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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 22324/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18576/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 780/2016 depositata il 07/02/2017, NRG 711/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assunti nei primi anni ‘80 con contratti di diritto privato dalla Provincia di Vercelli come docenti dapprima a termine e poi a tempo indeterminato –ed il Mattieto ad un certo punto anche come Direttore del Centro di [OSCURATO:PERSONA] “Tamburelli” della Provincia stessa - nella formazione professionale; nel 2003, in forza di convenzione, il servizio è stato trasferito a [OSCURATO:SOCIETA], con passaggio dei dipendenti e clausola che stabiliva la prosecuzione del rapporto con la Provincia in caso di cessazione della concessione; ciononostante, i ricorrenti, ancora in pendenza del rapporto con CSEA, avevano proposto causa per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico con la Provincia, ma la domanda è stata rigettata con sentenza passata in giudicato; nel 2012, a seguito del fallimento di CSEA, la concessione venne revocata dalla Provincia ed i ricorrenti hanno quindi agito per sentire accertare il loro diritto alla prosecuzione del rapporto o alla riassunzione presso la Provincia di Vercelli, che è quanto oggetto del presente giudizio; la predetta domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Vercelli, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte d’Appello di Torino; la Corte territoriale premetteva che il precedente inter partes non creava vincolo di giudicato, perché con esso si era chiesto l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego e qui invece la domanda riguardava la prosecuzione di un rapporto privatistico; la medesima Corte riteneva però che la clausola di “riassunzione”, su cui facevano leva i ricorrenti, fosse nulla perché non si poteva disporre la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di concorso; la Corte d’Appello aggiungeva altresì che era diverso il caso di altri lavoratori, dipendenti del Comune di Torino, la cui domanda di ricollocazione presso l’ente pubblico era stata accolta, in quanto essi erano precedentemente entrati a far parte della pianta organica del Comune di Torino ed avevano ottenuto sentenza favorevole circa la qualifica di pubblici dipendenti;

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso della Provincia; i ricorrenti hanno anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. con riferimento all’interpretazione della clausola di cui all’art. 10 punto 6 della Convenzione tra Provincia di Vercelli e CSEA, nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e con esso si assume che la clausola andrebbe intesa nel senso di individuare in essa la previsione di una condizione risolutiva, tale per cui alla cessazione per qualsiasi causa della convenzione con la società, la cessione stessa dei lavoratori avrebbe perduto i suoi effetti e il contratto di lavoro sarebbe proseguito alla dipendenze della Provincia cedente, il tutto anche nella logica di un comportamento dell’ente pubblico sempre finalizzato a garantire stabilità ai rapporti di lavoro; il motivo aggiunge che, decidendo su una pretesa di riassunzione, la Corte territoriale aveva anche violato il principio della domanda che riguarda l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapportooriginario; il secondo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d. lgs. 165/2001, per essere stati applicati ad una fattispecie diversa dall’assunzione e con riferimento ad un rapporto di lavoro regolato dal diritto privato; il motivo rappresenta come il rapporto con la Provincia preesistesse e se non vi fosse stata la sua cessione alla concessionaria essi sarebbero tuttora in forza, senza che rilevino a quel punto le norme di cui agli artt. 35 e 36 del d. lgs. 165/2001, in quanto non vi sarebbe alcuna nuova assunzione; inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe considerato la natura privatistica dei rapporti, destinata come tale a sottrarsi alla disciplina vincolistica del pubblico impiego; il terzo motivo assume l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., consistente dell’essersi trascurato che i rapporti derivavano da regolari assunzioni risalenti ai primi ’80, mediante chiamata diretta e come previsto dalla Legge Regionale sulla formazione, con regolazione rimessa al CCNL di diritto privato, sicché la prosecuzione dopo la cessazione della convenzione non si poneva in contrasto con le norme del d.lgs. 165/2001;

2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi, secondo l’ordine logico delle questioni con essi sollecitate; 2.1 non è intanto vero che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l’assunzione originaria era avvenuta con rapporti di diritto privato, perché anzi tale aspetto è stato espressamente valorizzato nel distinguere il presente caso da altro in cui, rispetto al personale in pianta organica al Comune di Torino era stato riconosciuto il diritto al rientro dopo la fase presso CSEA; 2.2 ma comunque non è quello il punto, in quanto ciò che importa è che vi fosse stato transito del personale presso CSEA e che alla fine del rapporto di concessione vi era da regolare la sorte dei rapporti di lavoro; in proposito, la [OSCURATO:PERSONA], dovendo rispondere alle proprie regole organizzative, non può gestire sulla base di proprie decisioni volontarie la cessione o retrocessione di rapporti di lavoro che la riguardino, vuoi che siano essi regolati secondo la disciplina del pubblico impiego privatizzato, vuoi che si tratti di rapporti condotti secondo un regime di diritto privato; 2.3 senza dubbio vi sono varie condizioni al ricorrere delle quali la normativa legittima il trasferimento/ritrasferimento dei rapporti di lavoro, anche verso la P.A.; le norme relative a tali fenomeni giuridici sono l’art. 30 e 31 d. lgs. 165/2001 e l’art. 2112 c.c.; l’art. 30 cit. non riguarda la presente fattispecie, perché esso è inerente al passaggio di personale tra [OSCURATO:PERSONA], mentre qui è coinvolto un soggetto privato; quanto all’art 31 cit., esso testualmente concerne l’ipotesi del passaggio da una [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto eventualmente anche privato, in concomitanza con il trasferimento di una certa “attività” tra l’ente pubblico trasferente ed il trasferitario, ipotesi che qui semmai riguardava il passaggio dal Comune a CSEA e non le vicende successive alla cessazione della concessione a CSEA; peraltro, questa S.C. ha esteso la disciplina dell’art 31 al caso inverso della reinternalizzazione del servizio (Cass. 12 aprile 2021, n. 9568; Cass. 5 marzo 2020, n. 6290), ma non è sul verificarsi anche fattuale di una tale dinamica che fanno leva i motivi, incentrati solo sull’effetto della clausola negoziale di cui alla convenzione di concessione; così come non si fa leva su una dinamica di trasferimento/ritrasferimento di azienda in ipotesi regolabile exart.2112 c.c., se si ritenga applicabile la norma alla [OSCURATO:PERSONA] (v. ad es.

Cass. 7 aprile 2021, n. 9318), in ragione di rapporti di pubblico impiego privatizzato o tout court di diritto privato; 2.4 così doverosamente impostato il tema, non ha tanto rilievo la questione sul concorso, da cui in taluni casi la normativa – lo si dice per mera ipotesi - potrebbe anche eccezionalmente prescindere, non essendo ciò necessariamente vietato in assoluto dall’art 97 Cost., quanto il fatto proprio che i rapporti siano destinati a trasferirsi, se non al ricorrere delle condizioni legali sopra dette; in altre parole, perché si abbia ritrasferimento, a parte altre eventuali condizioni come l’esistenza di un originario concorso (v. ad es. quanto ritenuto dalle già richiamate Cass. 9568/20211 e Cass. 6290/2020), è comunque necessario che ricorr ano le specifiche fattispecie legali di retrocessione dell’attività (art. 31, con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella ivi espressamente regolata) o, in i potesi , dell’azienda (art. 2112 c.c.), ma come si è già detto, non è su tali specifiche causae petendi che si muovono i motivi di ricorso per cassazione, peraltro coerentemente, lo si rileva ad abundantiam, con l’impostazione data alla pretesa nel giudizio di merito, per quanto di essa consta dalla sentenza impugnata (pag. 6) e dalla narrativa del ricorso per cassazione (pag. 10); non può invece riconoscersi validità, per contrasto con il sistema imperativo che regola la fattispecie, ad una clausola che pretend a di regolare attraverso un puro obbligo civilistico le sorti dei rapporti di lavoro in conseguenza della cessazione della concessione di un servizio pubblico;

3. viceversa, la clausola in esame prevedeva che «nel caso di cessazione per qualsiasi causa …. degli effetti della presente convenzione, i rapporti di lavoro del personale … proseguiranno con la Provincia alle stesse condizioni esistenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione»; la P.A. non poteva tuttavia obbligarsi a proseguire rapporti di lavoro ceduti per effetto solo della cessazione della concessione in concomitanza alla quale vi era stato il trasferimento del personalee che a ciò fosse destinata la previsione è reso evidente dal fatto che, al ricorrere delle menzionate condizioni di legge, il trasferimento o ritrasferimento opera di diritto, senza necessità di previsioni espresse; ciò – che pur se su basi giuridiche lievemente diverse e qui meglio delineate è ragionamento analogo a quello svolto dalla Corte di merito – nell’escludere il diritto al retrotrasferimento verso il Comune in forza di quella clausola non porta di certo a pronunciare su domanda diversa da quella dispiegata, come infondatamente si assume nel primo motivo, ma semplicemente comporta il rigetto per effetto della corretta qualificazione giuridica della vicenda oggetto di causa, anche tenuto conto della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale (Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242);

4. è indubbio, dunque, che quella clausola negoziale non fosse in sé idonea a sorreggere il ritrasferimento del personale, perché la P.A. non poteva obbligarsi in tal senso e solo il ricorrere delle fattispecie legali utili alla retrocessione dei rapporti avrebbe potuto giustificare l’effetto ora preteso in causa, ma si è già detto che non è nei termini di cui alla pertinente normativa – specifica sia in punto di diritto che nei profili di fatto, con riferimento al verificarsi della traslazione di un’attività (art. 31 cit.) o il trasferimento di un’azienda (art. 2112 c.c.) – che risulta impostato il ricorso per cassazione; pertanto, se anche la lettura da dare a quella clausola fosse quella fornita dai ricorrenti (nel ricorso per cassazione indirizzata nel senso di ravvisare in essa una condizione risolutiva) n on ne deriverebbe comunque la possibilità per la P.A. di regolare attraverso una previsione volontariamente pattuita le sorti d e i rapporti di lavoro al fine di determinare un ritrasferimento al termine della concessione, in quanto tale effetto può aversi solo al ricorrere delle condizioni di legge di cui si è detto, trattandosi di rapporti pur sempre destinati ad essere funzionali ad un’attività di interesse pubblico, gestita dall’ente di riferimento, sulla base delle regole organizzative per esso previste, anche rispetto all’acquisizione di personale; peraltro, per completezza è a dirsi che secondo il collegio l’interpretazione proposta con il primo motivo di ricorso è inaccoglibile; intanto perché si tratta di una diversa soluzione interpretativa di una clausola – per quanto detto comunque nulla – cui non implausibilmente la Corte territoriale ha dato una diversa lettura, sicché il motivo in parte qua - stante il richiamo del tutto generico all’art. 1362 c.c., a fronte di previsione negoziale che permette l’interpretazione data dal giudice del merito, nel senso del transito dei rapporti da CSEA al Comune - ha la sostanza di un’inammissibile diversa interpretazione di merito ( Cass. 10 maggio 2018, n. 11254); inoltre, perché la condizione risolutiva imporrebbe di riconoscere un effetto di retroazione ex tunc rispetto alla titolarità del rapporto, salve ex art. 1359 c.c. le prestazioni rese, ovverosia una dinamica di cui non vi è traccia netta nel contesto letterale della clausola, potendo la “prosecuzione” dei rapporti ben riguardare – ed anzi secondo il senso comune di regola dovendo riguardare – una vicenda di retrocessione ex nunc di essi dal trasferita rio all’originario trasferente, per quanto alle medesime condizioni (v. inquadramento, mansioni etc.) preesistenti; non è del tutto chiaro se, con la memoria, facendosi riferimento alla previsione negoziale come clausola risolutiva espressa si intendesse proporre una ulteriore diversa interpretazione di essa, ma valgono comunque analoghi ragionamenti, in quanto, a parte la nota impossibilità di modificare il contenuto del ricorso per cassazione con le difese finali, resta la considerazione assorbente per cui la P.A. non poteva gestire gli effetti della cessazione della convenzione, sotto il profilo del ritrasferimento in qualunque forma e modo del personale, attraverso una libera regolazione negoziale;

5. il ricorso va dunque integralmente rigettato e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18576/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 780/2016 depositata il 07/02/2017, NRG 711/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assunti nei primi anni ‘80 con contratti di diritto privato dalla Provincia di Vercelli come docenti dapprima a termine e poi a tempo indeterminato –ed il Mattieto ad un certo punto anche come Direttore del Centro di [OSCURATO:PERSONA] “Tamburelli” della Provincia stessa - nella formazione professionale; nel 2003, in forza di convenzione, il servizio è stato trasferito a [OSCURATO:SOCIETA], con passaggio dei dipendenti e clausola che stabiliva la prosecuzione del rapporto con la Provincia in caso di cessazione della concessione; ciononostante, i ricorrenti, ancora in pendenza del rapporto con CSEA, avevano proposto causa per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico con la Provincia, ma la domanda è stata rigettata con sentenza passata in giudicato; nel 2012, a seguito del fallimento di CSEA, la concessione venne revocata dalla Provincia ed i ricorrenti hanno quindi agito per sentire accertare il loro diritto alla prosecuzione del rapporto o alla riassunzione presso la Provincia di Vercelli, che è quanto oggetto del presente giudizio; la predetta domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Vercelli, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte d’Appello di Torino; la Corte territoriale premetteva che il precedente inter partes non creava vincolo di giudicato, perché con esso si era chiesto l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego e qui invece la domanda riguardava la prosecuzione di un rapporto privatistico; la medesima Corte riteneva però che la clausola di “riassunzione”, su cui facevano leva i ricorrenti, fosse nulla perché non si poteva disporre la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di concorso; la Corte d’Appello aggiungeva altresì che era diverso il caso di altri lavoratori, dipendenti del Comune di Torino, la cui domanda di ricollocazione presso l’ente pubblico era stata accolta, in quanto essi erano precedentemente entrati a far parte della pianta organica del Comune di Torino ed avevano ottenuto sentenza favorevole circa la qualifica di pubblici dipendenti; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso della Provincia; i ricorrenti hanno anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 c.c. con riferimento all’interpretazione della clausola di cui all’art. 10 punto 6 della Convenzione tra Provincia di Vercelli e CSEA, nonché violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e con esso si assume che la clausola andrebbe intesa nel senso di individuare in essa la previsione di una condizione risolutiva, tale per cui alla cessazione per qualsiasi causa della convenzione con la società, la cessione stessa dei lavoratori avrebbe perduto i suoi effetti e il contratto di lavoro sarebbe proseguito alla dipendenze della Provincia cedente, il tutto anche nella logica di un comportamento dell’ente pubblico sempre finalizzato a garantire stabilità ai rapporti di lavoro; il motivo aggiunge che, decidendo su una pretesa di riassunzione, la Corte territoriale aveva anche violato il principio della domanda che riguarda l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapportooriginario; il secondo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d. lgs. 165/2001, per essere stati applicati ad una fattispecie diversa dall’assunzione e con riferimento ad un rapporto di lavoro regolato dal diritto privato; il motivo rappresenta come il rapporto con la Provincia preesistesse e se non vi fosse stata la sua cessione alla concessionaria essi sarebbero tuttora in forza, senza che rilevino a quel punto le norme di cui agli artt. 35 e 36 del d. lgs. 165/2001, in quanto non vi sarebbe alcuna nuova assunzione; inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe considerato la natura privatistica dei rapporti, destinata come tale a sottrarsi alla disciplina vincolistica del pubblico impiego; il terzo motivo assume l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., consistente dell’essersi trascurato che i rapporti derivavano da regolari assunzioni risalenti ai primi ’80, mediante chiamata diretta e come previsto dalla Legge Regionale sulla formazione, con regolazione rimessa al CCNL di diritto privato, sicché la prosecuzione dopo la cessazione della convenzione non si poneva in contrasto con le norme del d.lgs. 165/2001; 2. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi, secondo l’ordine logico delle questioni con essi sollecitate; 2.1 non è intanto vero che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l’assunzione originaria era avvenuta con rapporti di diritto privato, perché anzi tale aspetto è stato espressamente valorizzato nel distinguere il presente caso da altro in cui, rispetto al personale in pianta organica al Comune di Torino era stato riconosciuto il diritto al rientro dopo la fase presso CSEA; 2.2 ma comunque non è quello il punto, in quanto ciò che importa è che vi fosse stato transito del personale presso CSEA e che alla fine del rapporto di concessione vi era da regolare la sorte dei rapporti di lavoro; in proposito, la [OSCURATO:PERSONA], dovendo rispondere alle proprie regole organizzative, non può gestire sulla base di proprie decisioni volontarie la cessione o retrocessione di rapporti di lavoro che la riguardino, vuoi che siano essi regolati secondo la disciplina del pubblico impiego privatizzato, vuoi che si tratti di rapporti condotti secondo un regime di diritto privato; 2.3 senza dubbio vi sono varie condizioni al ricorrere delle quali la normativa legittima il trasferimento/ritrasferimento dei rapporti di lavoro, anche verso la P.A.; le norme relative a tali fenomeni giuridici sono l’art. 30 e 31 d. lgs. 165/2001 e l’art. 2112 c.c.; l’art. 30 cit. non riguarda la presente fattispecie, perché esso è inerente al passaggio di personale tra [OSCURATO:PERSONA], mentre qui è coinvolto un soggetto privato; quanto all’art 31 cit., esso testualmente concerne l’ipotesi del passaggio da una [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto eventualmente anche privato, in concomitanza con il trasferimento di una certa “attività” tra l’ente pubblico trasferente ed il trasferitario, ipotesi che qui semmai riguardava il passaggio dal Comune a CSEA e non le vicende successive alla cessazione della concessione a CSEA; peraltro, questa S.C. ha esteso la disciplina dell’art 31 al caso inverso della reinternalizzazione del servizio (Cass. 12 aprile 2021, n. 9568; Cass. 5 marzo 2020, n. 6290), ma non è sul verificarsi anche fattuale di una tale dinamica che fanno leva i motivi, incentrati solo sull’effetto della clausola negoziale di cui alla convenzione di concessione; così come non si fa leva su una dinamica di trasferimento/ritrasferimento di azienda in ipotesi regolabile exart.2112 c.c., se si ritenga applicabile la norma alla [OSCURATO:PERSONA] (v. ad es. Cass. 7 aprile 2021, n. 9318), in ragione di rapporti di pubblico impiego privatizzato o tout court di diritto privato; 2.4 così doverosamente impostato il tema, non ha tanto rilievo la questione sul concorso, da cui in taluni casi la normativa – lo si dice per mera ipotesi - potrebbe anche eccezionalmente prescindere, non essendo ciò necessariamente vietato in assoluto dall’art 97 Cost., quanto il fatto proprio che i rapporti siano destinati a trasferirsi, se non al ricorrere delle condizioni legali sopra dette; in altre parole, perché si abbia ritrasferimento, a parte altre eventuali condizioni come l’esistenza di un originario concorso (v. ad es. quanto ritenuto dalle già richiamate Cass. 9568/20211 e Cass. 6290/2020), è comunque necessario che ricorr ano le specifiche fattispecie legali di retrocessione dell’attività (art. 31, con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella ivi espressamente regolata) o, in i potesi , dell’azienda (art. 2112 c.c.), ma come si è già detto, non è su tali specifiche causae petendi che si muovono i motivi di ricorso per cassazione, peraltro coerentemente, lo si rileva ad abundantiam, con l’impostazione data alla pretesa nel giudizio di merito, per quanto di essa consta dalla sentenza impugnata (pag. 6) e dalla narrativa del ricorso per cassazione (pag. 10); non può invece riconoscersi validità, per contrasto con il sistema imperativo che regola la fattispecie, ad una clausola che pretend a di regolare attraverso un puro obbligo civilistico le sorti dei rapporti di lavoro in conseguenza della cessazione della concessione di un servizio pubblico; 3. viceversa, la clausola in esame prevedeva che «nel caso di cessazione per qualsiasi causa …. degli effetti della presente convenzione, i rapporti di lavoro del personale … proseguiranno con la Provincia alle stesse condizioni esistenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione»; la P.A. non poteva tuttavia obbligarsi a proseguire rapporti di lavoro ceduti per effetto solo della cessazione della concessione in concomitanza alla quale vi era stato il trasferimento del personalee che a ciò fosse destinata la previsione è reso evidente dal fatto che, al ricorrere delle menzionate condizioni di legge, il trasferimento o ritrasferimento opera di diritto, senza necessità di previsioni espresse; ciò – che pur se su basi giuridiche lievemente diverse e qui meglio delineate è ragionamento analogo a quello svolto dalla Corte di merito – nell’escludere il diritto al retrotrasferimento verso il Comune in forza di quella clausola non porta di certo a pronunciare su domanda diversa da quella dispiegata, come infondatamente si assume nel primo motivo, ma semplicemente comporta il rigetto per effetto della corretta qualificazione giuridica della vicenda oggetto di causa, anche tenuto conto della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale (Cass., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242); 4. è indubbio, dunque, che quella clausola negoziale non fosse in sé idonea a sorreggere il ritrasferimento del personale, perché la P.A. non poteva obbligarsi in tal senso e solo il ricorrere delle fattispecie legali utili alla retrocessione dei rapporti avrebbe potuto giustificare l’effetto ora preteso in causa, ma si è già detto che non è nei termini di cui alla pertinente normativa – specifica sia in punto di diritto che nei profili di fatto, con riferimento al verificarsi della traslazione di un’attività (art. 31 cit.) o il trasferimento di un’azienda (art. 2112 c.c.) – che risulta impostato il ricorso per cassazione; pertanto, se anche la lettura da dare a quella clausola fosse quella fornita dai ricorrenti (nel ricorso per cassazione indirizzata nel senso di ravvisare in essa una condizione risolutiva) n on ne deriverebbe comunque la possibilità per la P.A. di regolare attraverso una previsione volontariamente pattuita le sorti d e i rapporti di lavoro al fine di determinare un ritrasferimento al termine della concessione, in quanto tale effetto può aversi solo al ricorrere delle condizioni di legge di cui si è detto, trattandosi di rapporti pur sempre destinati ad essere funzionali ad un’attività di interesse pubblico, gestita dall’ente di riferimento, sulla base delle regole organizzative per esso previste, anche rispetto all’acquisizione di personale; peraltro, per completezza è a dirsi che secondo il collegio l’interpretazione proposta con il primo motivo di ricorso è inaccoglibile; intanto perché si tratta di una diversa soluzione interpretativa di una clausola – per quanto detto comunque nulla – cui non implausibilmente la Corte territoriale ha dato una diversa lettura, sicché il motivo in parte qua - stante il richiamo del tutto generico all’art. 1362 c.c., a fronte di previsione negoziale che permette l’interpretazione data dal giudice del merito, nel senso del transito dei rapporti da CSEA al Comune - ha la sostanza di un’inammissibile diversa interpretazione di merito ( Cass. 10 maggio 2018, n. 11254); inoltre, perché la condizione risolutiva imporrebbe di riconoscere un effetto di retroazione ex tunc rispetto alla titolarità del rapporto, salve ex art. 1359 c.c. le prestazioni rese, ovverosia una dinamica di cui non vi è traccia netta nel contesto letterale della clausola, potendo la “prosecuzione” dei rapporti ben riguardare – ed anzi secondo il senso comune di regola dovendo riguardare – una vicenda di retrocessione ex nunc di essi dal trasferita rio all’originario trasferente, per quanto alle medesime condizioni (v. inquadramento, mansioni etc.) preesistenti; non è del tutto chiaro se, con la memoria, facendosi riferimento alla previsione negoziale come clausola risolutiva espressa si intendesse proporre una ulteriore diversa interpretazione di essa, ma valgono comunque analoghi ragionamenti, in quanto, a parte la nota impossibilità di modificare il contenuto del ricorso per cassazione con le difese finali, resta la considerazione assorbente per cui la P.A. non poteva gestire gli effetti della cessazione della convenzione, sotto il profilo del ritrasferimento in qualunque forma e modo del personale, attraverso una libera regolazione negoziale; 5. il ricorso va dunque integralmente rigettato e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200
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