Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 37424/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari, su appello del PG e della parte civile, ha confermato l'assoluzione dell'imputato, esperto informatico, dal delitto di cui all'art 615 ter cp con la formula perché il fatto non sussiste, consistito nell'essersi introdotto nel profilo facebook di [OSCURATO:PERSONA].

Fatto del Febbraio 2014. 1.Ha presentato ricorso il Pg territoriale, con unico motivo, articolato nella censura di violazione di legge quanto all'art 192 cpp e vizio di motivazione illogica, quanto alla valutazione della confessione resa dall'imputato e sulla quale avevano riferito i testi escussi in sede di rinnovazione del dibattimento in appello.

Per altro verso ha dedotto il travisamento della prova, poiché la Corte aveva ritenuto che l'imputato avesse avuto accesso al profilo col quale l'ignota interlocutrice di Fiori aveva comunicato con costei ma emergerebbe dagli atti che password e username, di cui aveva avuto conoscenza, non sarebbero quelli usati per interloquire con Fiori.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

Con pec in data 23/06/2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha presentato memoria con la quale ha esposto le ragioni a sostegno della richiesta di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In primis va sottolineato che è inammissibile la deduzione della violazione dell'art 192 cpp presentata dal ricorrente, alla luce del principio anche di recente affermato da questa Corte regolatrice nella sua massima espressione, secondo il quale è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili - come nel caso in esame proposto dal ricorrente - in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027. 1.1 Quanto alla ipotizzata manifesta illogicità di motivazione, va osservato che sotto la veste del vizio di motivazione illogica il PG impugnante in realtà aspira ad una rivalutazione del merito del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova in senso favorevole alla tesi di accusa, con riferimento alla valutazione delle suindicate prove testimoniali ed alla stesi ammissione di responsabilità da parte del giudicabile, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

La dedotta illogicità manifesta nella valutazione della confessione neppure è in alcun modo ravvisabile, poiché essa è stata svalutata in base ad un ragionamento logico, fondato sugli accertati rapporti esistenti tra l'imputato e la donna sconosciuta titolare dell'account mittente, che divulgava notizie compromettenti sul suo conto. 2.Quanto alla doglianza di travisamento della prova il ricorrente sembra dimenticare la nozione elaborata dalla risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il "travisamento della prova" si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215).11 vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto; quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione (cass. pen. sez. 5^933872013 Rv. 255087;massime precedenti conformi: n 46451 del 2009 Rv. 245611; N.14732 del 2011 Rv.250133). 2.1 Le suddette situazioni non sono rilevabili nella motivazione della sentenza impugnata e, del resto, la censura stessa avanzata dal PG appare del tutto generica, non emergendo neppure quale sia la prova che, nella visione del ricorrente sarebbe travisata, avendo il PG fatto riferimento al contenuto degli atti e delle dichiarazioni, oltre che a dichiarazioni di Fiori che sarebbero state mal apprezzate dai Giudici del merito, così cogliendosi in pieno la direzione delle critiche verso un ipotizzato errore nella valutazione della prova, improponibile in questa sede.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso del Pg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari, su appello del PG e della parte civile, ha confermato l'assoluzione dell'imputato, esperto informatico, dal delitto di cui all'art 615 ter cp con la formula perché il fatto non sussiste, consistito nell'essersi introdotto nel profilo facebook di [OSCURATO:PERSONA]. Fatto del Febbraio 2014. 1.Ha presentato ricorso il Pg territoriale, con unico motivo, articolato nella censura di violazione di legge quanto all'art 192 cpp e vizio di motivazione illogica, quanto alla valutazione della confessione resa dall'imputato e sulla quale avevano riferito i testi escussi in sede di rinnovazione del dibattimento in appello. Per altro verso ha dedotto il travisamento della prova, poiché la Corte aveva ritenuto che l'imputato avesse avuto accesso al profilo col quale l'ignota interlocutrice di Fiori aveva comunicato con costei ma emergerebbe dagli atti che password e username, di cui aveva avuto conoscenza, non sarebbero quelli usati per interloquire con Fiori. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. Con pec in data 23/06/2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha presentato memoria con la quale ha esposto le ragioni a sostegno della richiesta di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In primis va sottolineato che è inammissibile la deduzione della violazione dell'art 192 cpp presentata dal ricorrente, alla luce del principio anche di recente affermato da questa Corte regolatrice nella sua massima espressione, secondo il quale è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili - come nel caso in esame proposto dal ricorrente - in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027. 1.1 Quanto alla ipotizzata manifesta illogicità di motivazione, va osservato che sotto la veste del vizio di motivazione illogica il PG impugnante in realtà aspira ad una rivalutazione del merito del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova in senso favorevole alla tesi di accusa, con riferimento alla valutazione delle suindicate prove testimoniali ed alla stesi ammissione di responsabilità da parte del giudicabile, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La dedotta illogicità manifesta nella valutazione della confessione neppure è in alcun modo ravvisabile, poiché essa è stata svalutata in base ad un ragionamento logico, fondato sugli accertati rapporti esistenti tra l'imputato e la donna sconosciuta titolare dell'account mittente, che divulgava notizie compromettenti sul suo conto. 2.Quanto alla doglianza di travisamento della prova il ricorrente sembra dimenticare la nozione elaborata dalla risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il "travisamento della prova" si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215).11 vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto; quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione (cass. pen. sez. 5^933872013 Rv. 255087;massime precedenti conformi: n 46451 del 2009 Rv. 245611; N.14732 del 2011 Rv.250133). 2.1 Le suddette situazioni non sono rilevabili nella motivazione della sentenza impugnata e, del resto, la censura stessa avanzata dal PG appare del tutto generica, non emergendo neppure quale sia la prova che, nella visione del ricorrente sarebbe travisata, avendo il PG fatto riferimento al contenuto degli atti e delle dichiarazioni, oltre che a dichiarazioni di Fiori che sarebbero state mal apprezzate dai Giudici del merito, così cogliendosi in pieno la direzione delle critiche verso un ipotizzato errore nella valutazione della prova, improponibile in questa sede. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso del Pg
Sentenza Cassazione n. 37424/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris