CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 45338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza - il mancato rispetto del termine previsto per il deposito delle conclusioni da parte della PG e dunque la tardiva comunicazione delle stesse alla difesa- risulta genericamente prospettato, non avendo la difesa messo in evidenza in che termini tale violazione ha nel caso inciso sul puntuale esercizio delle prerogative difensive, anche alla luce del contenuto delle dette conclusioni, esclusivamente limitate ad una non argomentata deduzione di infondatezza dei motivi di gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.