CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24594/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Cava de' Tirreni, via G. Pellegrino n. 7; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2873/2/16, depositata il 23 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Vincenzo & [OSCURATO:PERSONA] sas avverso la sentenza n. 258/8/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva solo parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società contribuente e dai suoi soci contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007/2008. La CTR osservava in particolare che la società contribuente aveva comprovato la propria buona fede e diligenza nelle operazioni di acquisto di materiali plastici da Coloplastica, risultata dagli accertamenti istruttori società non esistente (c.d. "cartiera"), essendone affidata da plurimi elementi fattuali, ma in particolare dall'intermediazione di tal Iannacci, persona conosciuta da tempo nell'ambiente commerciale de quo, come risultava dagli stessi accertamenti istruttori. Per tale essenziale ragione il giudice tributario di appello riformava la sentenza appellata, che per il resto aveva già annullato gli atti impositivi impugnati nel primo grado del giudizio. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, nelle more ridenominata [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha poi ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia ex artt. 6- 7, d.l. 119/2018. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., a causa della preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza n. 259/08/2013 della Commissione tributaria provinciale di Salerno riguardante l'anno di imposta 2008, trattandosi di pronuncia avente effetti di giudicato esterno in quanto vertente nella sostanza sui medesimi fatti costitutivi delle pretese creditorie erariali relative al 2007 ed oggetto del presente processo ossia la natura fittizia (c.d. cartiera) della emittente delle fatture in contesto (Coloplastica) e la buona fede (in quella pronuncia negata) della [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 21, comma 7, 54, dPR 633/1972, 2697, 2727, cod. civ., poiché la CTR, invertendo la regola dell'onere probatorio, ha accertato la buona fede della società contribuente. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole dell'omesso esame di fatti controversi e decisivi, poiché la CTR non ha valorizzato elementi di giudizio essenziali al fine della decisione sullo stato soggettivo della società contribuente in relazione alla fittizietà soggettiva delle fatture oggetto delle riprese fiscali. In via preliminare deve rilevarsi l'intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 6, d.l. 119/2018. Risulta invero dalla nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Salerno, allegata all'istanza di fissazione di udienza a seguito di diniego di definizione agevolata depositata dalla difesa erariale, che l'istanza formulata dalla società contribuente in relazione all'annualità 2007 di cui all'avviso di accertamento TF9 020600237/2012 è stata accolta. E' pacifico che il presente giudizio riguarda esattamente ed esclusivamente detta annualità e tale atto impositivo. Dalla medesima nota risulta altresì che il diniego di definizione agevolata ha riguardato la diversa annualità 2008, oggetto dell'avviso di accertamento TF9 020600243/2012, e che ciò è dipeso dall'avvenuta definizione giudiziale del relativo contenzioso appunto con la sentenza della CTP di Salerno indicata nel primo motivo del ricorso agenziale e fatta valere in questo giudizio come giudicato esterno. Il che, di per sé, basta a smentire quanto affermato in detta nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Salerno, che questo giudizio abbia riguardo tali diversi annualità ed atto impositivo. Peraltro questo fatto processuale risulta del tutto palese sia dal ricorso che dal controricorso, ma anche dalla narrativa della sentenza impugnata, essendo all'evidenza l'indicazione dell'anno 2008 e del correlativo avviso di accertamento una mera iperfetazione dell'intestazione della sentenza impugnata medesima. Ciò constatato, risulta dunque chiaro che la lite è stata definita e che il diniego di definizione agevolata allegato a detta istanza di fissazione udienza non la riguarda minimamente; che dunque nessun diniego di definizione agevolata vi è stato con riguardo alla correlativa domanda avente ad oggetto l'atto impositivo che è stato impugnato nel presente giudizio. Peraltro, ogni, pur evidente difetto di integrità del contraddittorio nel grado di appello ed in questo giudizio, ove non risultano né evocati né partecipi i soci della [OSCURATO:SOCIETA], impugnanti i rispettivi avvisi di accertamento IRPEF nel primo grado del giudizio, essendo stata loro favorevole la decisione di prime cure e non essendo la stessa stata impugnata, nemmeno incidentalmente, dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, quindi trattandosi di sentenza passata in giudicato. Per altro verso, va comunque rilevato che la pronuncianda cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento societario fa venir meno qualsivoglia interesse dei soci stessi alla partecipazione al giudizio, di merito ovvero di legittimità, in ordine a tale atto impositivo. In conclusione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti anticipatarie. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti anticipatarie. Cosi deciso in Roma 6