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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 45684/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena giustizia per il delitto di furto in concorso, riducendo la pena e, su appello del PG,ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ex art 29 cp.

Fatti di Giugno 2018.

Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 584 cpp, poiché l'appello del PG territoriale non era stato notificato alla parte, che, quindi si era trovata nell'impossibilità di presentare l'appello incidentale ex art 595 cpp o controdeduzioni scritte, con pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. 2.Nel secondo motivo si è lamentata l'illogicità di motivazione, poiché la Corte di merito non avrebbe individuato il comportamento dell'imputato idoneo ad integrare il concorso nel reato, rispondendo solo in parte ai motivi di appello.

Per altro verso mancherebbe la giustificazione quanto alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla ritenuta recidiva.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che l'imputato aveva proposto appello e, pertanto, non era legittimato a proporre appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è frutto di un evidente equivoco, ponendosi in contrasto con la stessa previsione dell'art. 595, co. 1, c.p.p., che riserva alla sola parte non impugnante la possibilità di proporre appello incidentale.

Invero, recita la dispisizione : la parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale mentre nel caso in esame l'imputato ha proposto appello in via autonoma e principale e quindi, non aveva titolo per proporre l'appello incidentale. 2.11 secondo motivo è inammissibile sia in quanto genericamente formulato, sia in quanto non si relaziona con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che - alle pagine 12 e 13 del testo - ha evidenziato gli elementi posti a carico del ricorrente, individuati nell'acquisizione probatoria per la quale entrambi gli imputati furono fermati dopo il furto su una auto intestata alla moglie dell'attuale ricorrente e la sim card del suo telefono aveva agganciato le celle telefoniche che segnano il percorso da Casa! di Principe, comune di residenza degli imputati, fino al luogo del delitto.

Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

2.1. Analogo difetto di genericità estrinseca caratterizza la censura circa la mancata giustificazione della recidiva, atteso che essa è motivata con il precedente specifico e con l'importanza del furto in esame, elementi di valutazione che, combinati insieme, correttamene sono stati valorizzati dalla Corte territoriale allo scopo di ritenere il delitl:o in esame significativo di maggiore pericolosità sociale. 2.2 Pur in assenza di una motivazione esplicita in punto di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, dalla sentenza impugnata si ricavano le ragioni per il mancato riconoscimento del beneficio, poiché la Corte territoriale ha confermato la determinazione della pena irrogata in primo grado, ha ritenuto la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta.

Arg. ex Sez. 1 , Sentenza n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019) Rv. 275057 .

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.9.2022 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena giustizia per il delitto di furto in concorso, riducendo la pena e, su appello del PG,ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ex art 29 cp. Fatti di Giugno 2018. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 1.Col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della norma processuale di cui all'art. 584 cpp, poiché l'appello del PG territoriale non era stato notificato alla parte, che, quindi si era trovata nell'impossibilità di presentare l'appello incidentale ex art 595 cpp o controdeduzioni scritte, con pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. 2.Nel secondo motivo si è lamentata l'illogicità di motivazione, poiché la Corte di merito non avrebbe individuato il comportamento dell'imputato idoneo ad integrare il concorso nel reato, rispondendo solo in parte ai motivi di appello. Per altro verso mancherebbe la giustificazione quanto alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla ritenuta recidiva. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che l'imputato aveva proposto appello e, pertanto, non era legittimato a proporre appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è frutto di un evidente equivoco, ponendosi in contrasto con la stessa previsione dell'art. 595, co. 1, c.p.p., che riserva alla sola parte non impugnante la possibilità di proporre appello incidentale. Invero, recita la dispisizione : la parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale mentre nel caso in esame l'imputato ha proposto appello in via autonoma e principale e quindi, non aveva titolo per proporre l'appello incidentale. 2.11 secondo motivo è inammissibile sia in quanto genericamente formulato, sia in quanto non si relaziona con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che - alle pagine 12 e 13 del testo - ha evidenziato gli elementi posti a carico del ricorrente, individuati nell'acquisizione probatoria per la quale entrambi gli imputati furono fermati dopo il furto su una auto intestata alla moglie dell'attuale ricorrente e la sim card del suo telefono aveva agganciato le celle telefoniche che segnano il percorso da Casa! di Principe, comune di residenza degli imputati, fino al luogo del delitto. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.1. Analogo difetto di genericità estrinseca caratterizza la censura circa la mancata giustificazione della recidiva, atteso che essa è motivata con il precedente specifico e con l'importanza del furto in esame, elementi di valutazione che, combinati insieme, correttamene sono stati valorizzati dalla Corte territoriale allo scopo di ritenere il delitl:o in esame significativo di maggiore pericolosità sociale. 2.2 Pur in assenza di una motivazione esplicita in punto di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, dalla sentenza impugnata si ricavano le ragioni per il mancato riconoscimento del beneficio, poiché la Corte territoriale ha confermato la determinazione della pena irrogata in primo grado, ha ritenuto la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta. Arg. ex Sez. 1 , Sentenza n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019) Rv. 275057 . Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.9.2022 Il consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris