CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva assolto, per insussistenza del fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., e condannato la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio e di assistenza e rappresentanza sostenute dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, con riferimento al comb. disp. degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett e) del codice di rito, per avere il Tribunale condannato la querelante (odierna ricorrente) al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato senza adeguatamente motivare in ordine all'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio di querela. Sebbene i Giudici di merito abbiano dato atto che l'espressione "stia attenta che le mangio la casa, sa!" sia stata effettivamente pronunciata, escludendo, in tal modo, una qualsivoglia colpa in capo alla ricorrente nell'aver accusato lo Sbaffi, irragionevolmente, oltre che immotivatamente, il Giudice dell'appello avrebbe poi condannato la querelante al "pagamento delle spese processuali del presente giudizio". 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 612 cod. pen. per avere il Tribunale interpretato la frase di cui al capo d'imputazione («avvicinandosi con fare aggressivo a [OSCURATO:PERSONA] e pronunciando la frase "stia attenta che le mangio la casa, sa!", minacciava alla stessa un ingiusto danno») come mera espressione iperbolica. Con ciò, il Giudice del merito avrebbe arbitrariamente reinterpretato il significato di parole dal tenore chiaramente minatorio, al di là dei limiti previsti dall'art. 192 cod. pen. per il libero convincimento del giudice, tenendo in non cale i risultati dell'acquisizione probatoria e, segnatamente, le testimonianze della persona e del figlio, da cui era chiaramente emerso il vulnus alla tranquillità psichica e morale della Bruschetti cagionato dal quelle parole. Di talché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato anche l'art. 612 cod. pen., non considerando il forte stato di paura e agitazione nell'animo della persona offesa a seguito della profferita minaccia, pronunciata, peraltro, nell'ambito di un pregresso contesto di tensioni del rapporto di vicinato con lo Sbaffi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato conclusioni, con le quali si rinnovano le censure dedotte con i motivi di ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni, con cui chiede il rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura ritenuta opportuna. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Mesiano, Rv. 232165 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché reitera in termini assertivi la prospettazione difensiva senza cogliere la logicità della motivazione della sentenza impugnata che, nelle espressioni sopra ricordate, inserite nel contesto del diverbio per ragioni di vicinato, ha ravvisato la semplice prospettazione di iniziative giudiziarie, onerose per la controparte e destinate a far valere i propri diritti. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Nulla per le spese dell'imputato, dal momento che quest'ultimo si è limitato a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v., mutatis mutandis, posto che la sentenza si occupa della posizione speculare della parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende