CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21857/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 gennaio 2021, il Giudice di pace di Palermo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali, che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di appello della parte civile, il Tribunale di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali. Rappresenta che: il Giudice di pace aveva assolto l'imputato, ritenendo non attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa e attendibili quelle rese da D'[OSCURATO:PERSONA] (moglie dell'imputato); il giudice di sec:ondo grado aveva deciso in senso diametralmente opposto, basandosi su quelle stesse dichiarazioni. Il giudice di secondo grado avrebbe ribaltato il giudizio di assoluzione, mediante una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative, senza preventivamente rinnovarne l'assunzione in dibattimento. Palese, pertanto, a parere del ricorrente, sarebbe la violazione dei principi affermati in materia dalla costante giurisprudenza e riconosciuti dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso, atteso che, nel caso in esame, il giudice di secondo grado non avrebbe operato una diversa valutazione delle prove dichiarative. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Palermo, invero, ha "ribaltato" la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Al riguardo, deve essere ricordato che «il giudice di appello che riformi ... la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). La prova dichiarativa deve avere le seguenti caratteristiche: a) può trattarsi di prova che abbia a oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale; c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione; d) di essa, il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e se non adempie all'obbligo incorre in una "violazione di legge". Ebbene, nel caso in esame, le prove dichiarative (le dichiarazioni rese dalla persona offesa e da D'[OSCURATO:PERSONA]) hanno tutte le evidenziate caratteristiche, posto che: si tratta di dichiarazioni percettive; sono state espletate a mezzo del linguaggio orale; sono decisive, in quanto su di esse si fondano sia la sentenza di assoluzione di primo grado che quella di condanna in appello; di esse, il Tribunale ha dato una diversa valutazione. Non appaiono condivisibili le deduzioni del Procuratore generale, che, nella requisitoria scritta, ha sostenuto che il giudice di secondo grado non avrebbe operato una diversa valutazione delle prove dichiarative. Il Tribunale, infatti, ha "ribaltato" la pronuncia di primo grado sulla base delle stesse prove dichiarative utilizzate dal Giudice di pace, che ha sottoposto a un nuovo «vaglio critico», all'esito del quale ha ritenuto «intrinsecamente attendibili» le dichiarazioni della persona offesa e ha, invece, ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto verosimile la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, che aveva riferito dell'aggressione ricevuta da parte dell'imputato, mentre, invece, ha ritenuto non credibile la diversa versione dei fatti fornita dalla D'Armetta, che era stata particolarmente valorizzata dal Giudice di pace. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giu