CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diG.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 14 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza in relazione al reato degli art. 81 cpv cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]) e art. 81 cpv cod. pen., art. 5, lett. a), art. 25 quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato alla società). 2. La società, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre per cassazione sulla base di due motivi, entrambi per violazione di legge, di norme processuali e per vizio di motivazione, il primo per violazione del bis in idem cautelare, il secondo per difetto di motivazione sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo di ricorso riguarda la formazione di una preclusione cautelare dovuta al fatto che con ordinanza in data 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo entrando nel merito e aveva disposto la restituzione di quanto in sequestro, ordinanza rispetto alla quale il P.m. aveva preferito disporre un sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal G.i.p., piuttosto che ricorrere per cassazione. Il motivo è infondato. Nella prospettiva difensiva, sviluppata nel primo e nel secondo motivo, siccome l’annullamento era stato disposto per ragioni di merito, non era possibile disporre un altro sequestro. L’assunto è erroneo. Il Tribunale del riesame ha accertato che l’annullamento era stato disposto per motivi formali, mancando la motivazione del periculum in mora. Il primo Collegio, infatti, soffermandosi solo sulla mancanza della motivazione del periculum, aveva ritenuto che, nel primo provvedimento, fosse statogenericamente indicato “un concreto, ragionevole e attuale pericolo di dispersione patrimoniale”, ma tale pericolo “non è collegato ad alcuno specifico indicatore di tale possibilità” perché ilG.i.p. si era limitato solo a un riferimento alla natura del denaro e dei beni che sarebbero stati facilmente alienabili, occultabili o disperdibili. Talecircostanza non è stata efficacemente confutata dal la ricorrente. Che il vizio di motivazione sul periculumin mora, che integra la violazione degli art. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, 324, comma 7, cod. proc. pen., sia formale e non determini una preclusione cautelare è stato affermato dalla giurisprudenza in plurime occasioni (tra le più recenti, si vedano Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545- 01 e Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 – 01) e dev’essere in questa sede ribadito. Pertanto, correttamente nell’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha stimato, dopo aver verificato che non ricorreva un’ipotesi di litispendenza, che nulla ostava all’adozione di un nuovo sequestro preventivo, emendato dai suoi vizi originari. Il secondo motivo, che attiene alla mancanza di motivazione sul periculum in mora nel nuovo sequestro non integrabile dal Tribunale del riesame, è inammissibile. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).In tema di impugnazioni cautelari reali, poi, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 – 01, cit.), ma è ben possibile che il tribunale, invece, valorizzi anche condotte successive alla commissione dei reati contestati. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con motivazione chiara ed esauriente, da pag. 18 a pag. 28, ha spiegato le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato non potesse essere ritenuta assente o apparente, sottolineando come il Giudice avesse fatto riferimento al complesso meccanismo fraudolento per 45 milioni di euro messo in piedi da vari indagati con il coinvolgimento ditre cartiere. Nel corso delle indagini era emerso il collegamento degli indagati con esponenti della criminalità organizzata lucana. Le cartiere erano amministrate o partecipate da prestanomi che, privi di competenze specifiche per la gestione delle imprese, erano gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per associazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. e per estorsione aggravata in concorso e collegati al clan Riviezzi, attivo in Pignola e comuni limitrofi con proiezioni in tutta la provincia di Potenza. La ricorrente era tra le principali beneficiarie del predetto meccanismo fraudolento e aveva evaso un’IVA di euro 177.017,37. Il Tribunale del riesame ha specificamente osservato che il patrimonio sociale era incapiente, ma il fatto era grave ed era prevedibile la dispersione dei beni. Tanto basta ai fini della motivazione sul periculum in mora, dal che consegue che la seconda censura esorbita dai limiti propri della cognizione del giudice di legittimità nella cautela reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., risolvendosi in un vizio di motivazione piuttosto che nella violazione di legge. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente