CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta dei Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stat .:), nell'interesse del Ministero dell'E-conomia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 13 marzo 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 24 luglio 2013 al 29 luglio 2015, prima in custodia cautelare in carcere, poi in regime di arresti domiciliari, poi in custodia cautelare in carcere e infine di nuovo agli arresti domiciliari, per complessivi anni due e giorni cinque. 2. In tale procedimento erano contestati a [OSCURATO:PERSONA] il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici previsto dall'art. 479 cod. pen. e il reato di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 cod. pen., entrambi aggravati ex art. 7 L. n. 203/1991. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. oroc. pen,, e vizio di motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. p3n. Afferma il ricorrente che ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento deWindennizzo previsto dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il provvedimento cautelare per il reato di falso ideologico era stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Sostiene che la custodia cautelare era stata applicata sia per il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991, per il quale era intervenuta assoluzione definitiva, sia per il reato di falso ideologico, per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna, che non consente l'applicazione della custodia cautelare ex art. 280, comma 2, cod. proc. pen. Peraltro, la durata della custodia cautelare era stata superiore di 5 giorni alla pena inflitta e con la sentenza della Corte di appello era stata concessa la sospensione condizionale della pena. A t1/4 Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non tw fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione. 3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, e segnatamente dell'art. 314 cod. proc. pen., e cumulativamente vizio di motivazione, a norma dell'art. 506, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione del doio e_della colpa grave. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, anche per la residua pena di cinque giorni scontata in custodia cautelare in eccedenza rispetto alla pena inflitta. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non aveva fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, e segnatamente dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., e cumulativamente vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione del dolo e della colpa grave, sotto il profilo della manifesta contraddittorietà con il giudicato penale. Afferma il ricorrente che la sentenza della Corte di appello aveva ritenuto inesistenti i comportamenti da cui era stata desunta la colpa grave. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tenia di riparazione per ingiusta detenzione. 3.4 Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., con riferimento alla colpa grave, anche in relazione al residuo periodo di giorni cinque espiati in eccedenza detratta la pena condizionalmente sospesa. 3.5 Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione del principio di proporzionalità e nuovamente mancanza e contraddittorietà della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla colpa grave e segnatamente ai comportamenti concreti del ricorrente che abbiano causalmente contribuito alla custodia cautelare. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta un'ingiustizia cd. formale della subita detenzione. Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, non avendo tenuto conto della circostanza, evidenziata nell'ordinanza impugnata, che l'istante non è stato assolto da tutti i reati per i quali, secondo quanto riportato a pag. 2 del provvedimento, era stato emesso il titolo cautelare, bensì solo dal reato di favoreggiamento aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991. L'argomento ha, peraltro, natura assorbente e preliminare. Difetta, a monte e in maniera risolutiva, un presupposto necessario alla insorgenza stessa del diritto azionato, l'assoluzione cioè nel merito da tutte le accuse per le quali l'istante ha patito la detenzione di che trattasi. consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità (sin dalla sentenza delle Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855), l'orientamento secondo il quale, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (sez. 3, n. 2451 d& 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264)» (Sez. 4, n. 1857del 16/11/2023, dep. 2024, Kolaj, non mass.). Orbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici previsto dall'art. 479 cod. pen., per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, consente l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in quanto punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e quindi con pena non inferiore nel massimo a cinque anni/siccome previsto dagli artt. 274, comma 1 lett. c), e 280comma 2, cod. proc._Ren. Accertato che il reato per ii quale è stata pronunciata sentenza di condanna, consente l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, osserva la Corte che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv, 265582 - 01; Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896 - 01). 3. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla valutazione del dolo e/o della colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione per la ingiusta detenzione per la residua pena di cinque giorni scontata in custodia cautelare in eccedenza rispetto alla pena inflitta, e sono nel loro complesso infondati. Nel valutare in concreto se le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] fossero connotate o meno da profili di dolo o colpa grave, la Corte di appello ha osservato che «La vicenda che ha visto [OSCURATO:PERSONA], agente della polizia municipale d3 [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento e di falso Kieo'ogico (entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 2023 del 1991), prende le mosse dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario del bar "[OSCURATO:PERSONA]" sito in San FerdinandMia Roma n. 7/A, il cui dominus reale era [OSCURATO:PERSONA] classe 81 esponente della nota famiglia mafiosa. Tralasciando le indagini che avevano condotto ad ipotizzare l'esistenza di un'intestazione fittizia in capo dapprima al [OSCURATO:PERSONA] e successivamente a [OSCURATO:PERSONA] che qui non interessano, ciò che viene in rilievo è l'episodio verificatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]t allorquando l'agente [OSCURATO:PERSONA] unitamente al comandante Stucci si recava presso il bar suddetto. Secondo la ricostruzione accusatoria flo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato la presenza della sola [OSCURATO:PERSONA] e non già del [OSCURATO:PERSONA] tacendo invero la circostanza che era presente solo quest'ultimo. A sostegno dell'impostazione accusatoria veniva evidenziata la circostanza che il verbale di contravvenzione, elevato alla formale titolare del bar (appunto la signora [OSCURATO:PERSONA]) recava la data dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo del giorno 27 febbraio ossia dell'effettivo giorno del controllo. La condotta ipotizzata valeva la contestazione del reato di falso ideologico nonché di favoreggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] classe '81.Le due fattispecie criminose camminano parallelamente ,a nulla rilevando, stante la sovrapposizione dei _periodi l'intervenuta assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'annullamento senza rinvio opf.-.:rato dalla Corte di legittimità con - riferimento ai reato di favoreggiamento. Peraltro l'annullamento da parte della Corte è intervenuto 1111.2.20201 ben cinque anni dopo la revoca della misura. Tornando alla condotta dolosa o gravemente colposa dunque non vi è dubbio, in ragione dell'intervenuta condanna ., che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere una condotta dolosa che gli è valsa la condanna per il reato di falso ideologico, anche avuto riguardo alla porzione minima pari a 5 giorni.. Ebbene, i motivi di ricorso non attingono neanche indirettamente il tema deila valenza intrinseca del profilo di colpa, che è stato ravvisato dalla ordinanza della Corte di appello nella condotta integrante il contestato reato di falso ideologico, per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna. Detti motivi si pongono, quindi, al di fuori dell'ambito del giudizio di legittimità, nonostante l'erroneità di tale approccio ermeneutico volto a far coincidere il dolo o la colpa grave con la condotta costituente il contestato reato di falsità ideologica in atto pubblico. Peraltro, dalla ordinanza impugnata emergono rapporti ambigui tra il ricorrente, agente della polizia municipale, e [OSCURATO:PERSONA], esponente della nota famiglia mafiosa, che ben possono ritenersi ostativi al riconoscimento della riparazione per la ingiusta detenzione. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 - 02; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dee spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 20 , Rv. 283886; Sez. n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv, 281713). P.Q.M.