CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06313/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della sanzione amministrativa accessoria. Lette le conclusioni del ricorrente, in persona del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] martino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. .> [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a GIACALONE Andrea la pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies cod. della strada, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità presso ente da concordare con lo UEPE di Trapani, disponendo al contempo la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, mandando gli uffici territorialmente competenti per la esecuzione di quanto disposto. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia mancanza di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima e violazione di legge per non avere disposto la sospensione della sanzione amministrativa fino alla conclusione dell'esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 3.11 ricorso deve trovare accoglimento limitatamente a tale ultimo profilo di doglianza. Invero l'art.186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, in caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba provvedere alla riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria e pertanto la esecuzione della sanzione, in pendenza del termine necessario allo svolgimento del lavoro sostitutivo, finirebbe per mortificare irreversibilmente l'aspettativa dell'imputato ad ottenere una riduzione della sanzione. Pertanto, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (sez.4, n.48330 del 27/09/2017 Braghetto, Rv.271040; n.12262 del 8/0272018, PG, in proc.Ferrarini, Rv.272531) e qualora il giudice di merito non abbia provveduto in tal senso a Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. 4. Infondato è invece il primo motivo di doglianza, che attiene alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quanto la durata indicata dal giudice, due anni di sospensione, costituisce il minimo edittale della sanzione amministrativa applicabile ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. in quanto, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la sanzione é raddoppiata. Dal capo di contestazione emerge come il veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], del quale il GIACALONE era alla guida al momento dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, risultasse essere di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al reato, e per tale ragione la durata della sanzione amministrativa nei confronti del conducente del veicolo è stata applicata nella misura edittale minima (un anno di sospensione della patente di guida, raddoppiata a due anni). 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria con sospensione, per l'effetto, dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso deve essere rigettato per il resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende, per l'effetto, l'efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Rigetta il ricors