Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19297/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2143/2024,pubblicata in data 19 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1.

Il Tribunale di Milano rigettava le domande con cui [OSCURATO:SOCIETA]aveva chiesto di accertare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore della merce in arrivo presso l’aeroportodi Milano – [OSCURATO:PERSONA], per lo smarrimento di 29 colli contenentimascherine FFP2 e di condannarla al risarcimento dei danni,quantificati in euro 41.723,54.2.

Tale sentenza veniva poi confermata dalla Corte d’appello diMilano, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Dando atto che non era stata oggetto di specifica contestazione laqualificazione dell’azione promossa dall’appellante in termini diresponsabilità extracontrattuale, la Corte d’appello ha ribadito,facendo proprie le conclusioni del Tribunale e richiamandol’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.21850/17, che il c.d. handler doveva essere qualificato comeausiliario del vettore, il quale era l’unico soggetto contrattualmenteresponsabile, nei confronti del destinatario, delle cose consegnategliper il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatariostesso, anche se prima della riconsegna le cose erano state affidatead un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Vertendosiin ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto chel’appellante non avesse assolto all’onere di allegare, ancor prima diprovare, gli elementi costitutivi previsti dall’art. 2043 c.c. - a nullarilevando la circostanza, addotta da [OSCURATO:SOCIETA]., dell’impossibilità dirivalersi sul vettore –, requisiti che esulavano dalla mera prestazioneaccessoria del c.d. handler di avere avuto la disponibilità della mercee di averne gestito la movimentazione nello scalo aeroportualed’arrivo.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso con due motivi, cui resiste,Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026mediante controricorso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] leparti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia ‹‹violazione dell’art. 2055 cod. civ., inordine alla struttura del concorso tra responsabilità contrattuale edextracontrattuale (art. 360 n. 3 c.p.c.)››.Si censura la sentenza impugnata laddove respinge la domandaproposta affermando che ‹‹la società ricorrente non avrebbe dovutoscindere, nell’ambito della complessiva prestazione dovuta inesecuzione del contratto di trasporto, l’attività compiutapersonalmente dal vettore in qualità di debitore da quella, accessoria,posta in essere dall’handler operativo in qualità di ausiliario››; sisostiene che non poteva essere sindacata dal giudice di merito lascelta di agire nei confronti del custode, anziché del vettore,considerata la natura solidale delle relative obbligazioni.2.

Il secondo motivo, denunciando ‹‹violazione dell’art. 2051 cod.civ., in ordine alla struttura della responsabilità per custodia (art.360, n. 3 c.p.c.)››, addebita al giudice d’appello di non avere tenutoconto che la responsabilità derivante dall’art. 2051 c.c. ha naturaoggettiva, per cui incombe sul danneggiato la dimostrazione delnesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.3.

Il ricorso è inammissibile.Non risulta rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 c.p.c.,che esige che nel ricorso si dia conto delle vicende processuali, conl’indicazione sufficientemente chiara delle rispettive posizioniprocessuali delle parti, nonché degli argomenti dei giudici dei singoligradi, non potendo tutto questo evincersi dal successivo coacervoespositivo dei singoli motivi, perché ciò equivarrebbe a devolvere allaSuprema Corte un’attività di estrapolazione della materia delcontendere, che è riservata invece alla parte ricorrente (Cass., sez.Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/20261, 3/11/2020 n. 24432; Cass., sez. 3, 14/3/2022 n. 8117; Cass., sez.3, 12/1/2024 n. 1352; Cass., sez. 3, 13/2/2023 n. 4300).Nel caso de quo, la ricorrente, in evidente violazione del requisitosopra indicato, nella sezione del ricorso dedicata espressamente alfatto (da pag. 2 a pag. 6 del ricorso), omette totalmente di inserireun espresso richiamo alle deduzioni difensive fatte valere nel giudiziodi secondo grado e di riportare, sia pure sinteticamente, il contenutodei motivi di appello e le difese svolte in quella fase dalla controparte,al fine di porre il giudice di legittimità nella condizione di individuarele questioni devolute al giudice di appello.Appare dunque incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

Invero, la prescrizionenormativa risponde ad un’esigenza non di mero formalismo, bensì diconsentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa,sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere ilsignificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (S.U. 20/2/2003 n. 2602).

La necessità di tale requisito diaccesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio inrelazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo,tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertàfondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata — in unoal protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge4 agosto 1955 n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).

Sottoquesto profilo, in particolare, va ribadito che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non èeccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilatticodella Suprema Corte e in particolare all’esigenza di «consentire allaCorte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gliNumero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine edell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delleposizioni in esso assunte dalle parti» (S.U. 10/9/2019 n. 22575;Cass. 16/5/2013 n. 11826).

D’altronde va rammentato che la Corteeuropea, con la sua sentenza del 15 settembre 2016, in causaTrevisanato c.

Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza,depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.

Russia), hariaffermato il basilare principio della piena legittimità di un sistemaanche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio dilegittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solonon viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolonomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento deivalori fondamentali, benché non espressamente codificati nellaConvenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazionedella giustizia, solo dovendo la compresente esigenza di tutela deldiritto del singolo trovare un contemperamento, così che ognisoluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fineperseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n.26936/2016).A tale contesto ermeneutico di riferimento non apportasignificative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.Italia, che anzi richiama espressamente, confermandone i principi, trale altre, la sentenza 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia.Occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in esame,e che per rispettarlo è necessario che il ricorso per cassazionecontenga, sia pure in modo particolareggiato, ma anzi chiaro esintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti,con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hannogiustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascunaparte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi dellaNumero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, edinfine del tenore della sentenza impugnata (S.U. n. 2602/2003; e daultimo, ex multis, Cass., sez. 3, 8/8/2023 n. 24149; Cass., sez. 3,3/11/2021 n. 31318; Cass., sez. 3, 19/10/2021 n. 28929).4.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 5.200,di cui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nellamisura forfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2143/2024,pubblicata in data 19 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. Il Tribunale di Milano rigettava le domande con cui [OSCURATO:SOCIETA]aveva chiesto di accertare la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore della merce in arrivo presso l’aeroportodi Milano – [OSCURATO:PERSONA], per lo smarrimento di 29 colli contenentimascherine FFP2 e di condannarla al risarcimento dei danni,quantificati in euro 41.723,54.2. Tale sentenza veniva poi confermata dalla Corte d’appello diMilano, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Dando atto che non era stata oggetto di specifica contestazione laqualificazione dell’azione promossa dall’appellante in termini diresponsabilità extracontrattuale, la Corte d’appello ha ribadito,facendo proprie le conclusioni del Tribunale e richiamandol’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.21850/17, che il c.d. handler doveva essere qualificato comeausiliario del vettore, il quale era l’unico soggetto contrattualmenteresponsabile, nei confronti del destinatario, delle cose consegnategliper il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatariostesso, anche se prima della riconsegna le cose erano state affidatead un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario. Vertendosiin ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto chel’appellante non avesse assolto all’onere di allegare, ancor prima diprovare, gli elementi costitutivi previsti dall’art. 2043 c.c. - a nullarilevando la circostanza, addotta da [OSCURATO:SOCIETA]., dell’impossibilità dirivalersi sul vettore –, requisiti che esulavano dalla mera prestazioneaccessoria del c.d. handler di avere avuto la disponibilità della mercee di averne gestito la movimentazione nello scalo aeroportualed’arrivo.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso con due motivi, cui resiste,Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026mediante controricorso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] leparti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia ‹‹violazione dell’art. 2055 cod. civ., inordine alla struttura del concorso tra responsabilità contrattuale edextracontrattuale (art. 360 n. 3 c.p.c.)››.Si censura la sentenza impugnata laddove respinge la domandaproposta affermando che ‹‹la società ricorrente non avrebbe dovutoscindere, nell’ambito della complessiva prestazione dovuta inesecuzione del contratto di trasporto, l’attività compiutapersonalmente dal vettore in qualità di debitore da quella, accessoria,posta in essere dall’handler operativo in qualità di ausiliario››; sisostiene che non poteva essere sindacata dal giudice di merito lascelta di agire nei confronti del custode, anziché del vettore,considerata la natura solidale delle relative obbligazioni.2. Il secondo motivo, denunciando ‹‹violazione dell’art. 2051 cod.civ., in ordine alla struttura della responsabilità per custodia (art.360, n. 3 c.p.c.)››, addebita al giudice d’appello di non avere tenutoconto che la responsabilità derivante dall’art. 2051 c.c. ha naturaoggettiva, per cui incombe sul danneggiato la dimostrazione delnesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.3. Il ricorso è inammissibile.Non risulta rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 c.p.c.,che esige che nel ricorso si dia conto delle vicende processuali, conl’indicazione sufficientemente chiara delle rispettive posizioniprocessuali delle parti, nonché degli argomenti dei giudici dei singoligradi, non potendo tutto questo evincersi dal successivo coacervoespositivo dei singoli motivi, perché ciò equivarrebbe a devolvere allaSuprema Corte un’attività di estrapolazione della materia delcontendere, che è riservata invece alla parte ricorrente (Cass., sez.Numero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/20261, 3/11/2020 n. 24432; Cass., sez. 3, 14/3/2022 n. 8117; Cass., sez.3, 12/1/2024 n. 1352; Cass., sez. 3, 13/2/2023 n. 4300).Nel caso de quo, la ricorrente, in evidente violazione del requisitosopra indicato, nella sezione del ricorso dedicata espressamente alfatto (da pag. 2 a pag. 6 del ricorso), omette totalmente di inserireun espresso richiamo alle deduzioni difensive fatte valere nel giudiziodi secondo grado e di riportare, sia pure sinteticamente, il contenutodei motivi di appello e le difese svolte in quella fase dalla controparte,al fine di porre il giudice di legittimità nella condizione di individuarele questioni devolute al giudice di appello.Appare dunque incontestabile l’inosservanza dell’onere impostodall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c. Invero, la prescrizionenormativa risponde ad un’esigenza non di mero formalismo, bensì diconsentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa,sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere ilsignificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (S.U. 20/2/2003 n. 2602). La necessità di tale requisito diaccesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio inrelazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo,tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertàfondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata — in unoal protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge4 agosto 1955 n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955). Sottoquesto profilo, in particolare, va ribadito che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non èeccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilatticodella Suprema Corte e in particolare all’esigenza di «consentire allaCorte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gliNumero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine edell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delleposizioni in esso assunte dalle parti» (S.U. 10/9/2019 n. 22575;Cass. 16/5/2013 n. 11826). D’altronde va rammentato che la Corteeuropea, con la sua sentenza del 15 settembre 2016, in causaTrevisanato c. Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza,depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), hariaffermato il basilare principio della piena legittimità di un sistemaanche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio dilegittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solonon viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolonomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento deivalori fondamentali, benché non espressamente codificati nellaConvenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazionedella giustizia, solo dovendo la compresente esigenza di tutela deldiritto del singolo trovare un contemperamento, così che ognisoluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fineperseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n.26936/2016).A tale contesto ermeneutico di riferimento non apportasignificative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.Italia, che anzi richiama espressamente, confermandone i principi, trale altre, la sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia.Occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in esame,e che per rispettarlo è necessario che il ricorso per cassazionecontenga, sia pure in modo particolareggiato, ma anzi chiaro esintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti,con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hannogiustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascunaparte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi dellaNumero registro generale 22494/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 19297/2026Data pubblicazione 11/06/2026vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, edinfine del tenore della sentenza impugnata (S.U. n. 2602/2003; e daultimo, ex multis, Cass., sez. 3, 8/8/2023 n. 24149; Cass., sez. 3,3/11/2021 n. 31318; Cass., sez. 3, 19/10/2021 n. 28929).4. Il ricorso è, dunque, inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 5.200,di cui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nellamisura forfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris