CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 34881/2019 R.G. proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 392/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udita l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 392/2018 della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 23 ottobre 2018. Avverso la stessa sentenza anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi. Resistono ad entrambi i ricorsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del demanio. Essendo stato avviato per la notifica il 15 novembre 2019 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], intimato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del demanio, il ricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2019, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si converte in ricorso incidentale. La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro le sentenze non definitiva n. 652/2012 e definitiva n. 306/2014 rese dal Tribunale di Campobasso, le quali avevano respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’accertamento negativo della demanialità delle aree da loro occupate contraddistinte al Fg. 31 particelle n. 543 e 1313 del Comune di Termoli località [OSCURATO:PERSONA], ed avevano altresì condannato gli stessi in solido al pagamento dell’indennità per abusiva occupazione dal 1989 al 31 ottobre 2013. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del Tribunale quanto all’appartenenza dell’area in contesa al demanio marittimo, in forza della delimitazione operata nell’anno 1912, della topografia del 1878 e delle caratteristiche fisiche della stessa, richiamando le risultanze dell’espletata CTU. I giudici di secondo grado hanno poi riconosciuto il rilievo interruttivo dell’eccepita prescrizione con riguardo alle richieste di pagamento inviate dall’amministrazione dal 1978 al 2001, e ritenuto corretta altresì la liquidazione dell’indennità operata dal Tribunale. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le ricorrenti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] I separati ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] devono riunirsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. I ricorsi non sono stati intimati né notificati a [OSCURATO:PERSONA], il quale era parte della sentenza impugnata. Trattandosi tuttavia di causa scindibile, giacché volta all’accertamento della natura demaniale di un’area ed alla condanna solidale di più parti al pagamento dell’indennità per l’occupazione illegittima della stessa, si applica il disposto dell'art. 332 c.p.c., sicché non deve disporsi la notificazione dell'impugnazione alla parte cui questa sia già preclusa per la decorrenza dell'uno o dell'altro dei termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c. 1.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, nonché dell’art. 950, comma 3, c.c., ed ancora l’omessa valutazione di un punto decisivo. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per l’erronea valutazione delle risultanze della CTU ed il valore della carta costiera del 1878. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla inattendibilità e falsità della linea di demarcazione del 1912 utilizzata dalle amministrazioni e dai giudici del merito ed al valore della carta costiera del 1878. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 cod. nav. Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione del “principio del ne bis in idem” con riferimento all’art. 28 cod. nav. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 907, della legge27 dicembre 2017, n. 205. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 822, comma 1, c.c., nonché degli artt.28 e 32 cod. nav., quanto agli elementi su cui la sentenza impugnata ha fondato l’accertamento della demanialità. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come modificato dalla “legge n. 296/2006 comma 257”, circa la quantificazione dell’indennità di occupazione. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione del d.l.n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, in relazione agli artt. 1224 e 1227 c.c., sempre circa la quantificazione dell’indennità di occupazione. 3. Sono fondati il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente in quanto attinenti ad identica questione, e l’accoglimento di tali censure comporta l’assorbimento dei restanti motivi contenuti nei due ricorsi, i quali rimangono per l’effetto privi di immediata rilevanza decisoria. I motivi che si reputano fondati deducono per la prima volta nel giudizio di cassazione una questione di diritto differente da quella invocata nei gradi di merito, non affrontata infatti nemmeno nella sentenza impugnata, ma tale allegazione è ammissibile in quanto non comporta in questa sede l’accertamento dei nuovi presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina. 3.1. Si ha riguardo a controversia avente ad oggetto l’occupazione senza titolo di una zona demaniale e la conseguente determinazione dell’importo risarcitorio dovuto dagli asseriti occupanti abusivi. La Corte d’appello di Campobasso ha condiviso la valutazione del Tribunale quanto all’appartenenza dell’area in contesa al demanio marittimo, in forza della delimitazione operata nell’anno 1912, della topografia del 1878 e delle caratteristiche fisiche della stessa, richiamando le risultanze dell’espletata CTU. 3.2. La Corte d’appello di Campobasso ha così deciso la causa senza fare applicazione del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), comma aggiunto dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140, in forza del quale «[l]a fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Lo stesso comma 2-bis è stato poi modificato prima dell’art. 1-quinquies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, e poi dall’art. 1, comma 907, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendosi che le parole: «del comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Chieti)» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di [OSCURATO:PERSONA] (Chieti)». Tale norma ha, dunque, rideterminato l’area del demanio marittimo nei territori dei comuni interessati, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 29 maggio 2004). 3.3. Pur rivestendo le risultanze catastali, di regola, una rilevanza meramente indiziaria nella verifica della demanialità del bene, con il comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004 si è così provveduto ad una espressa sdemanializzazione mediante legge statale basata proprio sulla linea di demarcazione definita nelle mappe catastali esistenti al momento in cui la norma entrò in vigore. La stessa sentenza n. 370 del 2008 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, per violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. (cui attiene la disciplina relativa alle funzioni di delimitazione delle aree del demanio marittimo, regolata dall’art. 32 del codice della navigazione), riconosceva all'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, l’efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima. Al carattere costitutivo della legge di sdemanializzazione, in ordine alla individuazione della diversa linea di demarcazione della fascia demaniale marittima, il medesimo legislatore ha inoltre attribuito espressamente efficacia retroattiva, sicché il nuovo regime del bene deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. 3.4. Nessun rilievo in senso diverso spiega la delega che la medesima norma in esame conferiva all’Agenzia del demanio per “[l]’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della … linea di demarcazione”, giacché (a differenza di quanto sembravano assumere l’ordinanza n. 9203 del 2021 e la sentenza n. 16757 del 2014 di questa Corte, attenendo, invece, l’ordinanza n. 30476 del 2019 soltanto ai requisiti di ammissibilità dell’allegazione contenuta nel ricorso), tale attuazione rimessa alla pubblica amministrazione deve ritenersi consistere unicamente in un procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, il quale serve soltanto a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, senza che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente, e svolge una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511; Cass. Sez. Unite, 11/03/1992, n. 2956). 3.5. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e [OSCURATO:PERSONA] è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione. 4. La sentenza impugnata va perciò cassata, dovendosi accertare se la proprietà dell’area oggetto di causa fosse, o meno, ricompresa nella fascia demaniale marittima secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2004, alla stregua del comma 2- bis dell’art. 6 di tale decreto. 5. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’assorbimento dei restanti motivi dei due ricorsi, nonché la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese