CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8333-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SCARL • in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6279/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08333 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg. n. 8333/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ [OSCURATO:SOCIETA] +1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] 2000 propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 6279/14/2019, depositata il 16/7/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento per Tari anno 2017, con riferimento ad un'area scoperta adibita a parcheggio, tassata con la tariffa della categoria A/4 del regolamento comunale (e cioè quella relativa a depositi, autorimesse, magazzini e garage), ha accolto l'appello della concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Caserta- la [OSCURATO:SOCIETA]- riformando la decisione di prime cure. La CTR ha ritenuto legittima l'applicazione della tariffa A/4 in grado di includere, per la sua ampia portata, anche i parcheggi esterni, in quanto aventi la medesima destinazione di autorimesse e garage, essendo tutti luoghi omogeneamente suscettibili di produrre rifiuti solidi. [OSCURATO:PERSONA] srl e il Comune di Caserta rimangono intimati. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L n. 147/2013 e 68 D.Igs. n. 507/93, anche in combinato disposto, per aver la CTR equiparato ai fini della applicazione della tariffa l'area scoperta adibita a parcheggio ad altre categorie diverse quali depositi e magazzini non tenendo conto del fatto che, in conformità ai principi di diritto comunitario ("chi inquina paga"), il regolamento comunale deve prevedere una apposita sottocategoria per le aree di cui è controversia, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 1 e 36 Dlgs. 546/92 e artt. 112 e 132, n.4 c.p.c., per essersi la CTR limitata a sostenere una omogenea potenzialità di rifiuti, relativa a diverse tipologie immobiliari, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi. 3. E' fondato il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. 4. La questione è stata affrontata da questa Corte che ha deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto la TARSU per l'anno t 2008 (Cass. 16686/19, a parti invertite), la TA- SU per l'anno 2015 (Cass. n. 14385/2020) e TALZSCI per l'anno 2016 (Cass. n. 25244/20).' 4.1. Il punto controverso è sempre quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte con la medesima tariffa applicabile a "depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage". 4.2. La legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, ma è anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Ratio all'evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante. La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie dell'imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. L'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di "species" a "genus" e dovendosi escludere l'esimente di cui all'art. 62, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell'area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all'area coperta (Cass. n. 25244/20; Cass. n. 14385/2020). 5. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma, 9 novembre 2021 Il Presidente