Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45749/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 9/2/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 27/9/2021 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 9/2/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 27/9/2021 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo nr. 1 e 4 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris