CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 07456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7670/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 2766/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva Della vicenda processuale, per quel che residua d’utile, basti ricordare quanto appresso: a conclusione della fase interdittale, venne rigettata la domanda di tutela possessoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettate in primo grado le domande di reintegrazione e risarcitoria, la Corte d’appello di Milano dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa possessoria, essendo stato il bene restituito alla Scagliola, e rigettò la domanda di risarcimento del danno. Sul presupposto che la Scagliola avrebbe dovuto considerarsi vittoriosa quanto allo spoglio, per soccombenza virtuale della controparte, e soccombente quanto alla domanda di risarcimento del danno; considerata la reciprocità della soccombenza, la Corte di merito compensò le spese in relazione alla fase cautelare, al primo e al secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di quattro motivi e l’intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Le doglianze aggrediscono tutte il capo della sentenza con il quale sono state regolate le spese come sopra riportato. In particolare, con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la mancata liquidazione delle spese della fase interdittale. Con il secondo motivo, violazione delle medesime norme per essere state compensate le spese, senza tener conto della diversa consistenza delle domande proposte. Con il terzo motivo, violazione delle medesime norme, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, che non avrebbe giustificato la compensazione. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 134 cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 91 cod. proc. civ., per avere utilizzato formula motivazionale che non consentiva di cogliere le ragioni del convincimento del giudice. Il complesso censuratorio, vagliato nel suo insieme, risulta infondato. Anche dopo la novella del 2005, che ha reso il procedimento possessorio a struttura bifasica eventuale, la fase di merito non dà luogo a un diverso giudizio, costituendo, piuttosto, la prosecuzione del medesimo iniziato in via interdittale (cfr., ex multis, Cass. n. 4845/2012). Di conseguenza, la Corte d’appello ha correttamente statuito sulle spese tenendo conto del complessivo esito della lite, senza distinzione di fasi, in conformità al principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. L. n. 11423, 1/6/2016, Rv.. 639931; conf. Cass. n. 9064/2018). In ragione di quanto sopra risulta irrilevante la censura mossa con il quarto motivo, giustificandosi la decisione di compensazione con la reciproca soccombenza. Infine, deve osservarsi che assai di recente le S.U. (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito non essere consentita la condanna della parte vittoriosa, sia pure in parte, alle spese in favore di quella soccombente; ma qui la situazione è ben diversa, trovandosi entrambe le parti nella medesima situazione di parziale soccombenza, il cui peso viene insindacabilmente vagliato dal giudice del merito. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dal controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor