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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22482/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30962-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di LECCE (LE), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 527/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30962 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Lecce notificava alle Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un avviso di accertamento per ICI, anno 2007, relativo ad immobili destinati a officina ferroviaria, rimessa autolinee ed uffici. 2.L'atto veniva impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, che respingeva il ricorso. 3.La società presentava appello, che veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. 4.La società Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. 5.La parte intimata si è costituita con controricorso.

6. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 in relazione all'art.360 primo comma nr 4 e 5 c.p.c. limitatamente alla statuizione sulla qualificazione di FSE quale concessionaria di aree demaniali o sulla configurazione del rapporto fra la Regione Puglia e la FSE come rapporto concessorio.

7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 in relazione all'art 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice di appello riconosciuto in capo alla contribuente la legittimazione passiva non considerando che le FSE esercitano il servizio di trasporto pubblico locale, dapprima in regime di concessione, e poi in virtù della L. 22 dicembre 1985, n. 887, in [OSCURATO:PERSONA], e da ultimo in affidamento da parte della Regione Puglia.

Nel contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia viene specificato testualmente che i beni, gli i impianti e le infrastrutture sono concesse in uso, con la conseguenza che FSE rispetto a tali beni è una semplice comodataria.

8. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. 8.1.La questione giuridica sottoposta all'attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualificando correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individuando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato,da cui conseguirebbe l'estraneità di , parte ricorrente al prelievo fiscale, o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta.

8.2. La CTR non ha ricostruito il rapporto intercorrente fra la società ferrovia e la Regione in modo chiaro.

Si è diffusa sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, ma si è poi limitata semplicemente a dare atto della estensione dell'obbligo del pagamento dell'ICI anche ai concessionari delle aree demaniali senza fornire precise argomentazioni in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA].

8.3. Peraltro, in tema di ICI, il d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 individua il presupposto dell'imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo.

La norma stabilisce che: "presupposto dell'imposta è il possesso di 2 fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: "il proprietario di immobile.., ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie".

La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere che, avendo la legge dato esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.

Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.

La ricorrente lamenta di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria".

Questa Corte, con ordinanza 37947/2021, ha osservato che su identica questione "sono intervenute le decisioni della CTR della Puglia nr 2608/2609- 2610 e 2611/2018 che chiamate in sede di rinvio da questa Corte (Cass. nr 21229/2017,21230/2017; 21231/2017 e 21231/2017 pubblicate in data 13.9.2017) a verificare la sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale, hanno concluso per l'assenza del presupposto impositivo escludendo con certezza la sussistenza di un diritto reale di godimento e riconoscendo unicamente un diritto uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in discussione".

La Corte con la ridetta ordinanza ha avallato tali decisioni. 9.Ciò stante la sentenza impugnata va cassata atteso che essa, caratterizzata da motivazione sostanzialmente evanescente, finisce per affermare il contrario di quanto la Corte ha statuito.

10. Non sono necessari ulteriori accertamenti, cosicché la causa può essere definita nel merito.

E nel merito l'originario ricorso della contribuente va accolto; 11.sussistono giusti motivi, rappresentati dall'avvenuto consolidamento dell'orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, per compensare integralmente le spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30962-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di LECCE (LE), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 527/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30962 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Lecce notificava alle Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un avviso di accertamento per ICI, anno 2007, relativo ad immobili destinati a officina ferroviaria, rimessa autolinee ed uffici. 2.L'atto veniva impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, che respingeva il ricorso. 3.La società presentava appello, che veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. 4.La società Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. 5.La parte intimata si è costituita con controricorso. 6. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 in relazione all'art.360 primo comma nr 4 e 5 c.p.c. limitatamente alla statuizione sulla qualificazione di FSE quale concessionaria di aree demaniali o sulla configurazione del rapporto fra la Regione Puglia e la FSE come rapporto concessorio. 7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 in relazione all'art 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice di appello riconosciuto in capo alla contribuente la legittimazione passiva non considerando che le FSE esercitano il servizio di trasporto pubblico locale, dapprima in regime di concessione, e poi in virtù della L. 22 dicembre 1985, n. 887, in [OSCURATO:PERSONA], e da ultimo in affidamento da parte della Regione Puglia. Nel contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia viene specificato testualmente che i beni, gli i impianti e le infrastrutture sono concesse in uso, con la conseguenza che FSE rispetto a tali beni è una semplice comodataria. 8. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. 8.1.La questione giuridica sottoposta all'attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualificando correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individuando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato,da cui conseguirebbe l'estraneità di , parte ricorrente al prelievo fiscale, o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta. 8.2. La CTR non ha ricostruito il rapporto intercorrente fra la società ferrovia e la Regione in modo chiaro. Si è diffusa sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, ma si è poi limitata semplicemente a dare atto della estensione dell'obbligo del pagamento dell'ICI anche ai concessionari delle aree demaniali senza fornire precise argomentazioni in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA]. 8.3. Peraltro, in tema di ICI, il d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 individua il presupposto dell'imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo. La norma stabilisce che: "presupposto dell'imposta è il possesso di 2 fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: "il proprietario di immobile.., ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie". La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere che, avendo la legge dato esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. La ricorrente lamenta di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria". Questa Corte, con ordinanza 37947/2021, ha osservato che su identica questione "sono intervenute le decisioni della CTR della Puglia nr 2608/2609- 2610 e 2611/2018 che chiamate in sede di rinvio da questa Corte (Cass. nr 21229/2017,21230/2017; 21231/2017 e 21231/2017 pubblicate in data 13.9.2017) a verificare la sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale, hanno concluso per l'assenza del presupposto impositivo escludendo con certezza la sussistenza di un diritto reale di godimento e riconoscendo unicamente un diritto uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in discussione". La Corte con la ridetta ordinanza ha avallato tali decisioni. 9.Ciò stante la sentenza impugnata va cassata atteso che essa, caratterizzata da motivazione sostanzialmente evanescente, finisce per affermare il contrario di quanto la Corte ha statuito. 10. Non sono necessari ulteriori accertamenti, cosicché la causa può essere definita nel merito. E nel merito l'originario ricorso della contribuente va accolto; 11.sussistono giusti motivi, rappresentati dall'avvenuto consolidamento dell'orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, per compensare integralmente le spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Ro
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