CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 34871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 30493 anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocatoLorenzo Attolico; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall'avvocatoGiuseppe Rossi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I –RG30493/2018 camera di consiglio11.10.2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso la sentenza n. 5452/2018 del la Corte di appello di Roma , depositatail giorno 4 settembre 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere r elatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 4 settembre 2018, con cui, a seguito di cassazione con rinvio,è stato respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Romadell’11 dicembre 2000 e dichiarato assorbito l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., evocata in fase di gravame insieme a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi, così rubricati: violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione degli artt.112,132 e 210 c.p.c. e dell’art. 156 bis l. n. 633/1941, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sez. I –RG30493/2018 camera di consiglio11.10.2022 2. ― In prossimità dell’adunanza camerale il ric orrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dallecontroricorrenti. 3. —Va quindi dichiarata l’estinzione del processo. 4. ― Giusta l’art. 3 91, comma 4 , c.p.c., non è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della