CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34295/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cileavverso sentenza 14/04/2026 Corte appello di Milanovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricorsi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonardo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorsi trattati de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorrenti sopra menzionati, a mezzo del difensore di fiducia, ricorronoavverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. e in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano del04/12/2025, ha rideterminato la pena loro inflitta in ordine al reato di concorso inrapina aggravata dalle più persone riunite.Con un unico motivo la difesa deduce “Violazione dell’art. 606, lett. C) ed E)cod. proc. pen.”. Si lamenta la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto.2. Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto il motivodedotto non è consentito in sede di legittimità.Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che è inammissibile ilricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motividi appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazionegiuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordatiimplica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversadoglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale, evenienza, questa, che non ricorre nel casoin esame (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01; nello stessosenso, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassadelle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]