Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08801/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2523/13 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 61 Scala D presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti – ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Vecchio, Viale delle milizie n. 22 controricorrente incidentale avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 148/33/2012, depositata il 26/07/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso del 3 marzo 2010, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820070009289620, notificata in data 14/01/2010, relativa agli anni di imposta 1985 e 1986, riportante l’iscrizione a ruolo per un ammontare complessivo di euro 52.166,93.

La pretesa tributaria di cui alla cartella ed al ruolo scaturivano dal passaggio in giudicato di due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Caserta (nn. 293 e 295 del 2005).

I contribuenti impugnarono il ruolo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta e, sul presupposto che la cartella di pagamento in oggetto, comunicata in data 14 gennaio 2010, fosse la duplicazione della cartella di pagamento già emessa nei loro confronti, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed impugnata innanzi alla CTP di Caserta, deducevano la nullità della cartella per violazione del ne bis in idem, trattandosi di duplicato di precedente cartella non ancora definitiva stante il 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 gravame proposto avverso la stessa, nonché la decadenza dai termini di riscossione di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973.

L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso «sussistendo già altro ricorso pendente circa la cartella di pagamento oggetto del sollecito comunicazione del concessionario, nonché la tempestività della notifica già avvenuta nel 2007».

La CTP, con sentenza n. 292/5/2005, accolse il ricorso ritenendo assorbente, su ogni altra questione, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello che, con la sentenza qui impugnata, veniva respinto dalla CTR della Campania.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione ed errata interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2953 cod. civ., là dove la CTR non avrebbe tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 25790/09) secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni per diretta applicazione dell’art.2953 cod. civ. che disciplina l’actio iudicati.

I contribuenti hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei contribuenti.

Successivamente i contribuenti hanno presentato dichiarazione (mod.

DA 2018) di volersi avvalere della definizione agevolata della lite ai sensi degli art. 3 del d.l. 23/10/2018 n. 119 con riguardo alle cartelle n. 02820070009289620 e n. 02820000057544316502.

Con ordinanza del 14/01/2020 questa Corte ha sospeso il 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 giudizio ex art. 6 del d.l. 23/10/2018 n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17/12/ 2018, disponendo rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: L’art. 3 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione.

La norma prevede una serie di adempimenti formali per poter accedere a tale agevolazione, tra questi, nel caso di pendenza di giudizi, il comma 6 dell’art. 3 del d.l. in parola, prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.».

Inoltre, con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 all’art. 1, è stato previsto: «.1.

All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021», termine quest’ultimo prorogato con la legge 215/2021 al 31 gennaio 2022 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Le scadenze delle rate della “Definizione agevolata UE” previste per il 2022 e il 2023 (d.l.n. 119/2018), sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre.

Nella specie i debitori hanno manifestato all'agente della riscossione la loro volontà di procedere alla definizione e hanno reso, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con indicazione della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 assumendo l'impegno a rinunciarvi (vedi pag.2 del MOD.

DA-2018, allegato in atti); inoltre, a seguito della sospensione del processo nessuna delle parti ha richiesto la revoca della sospensione, sicché può essere concessa l’ulteriore proroga di legge fino al 30 novembre 2023.

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 30/11/2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso, in data 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2523/13 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 61 Scala D presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. controricorrenti – ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Vecchio, Viale delle milizie n. 22 controricorrente incidentale avverso sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 148/33/2012, depositata il 26/07/2012 e non notificata. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso del 3 marzo 2010, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proposero ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820070009289620, notificata in data 14/01/2010, relativa agli anni di imposta 1985 e 1986, riportante l’iscrizione a ruolo per un ammontare complessivo di euro 52.166,93. La pretesa tributaria di cui alla cartella ed al ruolo scaturivano dal passaggio in giudicato di due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Caserta (nn. 293 e 295 del 2005). I contribuenti impugnarono il ruolo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta e, sul presupposto che la cartella di pagamento in oggetto, comunicata in data 14 gennaio 2010, fosse la duplicazione della cartella di pagamento già emessa nei loro confronti, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed impugnata innanzi alla CTP di Caserta, deducevano la nullità della cartella per violazione del ne bis in idem, trattandosi di duplicato di precedente cartella non ancora definitiva stante il 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 gravame proposto avverso la stessa, nonché la decadenza dai termini di riscossione di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso «sussistendo già altro ricorso pendente circa la cartella di pagamento oggetto del sollecito comunicazione del concessionario, nonché la tempestività della notifica già avvenuta nel 2007». La CTP, con sentenza n. 292/5/2005, accolse il ricorso ritenendo assorbente, su ogni altra questione, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione. L’Agenzia delle entrate proponeva appello che, con la sentenza qui impugnata, veniva respinto dalla CTR della Campania. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione ed errata interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2953 cod. civ., là dove la CTR non avrebbe tenuto conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 25790/09) secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni per diretta applicazione dell’art.2953 cod. civ. che disciplina l’actio iudicati. I contribuenti hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei contribuenti. Successivamente i contribuenti hanno presentato dichiarazione (mod. DA 2018) di volersi avvalere della definizione agevolata della lite ai sensi degli art. 3 del d.l. 23/10/2018 n. 119 con riguardo alle cartelle n. 02820070009289620 e n. 02820000057544316502. Con ordinanza del 14/01/2020 questa Corte ha sospeso il 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 giudizio ex art. 6 del d.l. 23/10/2018 n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17/12/ 2018, disponendo rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]: L’art. 3 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevedendo che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, le somme comunicate dall’Agente di riscossione. La norma prevede una serie di adempimenti formali per poter accedere a tale agevolazione, tra questi, nel caso di pendenza di giudizi, il comma 6 dell’art. 3 del d.l. in parola, prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.». Inoltre, con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 all’art. 1, è stato previsto: «.1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021», termine quest’ultimo prorogato con la legge 215/2021 al 31 gennaio 2022 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Le scadenze delle rate della “Definizione agevolata UE” previste per il 2022 e il 2023 (d.l.n. 119/2018), sono fissate nelle seguenti date: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Nella specie i debitori hanno manifestato all'agente della riscossione la loro volontà di procedere alla definizione e hanno reso, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con indicazione della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2523/2013 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 8801/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 assumendo l'impegno a rinunciarvi (vedi pag.2 del MOD. DA-2018, allegato in atti); inoltre, a seguito della sospensione del processo nessuna delle parti ha richiesto la revoca della sospensione, sicché può essere concessa l’ulteriore proroga di legge fino al 30 novembre 2023. P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 30/11/2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso, in data 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r
Sentenza Cassazione n. 08801/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris