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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 02959/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HMYRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 15 gennaio 2024 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, all'esito del giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali il ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., dell'eccessività della pena irrogata e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, siano inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità, non avendo essi esplicitato le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore 23 Il Presidente ,Re(riXli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HMYRR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 15 gennaio 2024 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, all'esito del giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali il ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., dell'eccessività della pena irrogata e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, siano inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità, non avendo essi esplicitato le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore 23 Il Presidente ,Re(riXli [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris