Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02882/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14300/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.439/2021 depositata il 10/02/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente, la quale ha dichiarato di aderire a detta rinuncia; Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazioneex art. 391, 4° co., c.p.c.; P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14300/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.439/2021 depositata il 10/02/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Rilevato che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente, la quale ha dichiarato di aderire a detta rinuncia; Considerato che, non essendo stata nei termini proposta opposizione alla PDA a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazioneex art. 391, 4° co., c.p.c.; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 02882/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris