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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 33196/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28394/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2521/2021, pubblicata in data 6.4.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con sentenza n. 2674/2017 , il Tribunale di Velletri ha ritenuto infondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Ardea, di proprietà del resistente, Oggetto:appalto evidenziando che il credito complessivo di € 12256,00, richiesto in pagamento, doveva esser decurtato di € 4000,00, relativi a lavori non eseguiti, e dell’ulteriore importo di € 4.505,00 per pretese lavorazioni aggiuntive rimaste indimostrate, ponendo in rilievo che il credito residuo era stato integralmente soddisfatto , avendo il committente versato in acconto € 5800,00.

Su appello dell’appaltatore la Corte distrettuale, richiamate integralmente le motivazioni del primo giudice, ha posto in rilievo che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova, ove pure ammesse in sede di interrogatorio formale o confermate dai testi, in ragione dell’accertato pagamento di euro 5.800,00 e della risoluzione consensuale del contratto per lavori di importo pari ad euro 4.000,00, nonché in presenza di la vori anche per opere astrattamente ricomprese tra quelle dedotte come pattuite (impianti idraulici) eseguiti da maestranze diverse dalla ditta appellante, non erano idonee a dimostrare l’accordo complessivamente raggiunto (tra opere originarie e opere successivamente pattuite) in ordine a non meglio precisate opere anche aggiuntive e ai relativi prezzi di realizzazione, né a dimostrare la esecuzione delle opere stesse ( secondo l’appellante per alcune, non meglio precisate, l’accordo è stato oggetto di risoluzione consensuale) con le necessarie puntualizzazioni ai fini della valutazione della domanda di maggior avere”.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., asserendo che la sentenza nulla avrebbe statuito riguardo al motivo di appello con cui era stata censuratal’errata interpretazione, ad opera del primo giudice, delle risultanze documentali; si lamenta, inoltre, una non corretta ricostruzione dei pagamenti, insufficienti ad estinguere il debito del committente, considerato che l’importo complessivo di € 14.265,00 era comprensivo delle lavorazioni extra contrattu ali, la cui spettanza era stata riconosciuta anche nella perizia depositata da controparte.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, richiamando la pronuncia di primo grado, ha condiviso il giudizio di insufficienza della prova documentale già motivatamente espresso dal tribunale (cfr. sentenza, pag. 3).

Il riesame della richiesta di ammissione delle testimonianze, su cui si è soffermato il giudice distrettuale, era volta a sanare le lacune probatorie già evidenziate dal Tribunale e presupponeva l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare l’effettuazione dei lavori aggiuntivi e la spettanza di un compenso ulteriore rispetto a quanto già corrisposto dal committente.

L’intero impianto argomentativo della sentenza, che ha respinto la domanda di pagamento, appare inconciliabile con l’accoglimento del motivo di impugnazione volto a valorizzare le prove documentali prodotte in primo grado, non configurandosi il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui, pur mancando un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo ( Cass. 15255/2019; Cass. 20718/2018; Cass. 29191/2017; Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass.20311/2011).

L’intero compendio probatorio appare valutato con argomentazioni esenti da vizi logici, non potendosi ritenere che il committente avesse riconosciuto l’esecuzione dei lavori extracontrattuali, come la Corte di appello ha sottolineato a pag. 3 della pronuncia, in adesione alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.

La censura sollecita – in definitiva - una nuova valutazione della prova documentale, non ammissibile in cassazione.

3. Il secondo motivo denunci a l’omesso esame di documenti e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che l a prova del l’effettuazione dei lavori extracontrattuali si evinceva dalla perizia di parte , che aveva incluso tale voce nelcorrispettivo globale di € 14265,00 richiesto in giudizio.

Il terzo motivolamenta che le ammissioni contenute nella perizia di parte avevano valore di confessione giudiziale quanto all’effettuazione dei lavori extracontrattuali.

I due motivi sono inammissibili.

La sentenza ha risolto le questioni in fatto ( riguardo all’insussistenza di un incarico del committente e alla mancata effettuazione dei lavori extracontrattuali) in senso conforme alla decisionedi primo grado , il che preclude la possibilità di invocare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., configurandosi la cd. doppia conforme anche in mancanza di una perfetta sovrapponibilità delle argomentazioni espresse dalle decisioni assunte nei due gradi di merito (Cass. 7724/2022).

L’effettuazione dei lavori extra-contrattuali è, per giunta, profilo espressamente preso in considerazione dalla sentenza, non dovendosi dar conto di tutte le risultanze processuali e della stessa perizia di parte.

La tesi del ricorrente presuppone, inoltre, un apprezzamento del contenuto delle difese esplicitamente disatteso, dato che già in primo grado era stata esclusa la spettanza di tale compenso; l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una noncontestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è comunque funzione del giudice dimerito (Cass. 27490/2019; Cass.4249/2012), cui è rimesso anche il potere di riconoscere portata confessoria alle dichiarazioni di parte (Cass. 3698/2020; Cass.2048/2019).

Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28394/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2521/2021, pubblicata in data 6.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con sentenza n. 2674/2017 , il Tribunale di Velletri ha ritenuto infondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Ardea, di proprietà del resistente, Oggetto:appalto evidenziando che il credito complessivo di € 12256,00, richiesto in pagamento, doveva esser decurtato di € 4000,00, relativi a lavori non eseguiti, e dell’ulteriore importo di € 4.505,00 per pretese lavorazioni aggiuntive rimaste indimostrate, ponendo in rilievo che il credito residuo era stato integralmente soddisfatto , avendo il committente versato in acconto € 5800,00. Su appello dell’appaltatore la Corte distrettuale, richiamate integralmente le motivazioni del primo giudice, ha posto in rilievo che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova, ove pure ammesse in sede di interrogatorio formale o confermate dai testi, in ragione dell’accertato pagamento di euro 5.800,00 e della risoluzione consensuale del contratto per lavori di importo pari ad euro 4.000,00, nonché in presenza di la vori anche per opere astrattamente ricomprese tra quelle dedotte come pattuite (impianti idraulici) eseguiti da maestranze diverse dalla ditta appellante, non erano idonee a dimostrare l’accordo complessivamente raggiunto (tra opere originarie e opere successivamente pattuite) in ordine a non meglio precisate opere anche aggiuntive e ai relativi prezzi di realizzazione, né a dimostrare la esecuzione delle opere stesse ( secondo l’appellante per alcune, non meglio precisate, l’accordo è stato oggetto di risoluzione consensuale) con le necessarie puntualizzazioni ai fini della valutazione della domanda di maggior avere”. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., asserendo che la sentenza nulla avrebbe statuito riguardo al motivo di appello con cui era stata censuratal’errata interpretazione, ad opera del primo giudice, delle risultanze documentali; si lamenta, inoltre, una non corretta ricostruzione dei pagamenti, insufficienti ad estinguere il debito del committente, considerato che l’importo complessivo di € 14.265,00 era comprensivo delle lavorazioni extra contrattu ali, la cui spettanza era stata riconosciuta anche nella perizia depositata da controparte. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito, richiamando la pronuncia di primo grado, ha condiviso il giudizio di insufficienza della prova documentale già motivatamente espresso dal tribunale (cfr. sentenza, pag. 3). Il riesame della richiesta di ammissione delle testimonianze, su cui si è soffermato il giudice distrettuale, era volta a sanare le lacune probatorie già evidenziate dal Tribunale e presupponeva l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare l’effettuazione dei lavori aggiuntivi e la spettanza di un compenso ulteriore rispetto a quanto già corrisposto dal committente. L’intero impianto argomentativo della sentenza, che ha respinto la domanda di pagamento, appare inconciliabile con l’accoglimento del motivo di impugnazione volto a valorizzare le prove documentali prodotte in primo grado, non configurandosi il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui, pur mancando un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo ( Cass. 15255/2019; Cass. 20718/2018; Cass. 29191/2017; Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass.20311/2011). L’intero compendio probatorio appare valutato con argomentazioni esenti da vizi logici, non potendosi ritenere che il committente avesse riconosciuto l’esecuzione dei lavori extracontrattuali, come la Corte di appello ha sottolineato a pag. 3 della pronuncia, in adesione alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado. La censura sollecita – in definitiva - una nuova valutazione della prova documentale, non ammissibile in cassazione. 3. Il secondo motivo denunci a l’omesso esame di documenti e la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che l a prova del l’effettuazione dei lavori extracontrattuali si evinceva dalla perizia di parte , che aveva incluso tale voce nelcorrispettivo globale di € 14265,00 richiesto in giudizio. Il terzo motivolamenta che le ammissioni contenute nella perizia di parte avevano valore di confessione giudiziale quanto all’effettuazione dei lavori extracontrattuali. I due motivi sono inammissibili. La sentenza ha risolto le questioni in fatto ( riguardo all’insussistenza di un incarico del committente e alla mancata effettuazione dei lavori extracontrattuali) in senso conforme alla decisionedi primo grado , il che preclude la possibilità di invocare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., configurandosi la cd. doppia conforme anche in mancanza di una perfetta sovrapponibilità delle argomentazioni espresse dalle decisioni assunte nei due gradi di merito (Cass. 7724/2022). L’effettuazione dei lavori extra-contrattuali è, per giunta, profilo espressamente preso in considerazione dalla sentenza, non dovendosi dar conto di tutte le risultanze processuali e della stessa perizia di parte. La tesi del ricorrente presuppone, inoltre, un apprezzamento del contenuto delle difese esplicitamente disatteso, dato che già in primo grado era stata esclusa la spettanza di tale compenso; l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una noncontestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è comunque funzione del giudice dimerito (Cass. 27490/2019; Cass.4249/2012), cui è rimesso anche il potere di riconoscere portata confessoria alle dichiarazioni di parte (Cass. 3698/2020; Cass.2048/2019). Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezio
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