CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3885-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA , Oggetto R.G.N.3885/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1078/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2017 R.G.N. 1127/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17.11.17 la corte d’appello di Bologna, in riforma di sentenza del 9.6.15 del tribunale di Forlì, ha accertato l’inquadramento della società in epigrafe a fini contributivi nel settore “cooperativa agricola legge 240 dell’84 di tipo industriale tipo ditta 18”. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 1 legge n. 240 dell’84 fosse applicabile a tutti i consorzi di impresa agricole ove aventi scopo mutualistico e anche se non si trattasse di consorzi di cooperative. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la società con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione degli articoli 1 e 2 legge 240 dell’84, per avere la corte territoriale esteso la disciplina prevedente riduzione contributiva a categoria non prevista. Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3479 del 09/04/1999, Rv. 525134 - 01) ha già affermato che, ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i loro consorzi) si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che di società cooperativa anche) di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 cod. civ.). Alla luce di questo precedente di legittimità, può ben ritenersi che la norma si riferisca alle imprese cooperative e non alle sole società cooperative, ossia a tutte le imprese svolte con forme societarie con carattere di mutualità e quindi anche ai consorzi di imprese cooperative: in altri termini, l’accento cade sullo scopo non lucrativo e mutualistico dell’impresa e non sulla veste formale societaria consortile, occorrendo dar rilievo alla natura dell’attività svolta, senza che assuma rilievo la forma giuridica che l’esercizio di detta attività assume. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso