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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26486/2023

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il mancato pagamento di euro 170.000,00, oltre accessori.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, la somma ingiunta corrispondeva all’IVA di rivalsa non corrisposta a seguito della fattura n. 49/2005, emessa da Immobiliare e concernente la cessione in permuta al Comune di un locale di sua proprietà a fronte della cessione, da parte del Comune, di un’area fabbricabile.

Nella prospettazione della società, la cessione in permuta del locale, valutato euro 850.000,00, era soggetta ad IVA e l’imposta non poteva che gravare sul cessionario.

1.2. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] affermando, per quanto ancora interessa, che: a) l’atto negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base del chiaro tenore letterale dello stesso, conteneva due negozi distinti: una permuta tra Comune e Immobiliare e una contestuale convenzione tra Comune e impresa costruttrice, finalizzata al rispetto della normativa speciale in materia di edilizia economica e popolare; b) l’esimente fiscale prevista dall’art. 10 della convenzione riguardava unicamente quest’ultima e non anche il contratto di permuta, venendo altrimenti meno l’equivalenza delle prestazioni pattuite ed essendo l’operazione antieconomica per Immobiliare; c) deponeva nel senso indicato anche la previsione dell’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che imponeva al cedente di addebitare l’IVA di rivalsa al cessionario; d) del resto, il tenore dell’art. 5 dell’atto di permuta era chiaro nell’individuare il regime 2 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 fiscale cui andava soggetta la permuta e ciò diversamente da quanto Data pubblicazione 13/09/2023 previsto dall’art. 10 della convenzione.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. Immobiliare resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il quinto motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, si contesta la sussistenza di un vizio di costituzione del giudice, per avere composto il collegio un giudice ausiliario, sollevandosi in proposito specifica eccezione di costituzionalità.

1.1. Il rilievo va disatteso.

1.2. Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente in memoria, la questione è stata decisa da Corte cost. n. 41 del 17/03/2021, la quale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)».

1.3. La superiore recente statuizione impedisce, da un lato, la declaratoria di nullità della sentenza e del procedimento e rende, dall’altro, manifestamente infondata la proposizione di una nuova eccezione di costituzionalità.

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione degli artt. 18, 27 e 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art.

PRIMO, punti 2, 8, 10 e 12 dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione 3 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CoData pubblicazione 13/09/2023rte di appello erroneamente separato i due atti contenuti nell’atto pubblico, il cui evidente collegamento avrebbe dovuto condurre inevitabilmente a ritenere l’applicabilità del regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 10 della convenzione anche al contratto di permuta, con conseguente non debenza dell’IVA.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012).

2.3. Nel caso di specie, a fronte dell’interpretazione resa dalla Corte d’appello, il ricorrente propone una propria e diversa interpretazione del regolamento contrattuale intervenuto tra le parti, senza indicare quali sono i canoni interpretativi violati dalla sentenza impugnata e che, ove correttamente applicati, avrebbero condotto ad altra soluzione. 4 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023

2.4. In definitiva, il Comune contrappone la propria interpretazione Data pubblicazione 13/09/2023 a quella, pur logica e ragionevole, assunta dal giudice d’appello, compiendo un’operazione che è inammissibile in sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché omessa applicazione dell’art. 51 della l. 21 novembre 2000, n. 342 e dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’operazione posta in essere dalle parti era esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, per l’essere invece soggetta ad imposta di registro.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso si assume, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 51 della l. n. 342 del 2000 e dell’art. 4 della l. n. 29 settembre 1964, n. 847, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla circostanza che la cessione in favore di un ente pubblico in esecuzione di una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica è esclusa dal campo applicativo dell’IVA.

4. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati per ragione di connessione, sono inammissibili.

4.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la permuta sarebbe esente IVA ai sensi dell’art. 51 della l. n. 342 del 2000, atteso che la cessione dell’area da parte di Immobiliare sarebbe avvenuta a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione o, comunque, in esecuzione di una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, costituito dall’impianto sportivo che Immobiliare ha realizzato. 5 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 Data pubblicazione 13/09/2023

4.2. In primo luogo, come correttamente osservato dalla difesa della controricorrente, la Corte d’appello ha escluso in punto di fatto la circostanza che il locale trasferito al Comune sia avvenuto in scomputo di contributi di urbanizzazione, risultando gli stessi integralmente corrisposti da Immobiliare.

4.3. Secondariamente – e sempre secondo l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito – la cessione del locale da parte di Immobiliare non è avvenuta in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ma come prezzo della cessione del terreno edificatorio.

Tanto più che la permuta è prevista solo come eventuale, per l’ipotesi di compiuta realizzazione di un centro polifunzionale.

4.4. La ricostruzione in diritto del Comune si scontra, pertanto, con l’accertamento in fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di vizi di violazione di legge.

4.5. Neppure può essere contestato l’omesso esame di fatti rilevanti, atteso che il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (concernenti la natura dell’atto di permuta) sono state compiutamente esaminate dal giudice di appello.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della l. 20 dicembre 2015, n. 208, interpretativa dell’art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sottoposto ad IVA un trasferimento che rientra tra i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

5.1. Il motivo è inammissibile. 6 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023

5.2. Trattasi, infatti, di censura del tutto nuova, di cui la Corte Data pubblicazione 13/09/2023 d’appello non fa menzione e che il ricorrente non dimostra di avere proposto nelle fasi di merito del presente giudizio.

5.3. Del resto, la delibazione della superiore censura implicherebbe un accertamento in fatto in ordine alla natura della cessione operata da Immobiliare (se la stessa sia stata o meno operata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale) che è preclusa a questa Corte.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

6.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.

6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del 7 Cons. est.

G.M.

Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il mancato pagamento di euro 170.000,00, oltre accessori. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, la somma ingiunta corrispondeva all’IVA di rivalsa non corrisposta a seguito della fattura n. 49/2005, emessa da Immobiliare e concernente la cessione in permuta al Comune di un locale di sua proprietà a fronte della cessione, da parte del Comune, di un’area fabbricabile. Nella prospettazione della società, la cessione in permuta del locale, valutato euro 850.000,00, era soggetta ad IVA e l’imposta non poteva che gravare sul cessionario. 1.2. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] affermando, per quanto ancora interessa, che: a) l’atto negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base del chiaro tenore letterale dello stesso, conteneva due negozi distinti: una permuta tra Comune e Immobiliare e una contestuale convenzione tra Comune e impresa costruttrice, finalizzata al rispetto della normativa speciale in materia di edilizia economica e popolare; b) l’esimente fiscale prevista dall’art. 10 della convenzione riguardava unicamente quest’ultima e non anche il contratto di permuta, venendo altrimenti meno l’equivalenza delle prestazioni pattuite ed essendo l’operazione antieconomica per Immobiliare; c) deponeva nel senso indicato anche la previsione dell’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che imponeva al cedente di addebitare l’IVA di rivalsa al cessionario; d) del resto, il tenore dell’art. 5 dell’atto di permuta era chiaro nell’individuare il regime 2 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 fiscale cui andava soggetta la permuta e ciò diversamente da quanto Data pubblicazione 13/09/2023 previsto dall’art. 10 della convenzione. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. Immobiliare resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il quinto motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, si contesta la sussistenza di un vizio di costituzione del giudice, per avere composto il collegio un giudice ausiliario, sollevandosi in proposito specifica eccezione di costituzionalità. 1.1. Il rilievo va disatteso. 1.2. Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente in memoria, la questione è stata decisa da Corte cost. n. 41 del 17/03/2021, la quale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)». 1.3. La superiore recente statuizione impedisce, da un lato, la declaratoria di nullità della sentenza e del procedimento e rende, dall’altro, manifestamente infondata la proposizione di una nuova eccezione di costituzionalità. 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce violazione degli artt. 18, 27 e 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. PRIMO, punti 2, 8, 10 e 12 dell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione 3 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CoData pubblicazione 13/09/2023rte di appello erroneamente separato i due atti contenuti nell’atto pubblico, il cui evidente collegamento avrebbe dovuto condurre inevitabilmente a ritenere l’applicabilità del regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 10 della convenzione anche al contratto di permuta, con conseguente non debenza dell’IVA. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 2.3. Nel caso di specie, a fronte dell’interpretazione resa dalla Corte d’appello, il ricorrente propone una propria e diversa interpretazione del regolamento contrattuale intervenuto tra le parti, senza indicare quali sono i canoni interpretativi violati dalla sentenza impugnata e che, ove correttamente applicati, avrebbero condotto ad altra soluzione. 4 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 2.4. In definitiva, il Comune contrappone la propria interpretazione Data pubblicazione 13/09/2023 a quella, pur logica e ragionevole, assunta dal giudice d’appello, compiendo un’operazione che è inammissibile in sede di legittimità. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché omessa applicazione dell’art. 51 della l. 21 novembre 2000, n. 342 e dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’operazione posta in essere dalle parti era esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, per l’essere invece soggetta ad imposta di registro. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si assume, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 51 della l. n. 342 del 2000 e dell’art. 4 della l. n. 29 settembre 1964, n. 847, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla circostanza che la cessione in favore di un ente pubblico in esecuzione di una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica è esclusa dal campo applicativo dell’IVA. 4. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati per ragione di connessione, sono inammissibili. 4.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la permuta sarebbe esente IVA ai sensi dell’art. 51 della l. n. 342 del 2000, atteso che la cessione dell’area da parte di Immobiliare sarebbe avvenuta a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione o, comunque, in esecuzione di una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, costituito dall’impianto sportivo che Immobiliare ha realizzato. 5 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 Data pubblicazione 13/09/2023 4.2. In primo luogo, come correttamente osservato dalla difesa della controricorrente, la Corte d’appello ha escluso in punto di fatto la circostanza che il locale trasferito al Comune sia avvenuto in scomputo di contributi di urbanizzazione, risultando gli stessi integralmente corrisposti da Immobiliare. 4.3. Secondariamente – e sempre secondo l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito – la cessione del locale da parte di Immobiliare non è avvenuta in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ma come prezzo della cessione del terreno edificatorio. Tanto più che la permuta è prevista solo come eventuale, per l’ipotesi di compiuta realizzazione di un centro polifunzionale. 4.4. La ricostruzione in diritto del Comune si scontra, pertanto, con l’accertamento in fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di vizi di violazione di legge. 4.5. Neppure può essere contestato l’omesso esame di fatti rilevanti, atteso che il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (concernenti la natura dell’atto di permuta) sono state compiutamente esaminate dal giudice di appello. 5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della l. 20 dicembre 2015, n. 208, interpretativa dell’art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sottoposto ad IVA un trasferimento che rientra tra i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. 5.1. Il motivo è inammissibile. 6 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18117/2020 Numero sezionale 823/2023 Numero di raccolta generale 26486/2023 5.2. Trattasi, infatti, di censura del tutto nuova, di cui la Corte Data pubblicazione 13/09/2023 d’appello non fa menzione e che il ricorrente non dimostra di avere proposto nelle fasi di merito del presente giudizio. 5.3. Del resto, la delibazione della superiore censura implicherebbe un accertamento in fatto in ordine alla natura della cessione operata da Immobiliare (se la stessa sia stata o meno operata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale) che è preclusa a questa Corte. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00. 6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del 7 Cons. est. G.M. Nonno F i r m a t o D a : F E D E R I C I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 6 0 4 2 4 a 4 8 3 1 5 f 3 3 c 3 6 6 d 0 6 7 d 0 5 0 9 3 8 7 d - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6
Sentenza Cassazione n. 26486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris