CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04435/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 26 febbraio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) nella parte in cui ha escluso il ricorrere dell'ipotesi del concorso anomalo del ricorrente nella condotta di sottrazione dei beni detenuti dalla vittima dell'aggressione previamente concordata, posta in essere dal ricorrente assieme al coimputato che materialmente aveva sottratto il borsello, strappandolo di dosso alla vittima. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo il costante insegnamento di legittimità, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614 - O; Sez. 1, n. 4330 del 15 novembre 2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849). La motivazione della sentenza presenta un evidente vizio di contraddittorietà, nella parte in cui ha affermato la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. nel reato di rapina, escludendo la sussistenza dell'ipotesi del concorso anomalo, mediante una valutazione dei fatti da cui emergeva l'iniziale accordo del ricorrente e del correo nel rintracciare la vittima, per metter in atto una spedizione punitiva a fini di ritorsione (solo per il correo motivata da fini economici non estrinsecati al ricorrente), la mancanza di elementi che potessero consentire al ricorrente di rappresentarsi la volontà del correo di impossessarsi violentemente di beni della vittima, l'assenza di repentinità nell'azione posta in essere dal correo nel sottrarre alcuni oggetti detenuti dalla vittima, mentre il ricorrente lo stava aggredendo fisicamente, affermando allo stesso tempo che si era trattato dell'impossessamento di un borsello a tracolla "strappato" alla vittima e che il ricorrente non si era dissociato in alcun modo da quella condotta. La motivazione così strutturata è intrinsecamente contraddittoria poiché d'un lato ha messo in rilievo il difetto di previsione da parte del ricorrente sull'iniziativa del correo volta a sottrarre dei beni della vittima della concordata aggressione fisica, dall'altro ha ritenuto che le modalità dell'impossessamento fossero indicative dell'accettazione del rischio della commissione del più grave reato, modalità che così come rappresentate descrivono invece un evento improvviso e repentino che si connota per un legame di pura eventualità, rispetto al comune programma criminoso dell'azione aggressiva con fini lesivi (situazione che dovrebbe condurre a ritenere sussistente la circostanza attenuante del concorso anomalo, che ricorre «anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo» (Sez. 6, n. 32209 del 29/04/2010, Amadio, Rv. 248033 - 01, riguardante una fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima). 2. La sentenza deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché proceda a nuovo giudizio per verificare se sussistano le condizioni per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.; quanto al capo della decisione relativo al delitto di lesioni, per il quale non è stato proposto alcun motivo di ricorso, ne va dichiarata l'irrevocabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il reato di cui al capo B). Così deciso il 24/1