CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12538/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: In relazione al primo motivo e al terzo motivo nuovo in ordine alla affermazione di responsabilità la censura è manifestamente infondata oltre a svolgersi secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto rispetto alla incensurabile ricostruzione della aggressione posta in essere dall'imputato a seguito dell'intervento richiesto dalla madre dell'imputato e a seguito della aggressione fisica a quest'ultima da parte dello stesso imputato (v. pg. 4 e sg. della sentenza); In relazione al secondo motivo e al secondo motivo nuovo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto, in ragione della incensurabile ritenuta sussistenza delle lesioni patite dal brigadiere colpito dall'imputato fondata sulle concordanti versioni degli operanti e sulla certificazione del pronto soccorso, rimanendo il reato procedibile di ufficio ex art. 585 cod. pen., richiamato dall'art. 582, comma 2, cod. pen.; In relazione al terzo motivo e al primo motivo nuovo sul trattamento sanzionatorio si censura genericamente in fatto il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, in assenza di devoluzione, o almeno sollecitazione, della questione relativa alla pena sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. e P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il