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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 14986/2023

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31809/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni, rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma in via Asiago n.8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 63 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché fossero condannati, in base all’articolo 2051 c.c. e all’articolo 2053 c.c., a risarcirgli danni derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l’11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI assegnato in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], di cui amministratrice era laMorassutti, e lasciato di fatto nella disponibilità del di lei marito [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti si costituivano, resistendo.

In particolare, UBI e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] per essere tenute comunque indenni.

Con un altro atto di citazione davanti allo stesso tribunale, al contempo, [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un ulteriore immobile adiacente a quello di UBI, conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti; in tale c ausa [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, sostenendo che dalla sua proprietà era scaturito l’incendio, poi propagatosi.Riunite le cause e svolta istruttoria, il tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda.

Ri-Mac e [OSCURATO:PERSONA] proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l’appello di Ri-Mac e accoglieva quello del Trombin, condannando solidalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, illustrato anche con memoria; si sono difese con rispettivo controricorso UBI e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.

Considerato che:

1. Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2053 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 1.1 Si osserva che la corte territoriale ha negato la responsabilità di UBI in riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c.

L’appellante aveva sostenuto la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c.di proprietario e conduttore; il ricorrente riconosce la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice d’appello (Cass. 24520/2009 e Cass. 16422/2011, per cui l’articolo 2051 c.c. riguarda soltanto la responsabilità da stato di fatto/relazione materiale -e non solo giuridica - sul bene) , ma afferma che proprio per le ragioni di non responsabilità evincibili da questa giurisprudenza -difetto di disponibilità del bene - la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l’articolo 2053 c.c., il quale non presuppone la materiale disponibilità della cosa.

Si tratta infatti di responsabilità oggettiva del proprietario in cui la prova liberatoria sostanzialmente coincide con caso fortuito o forza maggiore.

La corte di merito invece nega la responsabilità di cui all’articolo 2053 c.c. sul presupposto che sia ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell’articolo 2051 c.c.

Ribatte il ricorrente che sussiste sì la specialità (da ultimo, lo afferma Cass. 9694/2020), ma che questa deriva dal criterio formale del titolo, non bastando il potere di uso sulla cosa causante il danno.

Sostiene pertanto il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non occorre perché sussista la responsabilità del proprietario: quest’ultimo, come tale, riveste anche la posizione di custode (Cass. 4737/2001; e si veda pure Cass. 7526/2018).

La giurisprudenza lo riconosce per il contratto di locazione (appunto con Cass.7526/2018); non sussistono arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasingè assimilabile alla locazione. 1.2 Inoltre, l’articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile causino direttamente la rovina, ma anche nel caso in cui l’abbiano concausata o abbiano aggravato il danno.

Il giudice d’appello ha escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. perché l’incendio è “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, onde ha reputato superfluo esaminare gli argomenti dell’appello riguardanti le gravi anomalie strutturali del capannone che UBI non avrebbe eliminato.

Anche sotto questo profilo il giudice d’appello, ad avviso del ricorrente, erra nell’interpretazione dell’articolo 2053 c.c., in quanto erroneo sarebbe “negare in modo aprioristico … l’esistenza di un nesso causale fra l’incendio e lo stato precedente dell’immobile”, che avrebbe invece potuto concausare o almeno a gravare le conseguenze dell’incendio, come sempre sostenuto dal ricorrente.

E la stessa corte territoriale ha rilevato che il CTU aveva riscontrato pericolosa la copertura del capannone anteriore all’incendio.

2. La complessità delle questioni prospettate nel ricorso, con particolare riferimento al rapporto tra le fattispecie rispettivamente dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 2053 c.c., in carenza di non completo approfondimento da parte della giurisprudenza pregressa, giustifica la rimessione della cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31809/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni, rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma in via Asiago n.8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 63 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché fossero condannati, in base all’articolo 2051 c.c. e all’articolo 2053 c.c., a risarcirgli danni derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l’11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI assegnato in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], di cui amministratrice era laMorassutti, e lasciato di fatto nella disponibilità del di lei marito [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituivano, resistendo. In particolare, UBI e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] per essere tenute comunque indenni. Con un altro atto di citazione davanti allo stesso tribunale, al contempo, [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un ulteriore immobile adiacente a quello di UBI, conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti; in tale c ausa [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, sostenendo che dalla sua proprietà era scaturito l’incendio, poi propagatosi.Riunite le cause e svolta istruttoria, il tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda. Ri-Mac e [OSCURATO:PERSONA] proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l’appello di Ri-Mac e accoglieva quello del Trombin, condannando solidalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, illustrato anche con memoria; si sono difese con rispettivo controricorso UBI e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Considerato che: 1. Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2053 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 1.1 Si osserva che la corte territoriale ha negato la responsabilità di UBI in riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c. L’appellante aveva sostenuto la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c.di proprietario e conduttore; il ricorrente riconosce la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice d’appello (Cass. 24520/2009 e Cass. 16422/2011, per cui l’articolo 2051 c.c. riguarda soltanto la responsabilità da stato di fatto/relazione materiale -e non solo giuridica - sul bene) , ma afferma che proprio per le ragioni di non responsabilità evincibili da questa giurisprudenza -difetto di disponibilità del bene - la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l’articolo 2053 c.c., il quale non presuppone la materiale disponibilità della cosa. Si tratta infatti di responsabilità oggettiva del proprietario in cui la prova liberatoria sostanzialmente coincide con caso fortuito o forza maggiore. La corte di merito invece nega la responsabilità di cui all’articolo 2053 c.c. sul presupposto che sia ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell’articolo 2051 c.c. Ribatte il ricorrente che sussiste sì la specialità (da ultimo, lo afferma Cass. 9694/2020), ma che questa deriva dal criterio formale del titolo, non bastando il potere di uso sulla cosa causante il danno. Sostiene pertanto il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non occorre perché sussista la responsabilità del proprietario: quest’ultimo, come tale, riveste anche la posizione di custode (Cass. 4737/2001; e si veda pure Cass. 7526/2018). La giurisprudenza lo riconosce per il contratto di locazione (appunto con Cass.7526/2018); non sussistono arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasingè assimilabile alla locazione. 1.2 Inoltre, l’articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile causino direttamente la rovina, ma anche nel caso in cui l’abbiano concausata o abbiano aggravato il danno. Il giudice d’appello ha escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. perché l’incendio è “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, onde ha reputato superfluo esaminare gli argomenti dell’appello riguardanti le gravi anomalie strutturali del capannone che UBI non avrebbe eliminato. Anche sotto questo profilo il giudice d’appello, ad avviso del ricorrente, erra nell’interpretazione dell’articolo 2053 c.c., in quanto erroneo sarebbe “negare in modo aprioristico … l’esistenza di un nesso causale fra l’incendio e lo stato precedente dell’immobile”, che avrebbe invece potuto concausare o almeno a gravare le conseguenze dell’incendio, come sempre sostenuto dal ricorrente. E la stessa corte territoriale ha rilevato che il CTU aveva riscontrato pericolosa la copertura del capannone anteriore all’incendio. 2. La complessità delle questioni prospettate nel ricorso, con particolare riferimento al rapporto tra le fattispecie rispettivamente dell’articolo 2051 c.c. e dell’articolo 2053 c.c., in carenza di non completo approfondimento da parte della giurisprudenza pregressa, giustifica la rimessione della cau
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