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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14907/2023

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11346 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: dazio -classificazione– sanzione - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia n. 4785 / 9 /201 9 , depos itata i n data 2 7 novembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale importato re, nonchè al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, degli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale in relazione a diverse operazioni di importazione di merci, avendo ritenuto di dovere riclassificare le suddette merci con applicazione del dazio non versato e con irrogazione delle sanzioni; avverso gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni erano stati proposti separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti limitatamente agli atti di irrogazione delle sanzioni; avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle D ogane e dei Monopoli aveva proposto appello principale relativamente alla statuizione del giudice di primo grado che aveva annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni, e l’importatore e gli operatori doganali avevano proposto appelloincidentale avverso la statuizione che aveva ritenuti legittimi gli avvisi di rettifica dell’accertamento; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato entrambi gli appelli, in particolare ha ritenuto che: la pretesa relativa alla rettifica dell’accertamento era legittima, essendo corretta la riclassificazione operata dall’amministrazione doganale; doveva essere confermata la decisione del giudice di primo grado con riferimento agli atti di irrogazione della sanzione, sussistendo obiettive condizioni di incertezza normativa; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui ha nno resistito [OSCURATO:SOCIETA]., quale importatore, nonchéil [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, d epositando rispettivi controricorsi, contenenti ricorso incidentale; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì depositato memoria; considerato che:in via preliminare, va dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]., quale importatore, nonché il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, ha nno presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022; va osservato, a tal proposito, che la controversia pendente dinanzi a questa Corte ha ad oggetto unicamente l’applicazione delle sanzioni irrogate in conseguenza della notifica degli avvisi di rettifica degli accertamenti, come si evince dal contenuto del ricorso principale, limitato a censurare la parte della sentenza che ha ritenuto non applicabile la sanzione per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, nonché da quellodei ricorsi incidentali, nei quali è stato precisato che gli avvisi di rettifica dell’accertamento non formano oggetto del presente giudizio(vd. controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., pag. 6; controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pag. 5; controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., pag. 5); la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, comm i 186 e ss gg. , ha previstola possibilità di definire , a domanda del soggetto interessato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, ma ha altresì precis ato, al comma 193 , che sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; la presente controversia non rientra nei limiti di cui al suddettoart. 1, comma 193, in quanto non è in contestazione la pretesa relativa agli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale, in quanto tale riconducibile alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, ma unicamente la sanzione, per la quale l’art.42 Reg.

UE 952/2013 (CDU), ha previsto che ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale, lasciando, quindi, alla disciplina interna la regolamentazione, senza attrazione delle stesse nell’ambito delle risorse proprie tradizionali dell’Unione; queste, invero, come precisato dall’art. 2, decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e successive decisioni, riguardano unicamente prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione, oltre alle ulteriori specifich e ipotesi successivamente contemplate nel medesimo articolo; pertanto, la presente controversia risulta astrattamente condonabile, con conseguente necessità, attese le istanze delle parti, di disporre la sospensione del giudizio, in applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, fino al 10 ottobre 2023; P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio fino a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11346 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: dazio -classificazione– sanzione - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia n. 4785 / 9 /201 9 , depos itata i n data 2 7 novembre 2019; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale importato re, nonchè al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, degli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale in relazione a diverse operazioni di importazione di merci, avendo ritenuto di dovere riclassificare le suddette merci con applicazione del dazio non versato e con irrogazione delle sanzioni; avverso gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione delle sanzioni erano stati proposti separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti limitatamente agli atti di irrogazione delle sanzioni; avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle D ogane e dei Monopoli aveva proposto appello principale relativamente alla statuizione del giudice di primo grado che aveva annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni, e l’importatore e gli operatori doganali avevano proposto appelloincidentale avverso la statuizione che aveva ritenuti legittimi gli avvisi di rettifica dell’accertamento; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato entrambi gli appelli, in particolare ha ritenuto che: la pretesa relativa alla rettifica dell’accertamento era legittima, essendo corretta la riclassificazione operata dall’amministrazione doganale; doveva essere confermata la decisione del giudice di primo grado con riferimento agli atti di irrogazione della sanzione, sussistendo obiettive condizioni di incertezza normativa; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui ha nno resistito [OSCURATO:SOCIETA]., quale importatore, nonchéil [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, d epositando rispettivi controricorsi, contenenti ricorso incidentale; la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì depositato memoria; considerato che:in via preliminare, va dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]., quale importatore, nonché il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali rappresentanti doganali, ha nno presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022; va osservato, a tal proposito, che la controversia pendente dinanzi a questa Corte ha ad oggetto unicamente l’applicazione delle sanzioni irrogate in conseguenza della notifica degli avvisi di rettifica degli accertamenti, come si evince dal contenuto del ricorso principale, limitato a censurare la parte della sentenza che ha ritenuto non applicabile la sanzione per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, nonché da quellodei ricorsi incidentali, nei quali è stato precisato che gli avvisi di rettifica dell’accertamento non formano oggetto del presente giudizio(vd. controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., pag. 6; controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pag. 5; controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., pag. 5); la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, comm i 186 e ss gg. , ha previstola possibilità di definire , a domanda del soggetto interessato, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, ma ha altresì precis ato, al comma 193 , che sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; la presente controversia non rientra nei limiti di cui al suddettoart. 1, comma 193, in quanto non è in contestazione la pretesa relativa agli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale, in quanto tale riconducibile alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, ma unicamente la sanzione, per la quale l’art.42 Reg. UE 952/2013 (CDU), ha previsto che ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale, lasciando, quindi, alla disciplina interna la regolamentazione, senza attrazione delle stesse nell’ambito delle risorse proprie tradizionali dell’Unione; queste, invero, come precisato dall’art. 2, decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e successive decisioni, riguardano unicamente prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione, oltre alle ulteriori specifich e ipotesi successivamente contemplate nel medesimo articolo; pertanto, la presente controversia risulta astrattamente condonabile, con conseguente necessità, attese le istanze delle parti, di disporre la sospensione del giudizio, in applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, fino al 10 ottobre 2023; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio fino a
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