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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 39896/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Lombardi, ha condannato l'imputata per il reato di percosse di cui alli art. 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto.

Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa e l'eccessività della pena.

Considerato che in data 3 settembre 2024 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ratificata dalla parte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della espressa rinuncia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c iere es ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Lombardi, ha condannato l'imputata per il reato di percosse di cui alli art. 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa e l'eccessività della pena. Considerato che in data 3 settembre 2024 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ratificata dalla parte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della espressa rinuncia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c iere es ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39896/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris