Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]257/06
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
Comune di Parma
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Art. 28 CE — Direttiva 76/768/CEE — Tutela della salute — Prodotti cosmetici — Importazione — Comunicazione alle autorità dello Stato d’importazione di informazioni relative ai prodotti cosmetici»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2008
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Confezione ed etichettatura — Direttiva 76/768
(Art. 30 CE; direttiva del Consiglio 76/768, art. 7)
L’art. 7 della direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti
cosmetici, come modificata dalla direttiva 93/35, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento
medico pronto e adeguato nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare
al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina
di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.
Infatti, un tale obbligo di comunicazione è proporzionato all’obiettivo di tutela della salute delle persone, contenuto al
n. 3 del detto art. 7, dato che garantisce che le autorità nazionali competenti abbiano a loro disposizione informazioni dettagliate
sul prodotto in causa.
(v. punti 24-25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 gennaio 2008 (
*
)
«Art. 28 CE – Direttiva 76/768/CEE – Tutela della salute – Prodotti cosmetici – Importazione – Comunicazione alle autorità dello Stato d’importazione di informazioni relative ai prodotti cosmetici»
Nel procedimento C‑257/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema
di cassazione, con ordinanza 12 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2006, nella causa tra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
Comune di Parma
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore), P. Kūris, J.‑C. Bonichot e
dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 maggio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dall’avv. M. Pozzi;
– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;
– per il governo francese, dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecką‑Tamecką, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Caeiros e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 28 CE e dell’art. 7 della direttiva del Consiglio
27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti cosmetici
(GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32; in prosieguo:
la «direttiva 76/768»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:SOCIETA]») e il Comune di Parma riguardo alla conferma da parte del sindaco di tale Comune di sanzioni inflitte alla
[OSCURATO:SOCIETA] per il mancato rispetto di disposizioni nazionali relative ai prodotti cosmetici.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 76/768 ha ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti cosmetici,
allo scopo di garantire la libera circolazione di tali prodotti all’interno della Comunità europea. Mirando alla salvaguardia
della sanità pubblica, tale direttiva introduce regole uniformi per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e l’imballaggio
dei prodotti cosmetici.
4 L’art. 7 della direttiva 76/768 così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare,
vietare o limitare l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei
suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f) vengano redatte
almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo
riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall’articolo 10.
3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro
può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione
dell’autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.
[OSCURATO:PERSONA] membri designano l’autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
».
Normativa nazionale
5 L’art. 10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Supplemento ordinario alla GURI n. 253, del 30 ottobre 1986), come modificata
dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 (GURI n. 112, del 16 maggio 1997; in prosieguo: la «legge n. 713/86»), così
dispone:
«(…)
3-bis. L’importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell’Unione europea deve avvenire sotto la responsabilità
di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato
per i prodotti stessi.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del lavoro
e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla
base delle norme comunitarie.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all’articolo 1 deve darne comunicazione
scritta almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività al Ministero della sanità e alla regione.
6. La comunicazione deve contenere:
a) l’indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell’impresa e dell’officina di produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico
al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante l’acquisto o il leasing delle attrezzature
sopraddette;
c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;
d) l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti in
confezioni pronte alla vendita provenienti da Paesi membri dell’Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri
dell’Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle generalità ed alla qualificazione dell’esperto
di cui al comma 3 bis.
(…)».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
6 [OSCURATO:PERSONA] profumi è una società di diritto italiano operante nel settore dell’importazione e dell’esportazione di prodotti cosmetici
all’interno del mercato comunitario.
7 Il 9 ottobre 2000, alla [OSCURATO:SOCIETA] è stata inflitta da parte di un’autorità amministrativa sanitaria locale una sanzione
pecuniaria di ITL 10 000 000 per mancato rispetto dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 8, della legge n. 713/86, di comunicare
al Ministero della Sanità e alla Regione taluni dati relativi ai prodotti cosmetici importati. A seguito dell’opposizione
della [OSCURATO:SOCIETA] avverso tale decisione, il sindaco del Comune di Parma ha emesso, il 31 luglio 2001, un’ordinanza-ingiunzione
che confermava la sanzione inflitta e portava l’importo della multa alla somma di ITL 15 000 000.
8 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso tale ordinanza-ingiunzione dinanzi al Tribunale di Parma. Quest’ultimo, pur
ritenendo che l’obbligo previsto all’art. 10, comma 8, della legge n. 713/86, che esso considera conforme al diritto comunitario,
non sia stato rispettato dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha tuttavia ridotto la sanzione pecuniaria a ITL 5 000 000 in parziale accoglimento
del ricorso stesso.
9 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale di Parma. Essa afferma in particolare
che quest’ultimo non avrebbe dovuto applicare la disposizione nazionale citata in quanto contraria all’art. 28 CE e all’art. 7
della direttiva 76/768.
10 La Corte suprema di cassazione, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con le disposizioni comunitarie
citate, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 10, comma 8, della legge n. 713/86, come modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 126/97, sia
conforme all’art. 28 (…) CE ed all’art. 7 della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 93/35/CEE»
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
11 In primo luogo, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, se è ben vero che, nell’ambito di
un rinvio pregiudiziale, la Corte non può pronunciarsi né su questioni attinenti al diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri né
sulla conformità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, essa può nondimeno fornire elementi interpretativi
del diritto comunitario atti a consentire al giudice nazionale di dirimere la controversia di cui è investito (v., in particolare,
sentenze 23 novembre 1989, causa C‑150/88, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3891, punto 12, nonché 21 settembre
2000, causa C‑124/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7293, punto 17).
12 Occorre anche rilevare che, con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 28 CE e l’art. 7 della
direttiva 76/768 ostino a una disposizione nazionale che impone agli importatori di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero
della Sanità e alla Regione in particolare il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina
di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e contenute in detti prodotti.
13 In secondo luogo, si deve altresì ricordare che la direttiva 76/768 ha operato un’armonizzazione esauriente delle norme nazionali
in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici (v., in particolare, sentenze 28 gennaio 1999, causa C‑77/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑431, punto 24; 13 gennaio 2000, causa C‑220/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑117, punto 23, nonchè 24
ottobre 2002, causa C‑99/01, Linhart e Biffl, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9375, punto 17).
14 Orbene, come già affermato dalla Corte, quando un problema è disciplinato in modo armonizzato a livello comunitario, qualunque
provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non
a quelle del Trattato CE (v., in tal senso, sentenze Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, cit., punto 28; 12 ottobre 1993,
causa C‑37/92, Vanacker e Lesage, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4947, punto 9, nonché 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, DaimlerChrysler, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9897,
punto 32).
15 Ne consegue che, per risolvere la questione pregiudiziale, la Corte si deve limitare a interpretare la direttiva 76/768.
Giudizio della Corte
16 Si deve anzitutto rilevare che il legislatore comunitario, adottando la direttiva 76/768, intendeva conciliare l’obiettivo
della libera circolazione dei prodotti cosmetici e quello della salvaguardia della sanità pubblica (v. sentenza 13 settembre
2001, causa C‑169/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5901, punto 27).
17 Infatti, come risulta dal secondo e dal terzo ‘considerando’ della direttiva 76/768, il legislatore comunitario, ritenendo
che le differenze tra le disposizioni nazionali relative ai prodotti cosmetici costringessero i produttori a differenziare
la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione e che tali differenze ostacolassero la libera circolazione
di detti prodotti, ha tuttavia constatato che tali disposizioni nazionali perseguivano un obiettivo di salvaguardia della
sanità pubblica e che, di conseguenza, l’armonizzazione comunitaria nella materia doveva ispirarsi allo stesso obiettivo.
Le modifiche successivamente apportate alla direttiva 76/768 sono state informate alle stesse considerazioni (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
18 Tra le norme contenute nella direttiva 76/768 figura l’obbligo, sancito nel suo art. 7, n. 1, in base al quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri
non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni di detta
direttiva e dei suoi allegati.
19 Occorre in seguito rilevare che dall’art. 7, n. 3, di tale direttiva risulta che uno Stato membro può esigere che informazioni
appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione delle autorità competenti
per rendere possibile un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute (v. sentenza 5 maggio
1993, causa C‑246/91, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2289, punto 9).
20 Tale disposizione, contenuta in una direttiva mirante, in particolare, come emerge soprattutto dal secondo e dal terzo ‘considerando’,
a garantire la libertà degli scambi dei prodotti cosmetici, persegue anche un obiettivo di tutela della salute delle persone,
ai sensi dell’art. 30 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
21 Le misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare ai fini dell’attuazione dell’art. 7, n. 3, della direttiva 76/768 devono
tuttavia rispettare il principio di proporzionalità (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 27; [OSCURATO:PERSONA], punto 26,
nonchè Linhart e Biffl, punto 26).
22 Nella fattispecie, nella causa principale, risulta dalla normativa nazionale che gli importatori di prodotti cosmetici devono
comunicare alle autorità incaricate della tutela della salute e della vita delle persone il nome o la ragione sociale del
produttore, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze
contenute nel prodotto commercializzato.
23 Tale obbligo di comunicazione consente alle autorità competenti, nei casi di alterazione della salute, di trasmettere il più
rapidamente possibile ai servizi medici informazioni indispensabili al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato.
24 Un tale obbligo di comunicazione è proporzionato all’obiettivo di tutela della salute delle persone, contenuto all’art. 7,
n. 3, della direttiva 76/768, dato che garantisce che le autorità nazionali competenti abbiano a loro disposizione informazioni
dettagliate sul prodotto in causa. Infatti, è solo grazie a tali informazioni che si potrà prescrivere un trattamento adeguato.
25 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l’art. 7 della direttiva 76/768 non osta a una disposizione nazionale
che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore
di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la
sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di
quelle contenute in detti prodotti.
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
[OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non
osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione
della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome
o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato
delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.