CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 38385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Latina di proprietà dell'A.T.E.R. ed assegnato a Pietro MASER; il provvedimento veniva disposto a fini impeditivi nel procedimento instaurato nei confronti del MASER in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. Pietro MASER ha avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'illegittimità del sequestro conseguente all'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; l'indagato ha dedotto di esser in possesso dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio popolare in sequestro, essendo già pendente istanza di assegnazione in regolarizzazione. Il ricorrente ha riferito di vivere nell'abitazione di via Monti ove risiedeva il nonno LOI Orlando, assegnatario dell'alloggio e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02 luglio 2002. Al momento del decesso del LOI avvenuto in data 05/02/2003 l'indagato formulava all'ATER richiesta di volturare il rapporto locativo a suo nome. Nell'anno 2007 il Maser presentava domanda di assegnazione in regolarizzazione ex LR 27/2006 e 11/2007. 3. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 7 dicembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame; secondo i giudici di merito il MASER non ha interesse ad impugnare in quanto non ha titolo per ottenere la restituzione dell'immobile. Allo stato, infatti, difetta una assegnazione dell'alloggio popolare in suo favore, non rilevando la pendenza dell'istanza di assegnazione e l'eventuale sussistenza dei presupposti per il suo ottenimento. 4. Pietro MASER, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame. 5. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen.; secondo la difesa l'ordinanza impugnata è infondata nella parte in cui afferma la carenza di interesse del MASER. Secondo la prospettazione difensiva il reato di cui all'art. 633 cod. pen. non sussiste in quanto il MASER non ha posto in esser alcuna introduzione arbitraria nell'immobile in sequestro in quanto ivi convivente per più di venti anni con il nonno LOI Orlando, legittimo dell'assegnatario dell'appartamento 6. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti; secondo la difesa l'ordinanza genetica è carente in ordine alla verifica del fumus non avendo considerato che il ricorrente non ha posto in essere alcuna occupazione per i motivi sopra indicati. A giudizio della difesa il Tribunale del Riesame ha omesso di verificare la ricorrenza del dolo specifico del reato di occupazione abusiva, non essendo sufficiente per la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 633 cod. pen. la mera detenzione abusiva di un alloggio popolare. 7. In data 17 giugno 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con il quale ha insistito nei motivi di ricorso e prodotto copia del decreto datato 18 gennaio 2022 con la quale il Comune di Latina ha assegnato al MASER l'immobile di proprietà dell'ATER sito in via Monti n. 48, provvedimento con il quale il Comune ha regolarizzato la posizione del richiedente in considerazione del fatto che lo stesso vive ininterrottamente nel predetto alloggio dal 2 luglio del 2002 come da certificato di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni che seguono. Come evidenziato nel gravame non può ritenersi che sussistano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione trova fondamento nella pacifica circostanza che l'indagato ha continuato a vivere nell'appartamento di proprietà dell'ATER dopo il decesso del nonno LOI Orlando, assegnatario dell'alloggio, dopo averci dimorato per più di venti anni. 2. Il Tribunale non ha fatto corretto uso del consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di chi continui a possedere un bene altruiiper essere subentrato nel possesso di esso a un ascendenteinon è idonea ad integrare il delitto di invasione di terreni o di edifici (vedi fra le altre Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293, Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275768 - 01). La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen. è, infatti, posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, sicché ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene - pur non avendone, in ipotesi, diritto - non commette il reato in discorso (cfr. Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293). L'applicazione di tali principi di diritto ha portato la Corte di Cassazione ad affermare che l'erede del legittimo assegnatario di un alloggio popolare sottoposto a sequestro preventivo, rientra tra i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. (cfr. Sez. 1, n. 4306 del 27/07/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 202921 - 01). 3. In conclusione, la prima doglianza merita di essere accolta, con conseguente assorbimento dell'esame delle ulteriori censure sollevate in ricorso ed annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro preventivo. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc.