ccimma cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in mabria di libertà personale (e ciò a maggior ragione vale per quelli in materia cautelare reale) non hanno in alcun caso effetto sospensivo del provvedimento in - pLgnato. Orbene, l'evidente differenza degli interessi in gioco tra la materia cautelare reale e la materia della limitazione della libertà personale rence non irragionevole la mancata estensione alla prima di quella che, per a Se( Dnda, costituisce già una previsione derogatoria alla regola secondo cui le imr ucnazioni cautelari non sospendono gli effetti della decisione impugnata, costituendo luella di cui all'art. 310,comn---à—VunTh---nna di garanzia che risulta giust ficata per i soli casi in cui, in tema di libertà personale, vi sia stata una difforme valutizione dei giudici di merito, la seconda delle quali si riveli sfavorevole all'indagato. Ove tale evenienza si verifichi in materia cautelare reale, non apra -e illogico recuperare la regola generale, affermata espressamente dall'art. 325 comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ovvero sia di quella che abbia applicato la camela in prima battuta, sia di quella che l'abbia disposta in accoglimento dell'appe o del P.M., non derivando da ciò compromissioni della sfera della libertà persona e, cui non può essere equiparata tout court la tutela della libera disponibilitè clei teni. Non vi è dunque spazio per l'accoglimento della sollecitazione difensiva, e ciò a maggior ragione ove si consideri che, nella vicenda in esame, la decisiome del Tribunale del riesame non ha disposto ex novo la misura cautelare de sequestrD, ma si è limitata a escludere (fondatamente) una facoltà d'uso ricoriosciu:a dal giudice che aveva disposto la cautela rispetto a un sequestro già in esecu2i(me.I 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricor3c p.-eposuc nell'interesse di Montesoro deve essere rigettato, con onere per il ri:crrerite, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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