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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20607/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla mancata con- cessione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

In re- lazione a ipotesi di furto in concorso di un blocchetto di biglietti ATM Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consen- tita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richia- mando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricor- rente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti in ordine ai fatti in contestazione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che i ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Messina, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

4. È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso.Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio alla gravità desumibile dall'elevato numero di biglietti sottratti e all'insussistenza di comprovati ed impellenti bisogni derivanti da uno stato di indiligenza [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla mancata con- cessione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. In re- lazione a ipotesi di furto in concorso di un blocchetto di biglietti ATM Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, infatti, propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consen- tita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richia- mando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricor- rente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Messina, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti in ordine ai fatti in contestazione. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che i ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Messina, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). 4. È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso.Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio alla gravità desumibile dall'elevato numero di biglietti sottratti e all'insussistenza di comprovati ed impellenti bisogni derivanti da uno stato di indiligenza [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così dec
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