CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 03/11/1947avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hannoinsistito per l'accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTOCon la decisione in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 luglio2024, ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia in relazione ai reati di rivelazioni di segreti inerenti ad unprocedimento penale ex art. 379-bis cod. pen. (capi 4 e 5), con il beneficio dellasospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività nonretribuita in favore della collettività.A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è contestato di non avere osservato ildivieto imposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 391-quinquies cod. pen.,perché, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminarirelative a reati di corruzione, rivelazione e turbativa d’asta, inerenti allapianificazione urbanistica nel Comune di Golasecca, rivelavano i fatti e lecircostanze oggetto di indagine di cui ai verbali di sommarie informazioni.3. I ricorsi proposti dagli imputati per il tramite dei difensori sono affidaticiascuno a tre motivi e possono essere esaminati congiuntamente per lasovrapponibilità delle questioni proposte.3.1 Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza e falsaapplicazione di legge, con riferimento agli artt. 63, comma 2, e 335 cod. proc.pen. e contradditorietà della motivazione posta a base delle ordinanze istruttorieche hanno respinto analoghe eccezioni difensive.I ricorrenti non sono stati iscritti nel registro degli indagati ex art. 335cod. proc. pen. sebbene sussistesse a loro carico, nelle rispettive qualità diSindaco e Vicesindaco del Comune di Golasecca, a far tempo dalla acquisizionedella prima notitia criminis, un quadro indiziario di reità in relazione alle vicendecorruttive che hanno interessato la pianificazione urbanistica.Essi sono stati espressamente qualificati come indagati nei decreti diproroga delle intercettazioni adottati dal Giudice per le indagini preliminari, in cuierano descritti come presunti terminali di condotte corruttive o abusive.Ne consegue che le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27maggio 2021 e da Specchiarielli il 26 maggio 2021, non essendo state assuntecon le garanzie difensive, sono inficiate da inutilizzabilità ai sensi dell’art. 63,comma 2, cod. proc. pen.Contraddittoriamente i Giudici di merito hanno escluso il coinvolgimentodegli indagati nelle vicende corruttive, nelle ordinanze del 7/7/2023 e del21/6/2024, con cui è stata ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni,posto che, in assenza di elementi indizianti nei loro confronti, non avrebbe potutoessere neppure disposto un mezzo di ricerca della prova tanto intrusivo, se non acosto di una motivazione rafforzata.3.2. Con il secondo motivo, le difese deducono violazione di legge conriferimento agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.Le intercettazioni sono state disposte in relazione a reati diversi, nonaventi vincolo di connessione con quello per cui si procede, ed utilizzate per ilreato di rivelazione di segreto inerente a procedimento penale, che non rientranel novero di quelli per cui sono ammissibili ai sensi dell’art. 266 cod. proc pen.Le intercettazioni sono state acquisite come corpo del reato, cosìconfondendosi il contenuto delle intercettazioni con il supporto in cui sonomaterialmente incorporate, in violazione dei limiti posti dall’art. 270 cod. proc.pen., come interpretato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 51 del28/11/2019, dep. 2020, Cavallo.2.3. Con il terzo motivo, le difese deducono violazione di legge inrelazione all’art. 131-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione.La Corte di appello non ha considerato elementi positivamente valutabiliai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, tra cui, inparticolare, l'assenza in concreto di nocumento per le indagini e di effettipregiudizievoli per i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, posto che lecircostanze rivelate erano state già divulgate da terzi, ovvero erano di pubblicodominio, essendo i fatti avvenuti «in un piccolo Comune di provincia, nel quale lepersone erano sconvolte e spaventate per le indagini e si confrontavano tra lorosu tutto».È stata altresì valorizzata la reiterazione delle rivelazioni, come indice diabitualità ostativa, senza considerare che la causa di non punibilità invocata èconfigurabile anche in relazione a condotte avvinte dal vincolo dellacontinuazione.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PerlaLori, ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente alle intercettazionie per il rigetto nel resto.4. Il procedimento è stato trattato in forma orale, su richiesta delle difese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo, articolato in diversi profili, è proposto per ragioni nonconsentite e reiterativo di doglianze già compiutamente esaminate dai giudici dimerito.2.1. La Corte d’appello, richiamando quanto sul punto affermato dalTribunale, ha argomentato che le sommarie informazioni all’esito delle quali iricorrenti erano stati puntualmente edotti della secretazione imposta dal PubblicoMinistero sono state rese dagli stessi quali persone informate dei fatti.E invero, nel procedimento per reati di corruzione, rivelazione di segretodi ufficio e turbativa d’asta, pendente a carico di amministratori del Comune diGolasecca, i ricorrenti non sono mai stati iscritti come indagati, né sussistevanoragioni valide per doverli ritenere sostanzialmente tali; essi non avevanomostrato alcun attivo interessamento alle vicende oggetto della separataindagine, ancorché l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata individuata come utenzabersaglio e nonostante gli stessi fossero stati indicati in un decreto -verosimilmente per un refuso - come terminali di possibili attività corruttive oabusive da parte di terzi, finalizzate ad ottenere indebite utilità.Nella vicenda di corruzione che fa capo all’imprenditore Talarico, titolaredi un’impresa di materiale plastico, il quale aveva presentato un piano attuativopresupponente una variante al piano regolatore, la figura di [OSCURATO:PERSONA] nonemerge dalle intercettazioni e non consta che neppure [OSCURATO:PERSONA] avesseassunto un ruolo attivo ai fini dell'approvazione di tale strumento atto; parimentinon risulta che i ricorrenti abbiano avuto un ruolo nella ipotizzata turbativad’asta, al di là dell’espressione di gradimento manifestata per l’esito della gara,tuttavia non significativa di un interessamento affaristico diretto o indiretto; lostesso è a dirsi per i titoli abilitativi relativi ai terreni di proprietà di Grazioli eIezzi, che non mettono in luce condotte penalmente rilevanti riferibili airicorrenti.È dunque fondato su valutazioni di merito sorrette da motivazionecompiuta e logica – che, specie in presenza di una c.d. doppia conforme nonpossono essere sindacate in questa sede - il ragionamento dei Giudici di meritosecondo cui indizi di reità a carico dei ricorrenti per i reati oggetto delprocedimento di corruzione, turbata libertà degli incanti e di rivelazione di segretid’ufficio ex art. 326 cod. pen. - tali da imporre l'interruzione dell'audizione, comeprevisto dall’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., per consentire l’esercizio deidiritti di difesa - non sono emersi nei confronti dei ricorrenti al momento dellaloro audizione e neppure in epoca successiva (dal contenuto delle intercettazioniambientali costituenti corpo di reato del presente processo) tant’è che l’Ufficio diProcura non ha proceduto neppure in seguito alla loro iscrizione nel registro degliindagati per tali delitti.Questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha del restoaffermato il principio, di cui è stato fatto buon governo, in ragione del quale lasanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senzagaranzie difensive, da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio esseresentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che acarico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi nonequivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando atale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U,n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01).Nella stessa linea si è affermato che, in tema di prova dichiarativa,allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta algiudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formaliquali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie direato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui ledichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, secongruamente motivato, al sindacato di legittimità (tra le molte, Sez. 5, n.39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 – 01).Si è opportunamente osservato che la valutazione delle dichiarazioni nonpuò essere retroattiva, perché l'acquisizione della prova è cristallizzata almomento della sua formazione, secondo le condizioni processuali in alloraesistenti, e tale interpretazione è non solo quella più aderente al dettatonormativo, ma anche la più idonea ad evitare che il processo possa essereinficiato da eventi successivi, così da perdere in termini di stabilità eprevedibilità.In ogni caso, non si comprende come la inutilizzabilità processuale delledichiarazioni, in tesi autoindizianti ex art. 63, comma 1, cod. proc. pen. possaavere fatto venir meno il vincolo della secretazione imposto dal pubblicoministero a tutela delle indagini, come la difesa sembra sottintendere.Non opera in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità,della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo, nonessendo neppure configurabile la categoria della inutilizzabilità derivata comevizio dell’atto processuale.2.2. Anche la dedotta violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. non èconfigurabile.Il regime delle iscrizioni, come disciplinato da tale disposizione, imponel’immediatezza della iscrizione al pervenimento ovvero alla acquisizione diiniziativa di una notizia di reato, ossia di un fatto che, nella definizione dell’art.335 cit., come riformulato dall’art. 15 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve avereconnotati di determinatezza e non inverosimiglianza e deve essere in ipotesiriconducibile a una fattispecie incriminatrice.Anche l’iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuitodeve avvenire «contestualmente o dal momento in cui risulta» e l’aggiornamentodi essa deve essere parimenti tempestivo.Nella specie, come detto, è mancato tuttavia un quid assimilabile ad unanotitia criminis per detti reati a carico dei ricorrenti e le censure difensive sulpunto sono generiche.Sotto altro profilo, deve osservarsi, in una prospettiva teleologica, che ledisposizioni che pongono l’obbligo di tempestiva iscrizione della notitia criminissono concepite in funzione dei termini delle indagini preliminari, giacchél’iscrizione dà avvio al termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., il qualedecorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'appositoregistro. Ed invero, qualora il Pubblico Ministero, dopo l'iniziale iscrizione delregistro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione relativa almedesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato, sono inutilizzabili le proveacquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla datadella prima iscrizione (Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573).Al contrario, i ricorrenti non hanno posto alcuna questione diinutilizzabilità di atti investigativi per tardività, sul cui fondamento disporre unaretrodatazione.Quand’anche fosse integrata la dedotta violazione di legge, essa nonsarebbe idonea a determinare l’annullamento, poiché la norma che si assumeviolata non prevede altre conseguenze sanzionatorie e dalla inosservanza di unanorma processuale, in assenza di una specifica previsione di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., non discendono effetti invalidanti sulla pronuncia definitoriadel giudizio.Ineccepibilmente, dunque, la Corte di merito ha stimato che non residuaalcuna patologia invalidante, né la pretesa compromissione dei diritti difensivi.3. Il secondo motivo è infondato e generico.3.1. Le difese adombrano la violazione del principio posto dalla sentenzadelle Sezioni Unite Cavallo, in forza del quale, in tema di intercettazioni, il divietodi cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni inprocedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvoche risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai qualil'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti diammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019,dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01).Alla nozione di "stesso procedimento" deve essere data una accezionesostanziale e non già formale. L' identità di procedimento sussiste ove, tra i reatidella originaria notizia di reato - alla base dell'autorizzazione all'intercettazione-e quelli diversi per cui si procede, sussista una connessione o collegamentod'indagine sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico al reato alla cuidefinizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto. Ciò significa che ladiversità di procedimento non trova fondamento in circostanze -puramenteformali- quali sono la diversità di imputazioni, ovvero la diversità del numero diiscrizione nel registro delle notizie di reato, ovvero la sopravvenuta separazionedel procedimento in questione da quello originario, circostanze -queste ultimedue - neppure ricorrenti nel caso di specie.In realtà, il principio affermato nella sentenza Cavallo non sconfessaquello, pure espresso dalle Sezioni Unite - ed applicato nella specie - per cui laconversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reatounitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processopenale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa (Sez.U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776 - 01).Nella specie, le conversazioni innegabilmente hanno veicolato larivelazione delle notizie su cui era imposto il vincolo della segretazione.La distinzione tra comunicazione e supporto è dunque superata dallainterpretazione offerta dalla sentenza Floris e si riconduce alla nozione di corpodel reato, che non si riferisce esclusivamente alle res aventi una consistenzamateriale o fisica.3.2. Sotto altro profilo, la deduzione è generica, non essendo provato chesi tratti di intercettazioni di decisiva rilevanza ai fini della prova della rivelazione.Gli interlocutori diretti dei ricorrenti, Stellato, Lorenzini, Bertagnolo, escussiin dibattimento, ne hanno confermato il contenuto; così Garzonio ha aggiuntoche, nelle conversazioni ambientali con progr. nn. 268, 269 RIT 195/21,[OSCURATO:PERSONA] aveva rivelato a tredici dipendenti comunali che gli stessi eranostati sottoposti ad intercettazione, e tale circostanza fino ad allora non eraconosciuta; Caramella riferiva di avere appreso dagli imputati dell'indagine incorso e del fatto che le utenze telefoniche erano intercettate.4. Il motivo inerente alla causa di non punibilità della particolare tenuitàdel fatto è parimenti reiterativo di doglianze compiutamente disattese dai Giudicidi merito.Nonostante l'esito sostanzialmente positivo delle indagini, le propalazioniindebite da parte degli imputati nel procedimento penale in corso per gravi reaticontro la [OSCURATO:PERSONA] hanno generato un pericolo di danno,potendo di fatto depotenziare le investigazioni, impedendo l'acquisizione diulteriori materiali probatori.Il paradigma di cui all'art. 131-bis cod. pen. indica tra i criteri rilevanti diapprezzamento della particolare tenuità anche il pericolo di danno e ladivulgazione di particolari dell'indagini in corso che erano state vincolate dalPubblico Ministero era stata ritenuta potenzialmente pregiudizievole per l'interoprocedimento.La Corte di merito ha reso una motivazione esaustiva e coerenteevidenziando come la condotta, tenuta da soggetti di vertice dellaamministrazione comunale, specie nel contesto di un piccolo Comune, denotisprezzo delle regole, ove si consideri che, da un lato, la violazione del dovere disegretezza era avvenuta immediatamente dopo l’assunzione a sommarieinformazioni, dall’altro non aveva costituito un fatto sporadico, ma era proseguitaper giorni; e che la divulgazione era stata effettuata con dovizia di particolari sulcontenuto di un'indagine che, pur se fosse stata conosciuta in termini generali, loera diventata in modo specifico proprio a causa del comportamento degliimputati.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che sivaluta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi inipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v.Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]