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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:518
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 dicembre 2010 – Epcos / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (EPCOS) (causa T‑132/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EPCOS – Marchio nazionale figurativo anteriore epco [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 88‑89) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 gennaio 2009 (procedimento R 1088/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SL e l’Epcos AG.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Epcos AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo EPCOS, per prodotti delle classi 6 e 9 – domanda di registrazione n. 4133799 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SL

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo spagnolo E epco [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 9 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Epcos AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 dicembre 2010 – Epcos / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (EPCOS) (causa T‑132/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EPCOS – Marchio nazionale figurativo anteriore epco [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 88‑89) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 gennaio 2009 (procedimento R 1088/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SL e l’Epcos AG. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Epcos AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo EPCOS, per prodotti delle classi 6 e 9 – domanda di registrazione n. 4133799 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo spagnolo E epco [OSCURATO:PERSONA], per prodotti della classe 9 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Epcos AG è condannata alle spese.
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