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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28040/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 34948/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 -582 ), la memoria; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla qualificazione dei fatti per il reato di cui all'art. 337 c.p., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena, alla estinzione per prescrizione del delitto di lesioni; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto inammissibile, perché manifestamente infondato, anche il motivo relativo alla prescrizione del reato di lesioni, essendo il ternnie decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 34948/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 -582 ), la memoria; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla qualificazione dei fatti per il reato di cui all'art. 337 c.p., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena, alla estinzione per prescrizione del delitto di lesioni; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto inammissibile, perché manifestamente infondato, anche il motivo relativo alla prescrizione del reato di lesioni, essendo il ternnie decorso dopo la pronuncia della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris