CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma il 24/9/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Teli4, in relazione ai reati di cui agli artt. 4, comma 1 e 7, comma 1, I 695/1967; Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, con il riferimento alle numerose condanne già riportate, all'inserimento nel settore del narcotraffico, alla gravità del fatto, caratterizzato non solo dal porto dell'arma ma anche dall'uso che ne è stato fatto al fine di ledere mediante la reiterazione della condotta in prossimità di un esercizio commerciale, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità e del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M