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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 40300/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/04/2021 dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste dell P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni formulate in data 08/06/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 22 aprile 2021 della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino, in data 09 marzo 2017, ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto continuato, aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e li ha condannati alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 250,00 di multa ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 175 e 420-ter cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., lamenta che la arte territoriale non ha accolto la richiesta di rimessione in termini per la trattazione orale del procedimento, senza tener conto dei motivi di salute che avevano impedito al difensore di articolare l'istanza di trattazione orale nel termine di legge. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 110 cod. pen., lamenta che i giudici di appello hanno affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], anziché ritenere la mera connivenza, nonostante la donna si fosse recata solo saltuariamente all'interno della gioielleria depredata. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la arte d'appello ha concesso agli imputati le circostanza attenuanti generiche in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, con le aggravanti contestate, nonostante la incensuratezza degli stessi, la restituzione dei beni sottratti, la corretta condotta processuale tenuta e l'ammissione di responsabilità del Caltagirone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, che investe l'omessa valutazione delle condizioni di salute del difensore, ostative alla presentazione dell'istanza di trattazione orale nel termine di legge.

Con argomentazioni complete, esaustive, logiche e coerenti, i giudici di appello hanno evidenziato che la richiesta della difesa di procedere alla discussione orale era stata rigettata dal presidente di sezione della arte di appello, in quanto inoltrata nel giorno fissato per la celebrazione dell'udienza e non nel termine di quindici giorni liberi.

Quanto alle condizioni di salute del difensore, attestate dalla documentazione medica prodotta, i giudici di appello hanno sottolineato l'assenza di prova in ordine all'assoluta impossibilità per il medesimo di rispettare il termine di scadenza del 06 aprile 2022.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si sono limitati a ribadire la medesima doglianza proposta in sede di appello, senza una reale e argomentata critica alla risposta contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Lavorato, Rv. 259425).

I giudici d'appello hanno replicato in maniera logica, corretta ed adeguata, alla censura evidenziando le risultanze processuali poste a fondamento della decisione e, dunque, le ragioni per le quali hanno ravvisato un rapporto di correità tra i due imputati, che hanno individuato nella presenza della donna all'interno della gioielleria, nell'attività di ausilio al marito svolta dalla stessa, nel rinvenimento dei monili sottratti dalla gioielleria nel portagioie nel quale la Berté conservava la sua bigiotteria, nell'inattendibilità della versione offerta dalla stessa in merito alla provenienza e al valore dei monili.

4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha concesso le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza - e non di prevalenza, come preteso dai ricorrenti - alle aggravanti contestate, discostandosi dal minimo edittale, che ha individuato nell'odiosità del comportamento assunto dagli imputati e, in particolare, nell'abuso della fiducia riposta nei loro confronti dal titolare della gioielleria, nonché nella ripetitività degli episodi.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

6. Segue la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dello sforzo defensionale compiuto, si liquida nella somma indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/04/2021 dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste dell P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni formulate in data 08/06/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 22 aprile 2021 della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino, in data 09 marzo 2017, ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto continuato, aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e li ha condannati alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 250,00 di multa ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 175 e 420-ter cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., lamenta che la arte territoriale non ha accolto la richiesta di rimessione in termini per la trattazione orale del procedimento, senza tener conto dei motivi di salute che avevano impedito al difensore di articolare l'istanza di trattazione orale nel termine di legge. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 110 cod. pen., lamenta che i giudici di appello hanno affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], anziché ritenere la mera connivenza, nonostante la donna si fosse recata solo saltuariamente all'interno della gioielleria depredata. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la arte d'appello ha concesso agli imputati le circostanza attenuanti generiche in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, con le aggravanti contestate, nonostante la incensuratezza degli stessi, la restituzione dei beni sottratti, la corretta condotta processuale tenuta e l'ammissione di responsabilità del Caltagirone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perché sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, che investe l'omessa valutazione delle condizioni di salute del difensore, ostative alla presentazione dell'istanza di trattazione orale nel termine di legge. Con argomentazioni complete, esaustive, logiche e coerenti, i giudici di appello hanno evidenziato che la richiesta della difesa di procedere alla discussione orale era stata rigettata dal presidente di sezione della arte di appello, in quanto inoltrata nel giorno fissato per la celebrazione dell'udienza e non nel termine di quindici giorni liberi. Quanto alle condizioni di salute del difensore, attestate dalla documentazione medica prodotta, i giudici di appello hanno sottolineato l'assenza di prova in ordine all'assoluta impossibilità per il medesimo di rispettare il termine di scadenza del 06 aprile 2022. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si sono limitati a ribadire la medesima doglianza proposta in sede di appello, senza una reale e argomentata critica alla risposta contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Lavorato, Rv. 259425). I giudici d'appello hanno replicato in maniera logica, corretta ed adeguata, alla censura evidenziando le risultanze processuali poste a fondamento della decisione e, dunque, le ragioni per le quali hanno ravvisato un rapporto di correità tra i due imputati, che hanno individuato nella presenza della donna all'interno della gioielleria, nell'attività di ausilio al marito svolta dalla stessa, nel rinvenimento dei monili sottratti dalla gioielleria nel portagioie nel quale la Berté conservava la sua bigiotteria, nell'inattendibilità della versione offerta dalla stessa in merito alla provenienza e al valore dei monili. 4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha concesso le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza - e non di prevalenza, come preteso dai ricorrenti - alle aggravanti contestate, discostandosi dal minimo edittale, che ha individuato nell'odiosità del comportamento assunto dagli imputati e, in particolare, nell'abuso della fiducia riposta nei loro confronti dal titolare della gioielleria, nonché nella ripetitività degli episodi. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. 6. Segue la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dello sforzo defensionale compiuto, si liquida nella somma indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida
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